§ VI.3.53 - L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:14/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998, e comunque non oltre il 31 Marzo 1998, è autorizzato l'esercizio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1998, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla [...]
Art. 4.      1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire [...]
Art. 5. 
Art. 6.  (Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali).
Art. 7.      1. Ai fini della prosecuzione nell'anno 1998 delle attività formative rientranti nei contratti di programma stipulati con imprese e loro consorzi, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare [...]


§ VI.3.53 - L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

(B.U. 16 gennaio 1998, n. 5).

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998, e comunque non oltre il 31 Marzo 1998, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1998 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1997, come approvati con la legge regionale 5 Giugno 1997, n. 16 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

     2. In applicazione del comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1 gennaio 1998 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1998, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell'art. 53 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. [1].

     3. [2].

 

     Art. 4.

     1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 40.000.000.000, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. [3]

     1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria nonché alla Ragioneria.

     2. Il settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o dalla legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.

     3. Qualora la ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra i residui passivi per effetto di intervenuta perenzione amministrativa o per altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.

     4. In mancanza di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. (Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali).

     1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione e appositamente costituita presso gli Istituti tesorieri delle Aziende Unità sanitarie locali.

     2. I debiti e gli atti previsti dal comma 1 non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende Unità sanitarie locali e della Regione.

     2 bis. E’ esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l’eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie [4].

 

 

     Art. 7.

     1. Ai fini della prosecuzione nell'anno 1998 delle attività formative rientranti nei contratti di programma stipulati con imprese e loro consorzi, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sul cap. 0963010 la quota a carico della Regione sino all'importo massimo di lire 6.000.000.000.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI (Omissis)

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[2] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[4] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2007, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.