§ 3.1.77 - L.R. 17 aprile 1985, n. 8.
Norme per la formazione professionale e per l'aggiornamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:17/04/1985
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Programmazione regionale).
Art. 3.  (Piani pluriennali).
Art. 4.  (Piani annuali).
Art. 5.  (Autorizzazioni).
Art. 6.  (Compiti della regione).
Art. 7.  (Domande di autorizzazione).
Art. 8.  (Ammissione e selezione degli allievi).
Art. 9.  (Commissione esaminatrice).
Art. 10.  (Libretto personale professionale).
Art. 11.  (Comitato didattico).
Art. 12.  (Albo degli insegnanti).
Art. 13.  (Incarichi di insegnamento).
Art. 14.  (Attività di aggiornamento).
Art. 15.  (Frequenza dei corsi).
Art. 16.  (Vigilanza).
Art. 17.  (Finanziamento).
Art. 18.  (Norma transitoria).
Art. 19.  (Urgenza).


§ 3.1.77 - L.R. 17 aprile 1985, n. 8.

Norme per la formazione professionale e per l'aggiornamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici.

 

Art. 1. (Oggetto).

     La regione, nell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale di cui all'art. 21, lett. p del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in attuazione dei princìpi e degli obiettivi contenuti nella l. 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con la l.r. 1º giugno 1979, n. 47, promuove e coordina la formazione professionale del personale sanitario infermieristico e tecnico.

     La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali nonché mediante attività di riqualificazione ed aggiornamento scientifico e culturale.

 

     Art. 2. (Programmazione regionale).

     La regione determina gli indirizzi della programmazione didattica della formazione professionale in modo tale da garantire l'unitarietà metodologica dell'insegnamento, la strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra apprendimento teorico e pratico.

     Per conseguire tali finalità la regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione.

 

     Art. 3. (Piani pluriennali).

     I piani pluriennali definiscono i fabbisogni formativi degli operatori sanitari infermieristici e tecnici in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria regionale ed in coerenza con lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

     I piani pluriennali devono indicare:

     a) la previsione di massima del fabbisogno di operatori sanitari infermieristici e tecnici risultante dalle previsioni del piano sanitario regionale;

     b) il tipo, il numero e la localizzazione delle scuole da utilizzare;

     c) i criteri generali per l'istituzione dei corsi di cui all'art. 6, comma primo; per la partecipazione alle attività di cui all'art. 6, comma secondo e per le iniziative di cui al terzo comma del medesimo articolo;

     d) gli obiettivi e le linee generali dei corsi ed i relativi programmi, nel rispetto della legislazione vigente;

     e) la previsione di massima del numero di allievi da ammettere ai corsi in relazione alle esigenze del piano sanitario regionale;

     f) i criteri ed i parametri per il finanziamento delle scuole;

     g) i criteri e la natura degli interventi diretti a favorire l'accesso e la frequenza alle scuole, nonché le condizioni che danno titolo alle relative agevolazioni.

     Il piano pluriennale della formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici predisposto dall'Assessore del lavoro su parere dell'Assessore alla sanità e sentite le Unità sanitarie locali costituisce parte integrante del piano sanitario regionale, è approvato secondo i tempi e le modalità proprie di questo e deve essere raccordato con gli indirizzi del piano pluriennale di cui all'art. 11 della l.r. 1º giugno 1979, n. 47.

 

     Art. 4. (Piani annuali).

     I piani annuali regionali determinano la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative.

     I piani annuali devono indicare:

     a) i cicli formativi da realizzare nell'anno e le strutture scolastiche di cui avvalersi;

     b) il numero totale degli allievi da ammettere ai singoli corsi;

     c) i servizi sociali garantiti agli allievi;

     d) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti;

     e) i criteri di parametri per il finanziamento dell'attività formativa nonché il relativo piano finanziario.

     I piani annuali sono predisposti dall'Assessore del lavoro su parere dell'Assessore alla sanità previa consultazione delle Università, degli ordini e dei Collegi professionali, delle Unità sanitarie locali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale e sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 5. (Autorizzazioni).

     In attuazione dei piani annuali e pluriennali, la formazione professionale viene effettuata presso le Unità sanitarie locali e le Università convenzionate a norma dell'art. 6, comma primo della presente legge, avvalendosi sia delle scuole preesistenti sia di quelle di nuova istituzione.

     Non possono essere istituiti corsi liberi per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

     L'apertura di scuole o l'istituzione di corsi sono autorizzati con decreto dell'Assessore competente su conforme deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni degli atti di programmazione di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge.

     Con la medesima procedura potrà essere revocata l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali di funzionamento. In tale ipotesi la Giunta adotta i provvedimenti necessari per garantire agli allievi il regolare completamento dei corsi.

 

     Art. 6. (Compiti della regione).

     In relazione a particolari esigenze la regione può autorizzare l'istituzione di singoli corsi presso le Unità sanitarie locali ed altre strutture pubbliche, nonché presso enti ed istituti privati.

     La regione può inoltre stipulare convenzioni con le Università per le attività delle scuole dirette a fini speciali e per il loro finanziamento, nonché per quanto previsto dall'art. 39 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle norme di cui al d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e degli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.

     La regione può altresì istituire e gestire direttamente - avvalendosi delle strutture esistenti - iniziative di sperimentazione didattica per il personale docente delle scuole, organizzare convegni, promuovere altre iniziative scientifiche volte ad assicurare l'aggiornamento delle conoscenze e delle tecniche nel campo sanitario.

 

     Art. 7. (Domande di autorizzazione).

     Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole ed all'istituzione di corsi devono essere presentate dalle Unità sanitarie locali nel cui ambito operano le scuole individuate dai piani di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge e dagli altri enti di cui all'articolo precedente, all'Assessorato del lavoro entro il 30 maggio di ogni anno.

     Tali domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     1) deliberazione legalmente adottata dall'Amministrazione richiedente;

     2) relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica, le quali devono in ogni caso possedere i requisiti di cui alla l. 15 novembre 1979, n. 795;

     3) indicazione dei servizi e reparti presso i quali dovrà essere effettuato il tirocinio pratico;

     4) l'elenco del personale docente e di quello con funzioni di direzione della scuola e dei corsi;

     5) lo Statuto e il Regolamento della scuola o dei corsi, redatto in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla regione;

     6) il numero degli allievi per ogni singolo corso ed i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria per l'ammissione ad essi;

     7) il preventivo di spesa.

 

     Art. 8. (Ammissione e selezione degli allievi).

     L'attività formativa presso le scuole dovrà avere inizio - compatibilmente con la normativa statale - entro il mese di ottobre di ciascun anno.

     Almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, l'Assessore del lavoro e formazione professionale, con proprio provvedimento ripartisce i corsi tra le scuole che hanno presentato la domanda di cui all'art. 7, sulla base del numero di richieste pervenute.

     L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria per ciascun tipo di scuola o corso.

     Nel caso di domande d'iscrizione in soprannumero rispetto ai posti disponibili si procede alla selezione mediante esami psico-attitudinali e prove di cultura generale. A tal fine la Giunta regionale provvederà ad emanare - su proposta degli Assessori alla sanità e del lavoro, e sentita la competente Commissione consiliare - un apposito Regolamento finalizzato alla predisposizione di criteri oggettivi di selezione.

 

     Art. 9. (Commissione esaminatrice).

     La selezione di cui al precedente art. 8 è effettuata presso ciascuna scuola da una Commissione nominata con decreto dell'Assessore del lavoro e composta da:

     - un funzionario dell'Assessorato del lavoro con funzioni di Presidente;

     - un funzionario dell'Assessorato all'igiene e sanità;

     - il Provveditore agli studi o un suo delegato;

     - il coordinatore dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola;

     - il direttore della scuola;

     - un rappresentante dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola;

     - un rappresentante designato dal relativo collegio professionale;

     - un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

     Le designazioni di cui al comma primo devono essere effettuate entro 15 giorni dalla data della richiesta.

 

     Art. 10. (Libretto personale professionale).

     All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale, ad ogni allievo deve essere fornito gratuitamente un libretto personale, redatto secondo lo schema tipo predisposto dalla regione, in cui sarà riportato il suo curriculum formativo e professionale.

 

     Art. 11. (Comitato didattico).

     Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico-organizzative di cui all'allegato 1 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del d.m. 30 gennaio 1982.

     In ogni scuola è inoltre costituito un Comitato didattico presieduto dal direttore e composto dai docenti della scuola e dagli operatori sanitari presso le cui strutture si effettuano i tirocini, integrato da un allievo per ciascun anno di corso, eletti dalle rispettive Assemblee.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

     Il Comitato didattico programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei piani di studio relativi a ciascun corso, ed in particolare:

     - assicura il coordinamento dell'attività didattica della scuola;

     - formula proposte ai fini di migliorare il livello dei cicli formativi;

     - fornisce indicazioni sulla scelta del materiale didattico e sulle strutture idonee allo svolgimento del tirocinio;

     - verifica l'effettiva e corretta attuazione dei piani di studio.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvederà a definire - nel rispetto della competenza statale e della normativa comunitaria - i criteri di organizzazione delle scuole e dei corsi, emanando apposito Regolamento.

 

     Art. 12. (Albo degli insegnanti).

     Presso l'Assessorato del lavoro e formazione professionale è istituito l'Albo dei docenti della formazione professionale del personale sanitario, infermieristico e tecnico, redatto per singole discipline o gruppi di discipline omogenee, e contenente l'elenco nominativo degli insegnanti di materie teoriche e pratiche.

     L'Albo è formato - in armonia con i requisiti previsti dalla normativa statale per ciascuna disciplina - secondo una graduatoria relativa a:

     a) il titolo di studio legalmente riconosciuto;

     b) le specializzazioni legalmente riconosciute;

     c) gli attestati di qualificazione legalmente riconosciuti;

     d) i titoli vari (pubblicazioni, ecc.);

     e) il curriculum professionale.

 

     Art. 13. (Incarichi di insegnamento).

     Gli incarichi d'insegnamento nei corsi di qualificazione del personale sanitario infermieristico e tecnico sono conferiti dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale presso la quale ha sede la scuola o il corso.

     Le Unità sanitarie locali potranno conferire tali incarichi esclusivamente a persone iscritte all'Albo di cui all'art. 12 che siano in possesso di titoli professionali omogenei con la disciplina per la quale l'incarico è conferito.

     Gli aspiranti ad incarichi di docenza per i corsi di cui alla presente legge devono fare apposita domanda al Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, corredata dalla seguente documentazione:

     - titolo di studio;

     - eventuali specializzazioni;

     - attestazioni di qualificazione legalmente riconosciuti;

     - curriculum professionale;

     - attestato di iscrizione all'Albo di cui all'art. 12.

     Gli aspiranti docenti che risultino in servizio presso un'Unità sanitaria locale sede di scuola sono di preferenza assegnati alla scuola medesima. purché ciò sia compatibile con le risultanze dell'Albo di cui all'art. 12 della presente legge e con quanto stabilito al precedente comma secondo.

 

     Art. 14. (Attività di aggiornamento).

     La regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge anche in collaborazione con l'Università ed altri istituti specializzati.

     La regione promuove, altresì, iniziative sperimentali di aggiornamento, avvalendosi anche della collaborazione di enti od istituti pubblici e privati.

 

     Art. 15. (Frequenza dei corsi).

     Il servizio di formazione professionale è gratuito e la regione ne incentiva la frequenza.

     La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

     Al fine di favorire la frequenza delle scuole disciplinate dalla presente legge, la regione, inoltre, garantisce agli allievi l'indennità in sostituzione del reddito prevista per i corsi con finanziamento CEE, secondo i criteri e le modalità propri di essi.

 

     Art. 16. (Vigilanza).

     La regione esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole e sui corsi previsti dalla presente legge tramite l'Assessorato al lavoro e formazione professionale.

 

     Art. 17. (Finanziamento).

     L'attività di formazione e aggiornamento esercitata dalle Unità sanitarie locali è finanziata con l'apposita quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale assegnata alla regione per realizzare le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, comprese le attività sperimentali di aggiornamento svolte direttamente dalla regione e o in collaborazione con enti ed istituti pubblici e privati e con l'Università.

     L'eventuale spesa eccedente è finanziata con il Fondo per la formazione professionale di cui all'art. 28 della l.r. 1º giugno 1979, n. 47. Gravano, infine, sul Fondo medesimo, i contributi previsti all'ultimo comma dell'art. 15 della presente legge.

 

     Art. 18. (Norma transitoria).

     Il personale della scuola convitto per infermieri professionali «M. di Piemonte» di Cagliari in servizio alla data del 31 marzo 1982 e che hanno ininterrottamente prestato servizio sino alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato, a domanda, negli organici dell'Unità sanitaria locale n. 20, mantenendo la stessa qualifica funzionale esistente all'atto dell'assunzione.

 

     Art. 19. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.