§ 1.7.15 – L.R. 17 gennaio 2005, n. 2.
Indizione delle elezioni comunali e provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:17/01/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali.
Art. 2.  Svolgimento ed indizione delle elezioni.
Art. 3.  Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione.
Art. 3 bis.  Composizione e funzionamento dei seggi elettorali.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.7.15 – L.R. 17 gennaio 2005, n. 2.

Indizione delle elezioni comunali e provinciali.

(B.U. 18 gennaio 2005, n. 1 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali.

     1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

 

     Art. 2. Svolgimento ed indizione delle elezioni.

     1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

     2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.

     3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

 

     Art. 3. Definizione dei collegi per le elezioni provinciali. Pubblicazione.

     1. Il decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 3 dell'articolo 20 bis della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3 bis. Composizione e funzionamento dei seggi elettorali. [1]

     1. Nel secondo turno dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori – di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.

     2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.

     3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 1 giugno 2006, n. 8.