§ 2.4.51 - L.R. 30 ottobre 1986, n. 57.
Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:30/10/1986
Numero:57


Sommario
Art. 1.      In considerazione del grave danno provocato dalla «agalassia contagiosa» al patrimonio ovi-caprino sardo, l'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale e l'Assessore [...]
Art. 2. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 2.4.51 - L.R. 30 ottobre 1986, n. 57.

Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa.

 

Art. 1.

     In considerazione del grave danno provocato dalla «agalassia contagiosa» al patrimonio ovi-caprino sardo, l'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale all'igiene e sanità, predispongono, sulla base degli accertamenti dei focolai esistenti, programmi pluriennali di lotta e prevenzione con una vasta azione di propaganda che preveda:

     a) la diffusione di metodologie sanitarie tra gli allevatori al fine di salvaguardarli dalla diffusione della «agalassia contagiosa» e per l'utilizzazione consona dei farmaci in specie quelli antibiotici;

     b) il potenziamento del servizio veterinario presso le unità sanitarie locali, anche con assunzioni temporanee che permettano l'intervento tempestivo del sanitario, qualora vi sia la richiesta motivata d'intervento da parte dell'allevatore in caso di epidemia;

     c) la vaccinazione contro l'«agalassia contagiosa» obbligatoria e gratuita, con l'uso del vaccino identificato più efficace, per le greggi nelle quali si siano verificati uno o più casi di «agalassia contagiosa». Per i capi infetti, ritenuti dal sanitario recuperabili attraverso idonea terapia, devono essere garantite dalle Unità sanitarie locali le erogazioni dei medicinali antibiotici con a carico dell'allevatore il ticket istituito con decreto dall'Assessore all'igiene e sanità;

     d) [1].

 

     Art. 2. [2]

 

     Artt. 3. - 5. [3]

 

 

     Art. 6. [4]

 

     Art. 7. [5]

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 1991, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17. L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1995. Il presente articolo era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 1991, n. 29.

[3] Articoli abrogati dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 1991, n. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17. L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1995.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 1991, n. 29.