§ 1.4.87 - L.R. 22 agosto 2007, n. 9.
Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:22/08/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Funzioni della Regione
Art. 3.  Funzioni del comune
Art. 4.  Funzioni della provincia
Art. 5.  Conferenza regionale per la sicurezza
Art. 6.  Comitato tecnico regionale per la polizia locale
Art. 7.  Sistema integrato di sicurezza - Programma regionale
Art. 8.  Volontariato
Art. 9.  Potestà regolamentare degli enti locali
Art. 10.  Funzioni di polizia locale
Art. 11.  Criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale
Art. 12.  Istituzione del corpo di polizia comunale
Art. 13.  Gestioni in forma associata
Art. 14.  Istituzione del corpo di polizia provinciale
Art. 15.  Tutela della salute degli operatori
Art. 16.  Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi
Art. 17.  Ambito territoriale dell’attività di polizia locale
Art. 18.  Norma finanziaria
Art. 19.  Disposizioni transitorie


§ 1.4.87 - L.R. 22 agosto 2007, n. 9.

Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.

(B.U. 31 agosto 2007, n. 28)

 

Capo I

Oggetto e finalità

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. La presente legge detta norme generali per l’esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

     2. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all’ordinata convivenza civile. Promuove l’esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l’azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

     3. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attività di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal capo VII del titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

 

     Art. 2. Funzioni della Regione

     1. La Regione:

     a) svolge, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull’intero territorio regionale;

     b) promuove l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni);

     c) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomi e locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), gli interventi di cui all’articolo 7;

     d) promuove, d’intesa con i competenti organi statali, forme di collaborazione a livello regionale e locale tra le forze di polizia locale e le forze delle polizie di Stato;

     e) garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;

     f) promuove attività di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione delle attività illecite contro l’ambiente e il territorio;

     g) promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e a tal fine promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati, e ne promuove l’interscambio e la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti nel territorio.

     2. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi dell’articolo 74 comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2006.

 

     Art. 3. Funzioni del comune

     1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province.

     2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

     a) l’elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all’articolo 7;

     b) l’orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;

     c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalità.

 

     Art. 4. Funzioni della provincia

     1. Spettano alle province i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale o ad esse conferite.

     2. Le province concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

     a) l’elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale del territorio della provincia, di cui all’articolo 7;

     b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e l’analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

     c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

 

     Art. 5. Conferenza regionale per la sicurezza

     1. Almeno una volta all’anno la Conferenza permanente Regione - enti locali, di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005, si riunisce per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l’esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.

     2. Sono invitati a partecipare alle sedute di cui al comma 1 autorità statali e regionali competenti in materia di sicurezza e le organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale.

 

     Art. 6. Comitato tecnico regionale per la polizia locale

     1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, con funzioni consultive.

     2. Del Comitato tecnico fanno parte:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

     b) il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

     c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale, di cui almeno uno comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

     d) tre esperti, designati dal Consiglio delle autonomie locali, con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

     3. Il Comitato tecnico esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio:

     a) sul programma regionale per i progetti per la sicurezza e tutela sociale di cui all’articolo 7;

     b) sul decreto del Presidente della Regione per le caratteristiche degli strumenti operativi, dei segni distintivi e delle uniformi di cui all’articolo 16;

     c) sul decreto del Presidente della Regione per l’omogeneizzazione della modulistica di cui all’articolo 16;

     d) sui criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale, di cui all’articolo 11, comma 2;

     e) sui criteri per la costituzione e la gestione delle banche dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).

     4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde.

     5. Il Comitato tecnico può formulare proposte in tutte le materie inerenti la polizia locale.

     6. Il Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la legislatura.

     7. La perdita dei requisiti per la nomina di cui al comma 2, lettera c), comporta la decadenza di diritto da componente del Comitato tecnico. Alla sostituzione dei decaduti si provvede con le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo.

 

     Art. 7. Sistema integrato di sicurezza - Programma regionale

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico, acquisita l’intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, approva, ogni due anni, un programma di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale.

     2. Il programma è volto a finanziare progetti per:

     a) la promozione di accordi con il governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale;

     b) il concorso al finanziamento ed all’attuazione dei progetti per la sicurezza presentati dagli enti locali, singoli o associati ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, volti a rafforzare la sicurezza nel territorio e promuovere azioni positive di carattere sociale e di educazione alla legalità;

     c) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, in particolare inerenti l’ambiente e il territorio e fenomeni sociali ad essi collegati.

     3. Il programma determina: i criteri e le priorità, con riguardo particolare ai territori in cui si manifestano accentuati fenomeni di devianza e illegalità diffusa, per il finanziamento dei progetti; i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli importi massimi e minimi finanziabili.

     4. Il programma individua i raccordi e le modalità di integrazione degli interventi in esso previsti con le politiche regionali in materia di interventi socio-assistenziali, tutela dell’ambiente e riqualificazione del territorio, protezione civile.

     5. Il programma stabilisce gli interventi formativi necessari per l’attuazione del comma 2 dell’articolo 2, ne individua gli standard formativi, la tipologia e la durata per: la formazione di base; l’aggiornamento e la riqualificazione; l’eventuale formazione integrata con altre forze di polizia. Gli interventi sono inseriti nel programma regionale per la formazione professionale.

 

     Art. 8. Volontariato

     1. La Regione riconosce e promuove, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia, il ruolo svolto dalle forme di volontariato per l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, l’integrazione e l’inclusione sociale. Valorizza inoltre il contributo dato dalle associazioni di volontariato, in collaborazione con la polizia locale e le altre autorità preposte, al presidio del territorio regionale, agli interventi di protezione civile e di tutela dell’ambiente.

     2. L’utilizzazione delle associazioni di volontariato e dei barracelli da parte della polizia locale nello svolgimento di attività proprie è ammessa in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l’incolumità pubblica. I volontari e i barracelli operano alle dirette dipendenze dell’operatore di polizia locale presente più alto in grado.

 

Capo II

Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale

 

     Art. 9. Potestà regolamentare degli enti locali

     1. Gli enti locali disciplinano, nell’esercizio della potestà regolamentare ad essi spettante ai sensi dell’articolo 117, comma 6, della Costituzione, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. I regolamenti degli enti locali si attengono ai principi dettati dal presente capo al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parità di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale.

 

     Art. 10. Funzioni di polizia locale

     1. I corpi di polizia locale, ove istituiti, svolgono, oltre quelle specificamente attribuite dalle norme e disposizioni locali, le seguenti funzioni:

     a) la vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell’ambito delle competenze dell’ente di appartenenza;

     b) il controllo della mobilità e della sicurezza stradale, nel rispetto della legislazione statale vigente;

     c) le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza demandate dallo Stato;

     d) le funzioni di polizia giudiziaria nei casi e coi limiti previsti da leggi e regolamenti dello Stato [1];

     e) il soccorso in caso di calamità, disastri o altri eventi o casi di privato infortunio e la collaborazione nelle attività di protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza;

     f) la tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi ed alla repressione delle forme di commercio irregolari;

     g) i servizi d’onore e di vigilanza;

     h) l’attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio, anche in cooperazione con i competenti organi regionali;

     i) l’attività di educazione stradale e promozione dello spirito civico a favore di studenti, sulla base di intese con le autorità scolastiche;

     l) ogni altro compito di polizia amministrativa, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza;

     m) il supporto agli organi sanitari nelle attività di controllo igienico sanitarie;

     n) il controllo e la tutela del patrimonio pubblico;

     o) il supporto agli organi di vigilanza e il controllo in ambito di polizia amministrativa sulla base di accordi con le rispettive amministrazioni competenti.

 

     Art. 11. Criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale

     1. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, e le province garantiscono lo svolgimento del servizio di polizia locale.

     2. Al fine di garantire l’efficacia e la continuità operativa del servizio di polizia locale, la Giunta regionale a seguito di ricognizione analitica dell’organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce il numero minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio. La delibera è adottata, previa intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell’Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

 

     Art. 12. Istituzione del corpo di polizia comunale

     1. I comuni singoli o associati possono istituire il corpo di polizia locale quando il numero di addetti, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 11, non sia inferiore a sette unità.

     2. Il corpo è istituito con regolamento del comune o della forma associativa. Il regolamento assicura l’autonomia funzionale del corpo rispetto ad altre strutture organizzative dell’ente. Il comandante è responsabile della direzione tecnica, operativa e funzionale degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della forma associativa nell’ambito dei poteri di controllo e di indirizzo politico amministrativo spettanti agli organi politici ai sensi dell’articolo 107 del Testo unico degli enti locali.

     3. Gli enti locali, nel disciplinare l’accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio della pari opportunità tra uomini e donne.

 

     Art. 13. Gestioni in forma associata

     1. La funzione di polizia locale rientra fra i servizi comunali fondamentali per l’esercizio in forma associata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

     2. La Regione promuove l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale negli ambiti adeguati ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

 

     Art. 14. Istituzione del corpo di polizia provinciale

     1. Le province possono istituire un corpo di polizia provinciale con un numero di addetti non inferiore a sette e nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2.

 

     Art. 15. Tutela della salute degli operatori

     1. I comuni, singoli o associati, e le province adottano misure per la tutela della salute e dell’integrità fisica degli addetti ai servizi di polizia locale, anche attraverso adeguate modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari.

 

     Art. 16. Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi

     1. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. Sulle divise e i mezzi sono apposti elementi identificativi dell’ente di appartenenza e lo stemma della Regione Sardegna.

     2. Il decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell’Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

     3. Con le stessa procedura sono adottati indirizzi per l’omogeneizzazione dei moduli degli atti di competenza della polizia locale.

 

     Art. 17. Ambito territoriale dell’attività di polizia locale

     1. L’attività di polizia locale è svolta nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza o nell’ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata, ovvero al di fuori dello stesso in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

     2. In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell’ambito territoriale di questa; in tal caso essi operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall’ente di appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo III

Norme transitorie e finanziarie

 

     Art. 18. Norma finanziaria

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l’anno 2007, in euro 4.000.000 per l’anno 2008 ed in euro 10.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

Strategia 01 – Istituzionale Funzione Obiettivo 06 - Sistema delle autonomie locali UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

2007 euro 1.000.000

2008 euro 2.000.000

2009 euro 4.000.000

2010 euro 5.000.000

UPB S01.06.002

Trasferimenti agli enti locali – investimenti

2007 euro-------

2008 euro 2.000.000

2009 euro 6.000.000

2010 euro 5.000.000

in diminuzione

Strategia 08 - Somme non attribuibili Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente (capitolo

08.0024)

2007 euro 1.000.000

2008 euro 4.000.000

2009 euro 10.000.000

2010 euro 10.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria per l’anno 2007):

Voce 6:

2007 euro 1.000.000

2008 euro 1.000.000

2009 euro 1.000.000

2010 euro 1.000.000

Voce 8:

2007 euro —-

2008 euro 3.000.000

2009 euro 9.000.000

2010 euro 9.000.000

3. Le spese per l’attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie

     1. In sede di prima applicazione:

     a) entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono nominati i componenti del Comitato tecnico di cui all’articolo 6;

     b) entro sei mesi è convocata la Conferenza regionale per la sicurezza in previsione della predisposizione degli atti regionali per l’attuazione della presente legge.

     2. Gli enti locali adeguano le proprie norme e la propria organizzazione a quanto previsto dalla presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Per le attività conseguenti ad atti di competenza della Giunta regionale i tre anni decorrono dall’adozione degli stessi.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.