§ 3.4.35 - L.R. 9 giugno 1994 n. 29.
Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:09/06/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Commissione regionale).
Art. 3.  (Composizione della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale).
Art. 4.  (Verifica della consistenza del patrimonio archeologico industriale).
Art. 5.  (Inventario del patrimonio archeologico industriale).
Art. 6.  (Programmi pluriennali).
Art. 7.  (Programmi annuali).
Art. 8.  (Criteri per la formulazione dei programmi).
Art. 9.  (Contributi per l'acquisizione dei beni).
Art. 10.  (Acquisizioni dirette della Regione).
Art. 11.  (Coordinamento e promozione d'iniziative).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 3.4.35 - L.R. 9 giugno 1994 n. 29. [1]

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

(B.U. 10 giugno 1994, n. 19).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce la conoscenza della storia della civiltà e della cultura industriale attraverso l'inventario, la tutela, l'acquisizione di documenti materiali, nonché di archivi e biblioteche relative ad attività industriali svolte in Sardegna.

     2. In particolare favorisce e promuove la salvaguardia, la protezione, il recupero e la valorizzazione di impianti, di macchine e di altre testimonianze della cultura materiale che abbiano rilevanza nella storia degli insediamenti e delle tecnologie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonché di edifici direzionali e residenziali che siano pertinenze degli stessi insediamenti.

     3. La Regione promuove inoltre l'organizzazione in strutture museali del patrimonio archeologico industriale ovunque la consistenza ed il livello qualitativo dei beni lo consenta.

 

     Art. 2. (Commissione regionale).

     1. E' istituita presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale. col compito di:

     a) formulare proposte nell'ambito delle finalità della presente legge;

     b) esprimere i pareri previsti dai successivi articoli 4, 6 e 8;

     c) esprimere i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta regionale e/o da singoli Assessori regionali, da enti locali in ordine alla salvaguardia ed utilizzazione del patrimonio archeologico industriale.

 

     Art. 3. (Composizione della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale).

     1. La Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale è composta:

     a) dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, e sport o un suo delegato, che la presiede;

     b) da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore all'VIII designati per i rispettivi Assessorati dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore del turismo e dall'Assessore degli enti locali;

     c) dai Sovrintendenti ai beni ambientali, storici e artistici per le Province della Sardegna;

     d) da quattro esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta delle Università degli studi sarde, due per l'Università di Cagliari e due per l'Università di Sassari.

     2. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e di qualifica non inferiore alla VII.

     3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     4. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.

     5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

     6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     7. Ai componenti la Commissione spetta, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

 

     Art. 4. (Verifica della consistenza del patrimonio archeologico industriale).

     1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, anche avvalendosi delle Sovrintendenze ai beni ambientali, architettonici, storici e artistici e degli uffici degli enti locali, svolgerà entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge una indagine intesa a verificare la consistenza, le condizioni e la fruibilità del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna e quant'altro sia necessario per la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     2. E' inoltre compito dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvedere alla catalogazione e documentazione di detto patrimonio. A tal fine l'Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni con le Università degli studi e con altri organismi a ciò qualificati operanti in Sardegna.

     3. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, l'Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione speciale istituita ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 38.

 

     Art. 5. (Inventario del patrimonio archeologico industriale).

     1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, sentita la Commissione prevista dall'articolo 2 della presente legge, predispone un inventario dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

     2. L'inserimento dei beni nell'inventario di cui al comma 1 è disposto indipendentemente dalla loro assoggettabilità alla disciplina prevista dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

     3. L'inventario è aggiornato periodicamente su iniziativa dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

     4. Le proposte formulate da enti pubblici devono essere esaminate da parte della Commissione di cui all'articolo 2 entro tre mesi dalla loro formulazione.

 

     Art. 6. (Programmi pluriennali).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, i piani pluriennali per l'acquisizione, il recupero e la valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

     2. La proposta di programma pluriennale è formulata dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il parere della Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico industriale della Sardegna.

     3. La mancata deliberazione del programma pluriennale non è ostativa alla proposta e deliberazione dei Programmi annuali di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 7. (Programmi annuali).

     1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale approva, secondo le procedure stabilite dal precedente articolo 6, il programma annuale di acquisizione, recupero e valorizzazione di beni iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 8. (Criteri per la formulazione dei programmi).

     1. I programmi pluriennali ed annuali sono formulati dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione. spettacolo e sport sulla base delle proposte presentate:

     a) dalla Giunta regionale o da singoli Assessori;

     b) dalla Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico-industriale;

     c) dagli enti locali;

     d) da organismi o associazioni culturali.

     2. I programmi annuali sono adottati tenendo conto delle seguenti priorità:

     1) se trattasi d'immobili:

     a) del valore antropologico, ambientale, storico, architettonico;

     b) dell'urgenza dell'intervento;

     2) se trattasi d'impianti e macchine:

     a) della possibilità di recupero funzionale;

     b) della eventuale rilevanza storico-tecnologica;

     3) del possibile recupero di complessi organici o, comunque, del possibile raccordo con iniziative per i beni culturali in atto nel territorio;

     4) della possibile utilizzazione anche a fini occupativi dei beni inseriti in programma.

 

     Art. 9. (Contributi per l'acquisizione dei beni).

     1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei programmi annuali la Regione Sarda concede contributi agli enti locali nella misura massima del 90 per cento per l'acquisizione di beni inseriti nell'inventario di cui all'articolo 5 e nella misura massima dei 70.; per cento per la manutenzione straordinaria ed il restauro degli stessi beni.

     2. L'ammontare dei singoli contributi è fissato nel programma annuale.

     3. Gli enti locali che intendono avvalersi delle suddette provvidenze devono farne richiesta indicando:

     a) le modalità di utilizzazione del bene in relazione agli obiettivi della presente legge;

     b) il piano finanziario per la parte non coperta da contributo regionale.

 

     Art. 10. (Acquisizioni dirette della Regione).

     1. La Regione, sulla base dei programmi annuali, può acquisire in proprio beni del patrimonio archeologico-industriale che abbiano particolare importanza ambientale o storico-tecnologica.

     2. Complessi o singoli beni possono essere concessi a soggetti pubblici o privati che offrano idonee garanzie di corretta gestione ed utilizzazione.

 

     Art. 11. (Coordinamento e promozione d'iniziative).

     1. La Regione promuove l'attività culturale di organismi pubblici, di associazioni, di singoli che possa favorire la realizzazione degli obiettivi della presente legge. A tal fine sulla base dei programmi annuali di cui all'articolo 7 sono concessi contributi per:

     a) istituzione ed organizzazione di archivi e biblioteche di enti locali relativi ad attività industriali svolte nel territorio di competenza, sino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammesse e documentate;

     b) studi e ricerche, sino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammesse e documentate;

     c) mostre e seminari, sino ad un massimo del 60 per cento delle spese ammesse e documentate.

     2. La Regione favorisce il collegamento tra gli enti territoriali per realizzare gli obiettivi della presente legge e ne coordina l'attività.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue.

     2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Legge abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.