§ 2.4.63 - L.R. 8 agosto 1991, n. 29.
Modificazioni alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, concernente: «Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:08/08/1991
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche per le domande di contributo presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 3.      1. Gli articoli 3, 4, 5 e 7, nonchè la lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, sono abrogati.
Art. 4.      1. Le spese per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gravano sulle disponibilità recate al capitolo 06154 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quello [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.4.63 - L.R. 8 agosto 1991, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, concernente: «Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa».

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche per le domande di contributo presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, e non ancora definite con atto di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Gli articoli 3, 4, 5 e 7, nonchè la lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, sono abrogati.

 

     Art. 4.

     1. Le spese per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gravano sulle disponibilità recate al capitolo 06154 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 e su quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 30 ottobre 1986, n. 57. Il presente articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17. L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1995.