§ 1.3.21 - L.R. 5 ottobre 1956, n. 25.
Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:05/10/1956
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 1.3.21 - L.R. 5 ottobre 1956, n. 25. [1]

Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.

 

Art. 1. [2]

     Ai dipendenti, in servizio, nell'Amministrazione regionale del Consiglio regionale, che non siano proprietari od assegnatari di altro appartamento nel Comune di residenza, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad anticipare:

     a) le somme occorrenti per l'acquisto dei suoli edificatori sociali, nel caso in cui detti dipendenti siano riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite;

     b) un importo pari al 25 per cento del prezzo complessivo da versare per l'acquisto dell'appartamento qualora i dipendenti stessi singolarmente, sia fruendo dei benefici concessi dalle vigenti leggi in materia di edilizia popolare ed economica che in proprio, intendano costruire od acquistare un alloggio di nuova costruzione, avente le caratteristiche indicate dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4.

     Le anticipazioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il 25 per cento dell'importo massimo ammesso a mutuo ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, numero 4, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna, e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a anticipare per conto e nome dei dipendenti di cui all'art. 1 che abbiano fatto domanda d'assegnazione alloggi Gestione case per lavoratori, le somme necessarie per la corresponsione degli acconti previsti dalla citata legge 14 febbraio 1963, n. 60 [3].

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

     Le somme anticipate in base agli articoli 1 e 2 decurtate del contributo di cui all'articolo 3 e delle quote di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili.

     Al recupero delle somme si darà inizio tre anni dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento.

     Le trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale sono pari:

     ad un ventesimo nel periodo dal quarto al sesto anno dopo l'occupazione dell'appartamento;

     ad un dodicesimo nel periodo dal settimo anno dopo l'occupazione dell'appartamento fino all'avvenuta totale estinzione del debito alla Gestione case per lavoratori;

     al rateo di ammortamento corrisposto alla Gestione case per lavoratori fino a totale estinzione del residuo debito all'Amministrazione regionale [6].

 

     Art. 5.

     Per l'esecuzione della presente legge si applicano le disposizioni relative alla Gestione case per lavoratori.

 

     Art. 6.

     Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge è istituito nel Bilancio 1956 il capitolo 177 bis: «Spese per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Regione e per il personale comandato; spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per alloggi Gestione case per lavoratori».

     A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1956 la somma di L. 400.000.000.

     Ad iniziare dal bilancio 1957 sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della entrata, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti regionali e dal personale comandato.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1964, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1964, n. 5.

[4] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1964, n. 5 e abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 23 marzo 1961, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1964, n. 5.