§ 2.6.43 - L.R. 14 agosto 1992, n. 14.
Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:14/08/1992
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca»).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 2.6.43 - L.R. 14 agosto 1992, n. 14.

Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca».

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca»).

     1. Il requisito della residenza e della sede legale in Sardegna previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, non è richiesto per le imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca di Compartimenti marittimi della Sardegna alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, purché il titolare, ovvero il legale rappresentante dell'impresa di pesca, sia stato iscritto nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, nel registro dei pescatori professionali marittimi in un Compartimento marittimo della Sardegna.

     2. I premi di fermo temporaneo e le indennità giornaliere di cui al capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concessi anche alle navi da pesca iscritte in Compartimenti marittimi diversi da quello della Sardegna a condizione che alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, fossero presenti le seguenti condizioni:

     a) che le navi da pesca fossero in armamento da parte di imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca dei Compartimenti marittimi della Sardegna;

     b) che le navi da pesca svolgessero attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Regione;

     c) che sia stato richiesto il trasferimento delle iscrizioni delle navi da pesca dai Compartimenti marittimi originari ai Compartimenti marittimi della Sardegna.

     3. Le indennità per il periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concesse per l'intero periodo del fermo tecnico, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al premio attività di pesca per almeno 151 giorni nei Compartimenti marittimi della Sardegna. Ai componenti dell'equipaggio, che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore, l'indennità è corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta.

     4. Ai titolari delle imprese di pesca che hanno effettuato il fermo temporaneo, disciplinato dal Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, e corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al periodo nel quale le navi da pesca hanno osservato il fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso per l'assicurazione infortuni sul lavoro.

     5. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre l'anticipazione dei premi e delle indennità previste dagli articolo 1 e 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, trascorsi 30 giorni dalla data di inizio del fermo temporaneo.

     6. [1].

     7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ottavo comma valutati in lire 2.400.000.000 per il 1992 ed in lire 2.400.000.000 per il 1993 gravano sul capitolo 05086 del bilancio della Regione per il 1992 e su quello corrispondente per il 1993.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1992 e in lire 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1993.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7), Lire 2.400.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 14 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

 

In aumento

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05086 - (02.07) - Indennità giornaliera per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (art. 1 della presente legge), Lire 2.400.000.000

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e sul capitolo corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 6, comma 3, della L.R. 22 luglio 1991, n. 25.