§ 1.3.142 - L.R. 12 agosto 1997, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un Ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:12/08/1997
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in [...]
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 sono rivalutati in lire 1.750.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 1.550.000.000 per gli anni [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 1.3.142 - L.R. 12 agosto 1997, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un Ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede in Bruxelles) e norme per il personale regionale in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea.

(B.U. 16 agosto 1997, n. 25).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea.

     2. Al predetto personale, oltre al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, sono corrisposte le indennità di servizio all'estero e le altre competenze come determinate dal Ministero degli Affari Esteri.

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 sono rivalutati in lire 1.750.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 1.550.000.000 per gli anni successivi (cap. 03059).

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per il 1997 ed in lire 450.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Alle spese previste per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 12.