§ 3.2.40 - L.R. 1 agosto 1996, n. 33.
Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:01/08/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi a favore della scuola materna e dell'istruzione primaria e secondaria.
Art. 3.  Interventi nel settore dell'istruzione universitaria.
Art. 4.  Spese di funzionamento dell'Istituto dei sordomuti di Sassari.
Art. 5.  Modalità di concessione dei finanziamenti.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.2.40 - L.R. 1 agosto 1996, n. 33.

Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti.

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle potestà derivanti dall'articolo 5, lettera a) dello Statuto Speciale per la Sardegna, nel quadro della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna), ed allo scopo di attuare le finalità previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promuove la crescita intellettuale e sociale dei cittadini non udenti, avvalendosi delle strutture e dei servizi degli enti del settore operanti nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Interventi a favore della scuola materna e dell'istruzione primaria e secondaria.

     1. Al fine di promuovere condizioni di autosufficienza degli studenti non udenti e di consentire la loro piena integrazione nel sistema scolastico, l'Amministrazione regionale eroga annualmente all'Istituto dei Sordomuti di Sassari, annesso all'Istituto delle Figlie di Maria, di cui al R.D. 31 dicembre 1850, di seguito denominato Istituto, contributi finalizzati:

     a) all'utilizzazione di materiale didattico specifico;

     b) allo sviluppo di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, nonché di orientamento ed aggiornamento per le famiglie;

     c) alla predisposizione ed alla attuazione di piani educativi individualizzati;

     d) alla organizzazione - d'intesa con l'Assessorato competente in materia di servizi sociali del Comune ove ha sede l'Istituto - anche di forme di ospitalità familiare e di residenzialità per gli studenti frequentanti scuole o corsi fuori della loro abituale dimora;

     e) all'incremento degli strumenti e delle attività di competenza della Biblioteca specializzata multimediale dell'Istituto.

 

     Art. 3. Interventi nel settore dell'istruzione universitaria.

     1. Nel quadro della legge regionale n. 37 del 1987, l'Amministrazione regionale per la produzione di materiale didattico specifico promuove la stipula di convenzioni tra l'Istituto e le Università della Sardegna e, per l'erogazione di servizi, tra l'Istituto e gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.).

 

     Art. 4. Spese di funzionamento dell'Istituto dei sordomuti di Sassari.

     1. L'Amministrazione regionale eroga all'Istituto un finanziamento annuale non eccedente l'importo di lire 200.000.000, quale contributo alle spese per la gestione ordinaria.

     2. L'Amministrazione regionale concede inoltre all'Istituto un finanziamento straordinario di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 quale contributo alle spese di adeguamento e ristrutturazione dei propri locali.

 

     Art. 5. Modalità di concessione dei finanziamenti. [1]

     1. I finanziamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono concessi con riferimento ad anno scolastico e possono essere utilizzati entro l'anno scolastico successivo a quello di assegnazione; essi sono erogati con provvedimento dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. I relativi programmi di spesa devono essere presentati entro il 31 marzo precedente l'anno scolastico di riferimento.

     3. I termini di presentazione della relativa rendicontazione vengono stabiliti nel provvedimento di concessione dei finanziamenti.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per gli anni 1996, 1997 e 1998 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nei bilanci Regione per l'anno 1996, e per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per gli anni 1996/1998 ed ai capitoli corrispondenti, ad eccezione del capitolo 11085/03, dei bilanci per gli anni successivi.

     4. Agli stessi oneri per gli anni seguenti al 1998 si provvede con legge di bilancio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.