§ 1.3.30 - L.R. 23 gennaio 1964, n. 5.
Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione .


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:23/01/1964
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Anticipazione delle spese notarili)
Art. 2. (Limite alle provvidenze)
Art. 3. (Procedure)
Art. 3 bis.  (Recupero delle somme)
Art. 4. 
Art. 5. (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 6. (Norma finanziaria)
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 1.3.30 - L.R. 23 gennaio 1964, n. 5.

Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione [1].

 

Art. 1. (Anticipazione delle spese notarili) [2]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

     2. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.

     3. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

     4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

 

     Art. 2.(Limite alle provvidenze) [3]

     1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.

 

     Art. 3.(Procedure) [4]

     1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio.

 

     Art. 3 bis. (Recupero delle somme) [5]

     1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.

     2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.

     3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

     4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

 

     Art. 4. [6]

 

     Art. 5.(Funzioni della Giunta regionale) [7]

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

 

     Art. 6.(Norma finanziaria) [8]

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziate in conto della missione 12 - programma 06 - titolo 3 del bilancio regionale.

     2. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in euro 30, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

     3. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 2 alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1.

 

     Art. 7. [9]

     Le provvidenze di cui alla legge regionale 22 marzo 1960, numero 4 e successive modificazioni sono estese al personale in servizio presso l'Ufficio della Regione Sarda in Roma.

 

     Art. 8. [10]

     Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente puo godere una sola volta.

 

     Art. 9. [11]

     Le domande documentate intese a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti articoli devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

     Sulle domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

 

     Art. 10. [12]

     Al ricupero delle somme anticipate a' termini degli artt. 1, 3 e 5, decurtate del contributo di cui all'articolo 4, si darà inizio tre anni dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento, mediante trattenuta mensile da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, pari a:

     - un ventesimo del trattamento nel periodo dal quarto al sesto anno dopo l'occupazione dell'appartamento;

     - un dodicesimo nel periodo dal settimo anno fino alla totale estinzione del debito.

     In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

 

     Art. 11. [13]

     Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 12. [14]

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione:

     «Anticipazioni per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e della Amministrazione regionale; anticipazione ai predetti per gli acconti per gli alloggi Gestione Case per lavoratori e per altri alloggi costruiti, da costruirsi od acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica», e con lo stanziamento di lire 130.000.000.

     La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1964 corrispondente al capitolo 145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 sarà così modificata:

     «Spese per la concessione di contributi ai dipendenti di ruolo e non di ruolo e al personale comandato del Consiglio regionale, della Amministrazione regionale per gli alloggi Gestione Case per lavoratori ed altri alloggi costruiti, da costruirsi o da acquistarsi con le provvidenze di cui alla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica».

     A favore di detto capitolo sarà stanziata la somma di L. 25 milioni.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai predetti capitoli ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9. Il testo previgente reca: "Nel testo della legge regionale 5 ottobre 1956, numero 25, e successive modificazioni, le dizioni «INA-Casa» e «Legge 26 novembre 1953, numero 1148» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Gestione case per lavoratori» e «Legge 4 febbraio 1963, n. 60 e relativo regolamento di attuazione»."

[4] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[5] Articolo inserito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 5 ottobre 1956, n. 25.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[10] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[11] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[12] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[13] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[14] Articolo abrogato dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.