§ VI.3.41 - L.R. 3 aprile 1995, n. 10.
Istituzione del Consiglio regionale dell'economica e del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:03/04/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attribuzioni).
Art. 3.  (Componenti).
Art. 4.  (Nomina).
Art. 5.  (Funzionamento).
Art. 6.  (Sede - Segreteria - Informazione).
Art. 7.  (Indennità).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ VI.3.41 - L.R. 3 aprile 1995, n. 10.

Istituzione del Consiglio regionale dell'economica e del lavoro.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione assicura la partecipazione al processo di programmazione oltre che degli enti locali territoriali, tramite il Comitato d'intesa di cui alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 43, anche delle forze economiche e sociali, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio Statuto e dall'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

 

     Art. 2. (Attribuzioni).

     1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organismo permanente consultivo della Regione.

     2. Il Consiglio può esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento e al Governo centrale in materia di economia del lavoro.

     3. Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio:

     a) di formulare pareri:

     - su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale;

     - su atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e su modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi;

     - su piani e interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali e allo sviluppo dell'occupazione;

     - su programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori produttivi;

     - su obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento per il Mezzogiorno;

     - su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro;

     - quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogniqualvolta gli Organi della Regione ritengano di interpellarlo;

     b) di compiere studi e indagini in materia di economia e lavoro, delimitandone l'oggetto e le finalità.

 

     Art. 3. (Componenti).

     1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da:

     a) il Presidente, designato dalla Giunta regionale;

     b) diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato);

     c) due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

     d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

     e) tre rappresentanti delle attività artigiane;

     f) tre rappresentanti del movimento cooperativistico;

     g) quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria, e dell'impresa a partecipazione statale;

     h) tre rappresentanti delle imprese agricole;

     i) due rappresentanti delle imprese commerciali;

     l) tre rappresentanti delle imprese di trasporto;

     m) un rappresentante della FINPUGLIA, designato dal Consiglio di amministrazione;

     n) nove esperti nelle materie economiche e sociali designati:

     tre dalla Giunta regionale, due dall'Università di Bari, due dall'Università di Lecce e tre dall'Università di Foggia;

     o) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e M.O. di Bari;

     p) il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego.

     2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma 1 sono designati dalle Organizzazioni sindacali e professionali delle Confederazioni e Associazioni regionali più rappresentative a livello regionale, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

     Art. 4. (Nomina).

     1. Il Presidente e i membri del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice Presidenti.

     3. La posizione di componente del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Parlamento o di Consigliere regionale o di dipendente della Regione.

     4. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, taluno dei componenti il Consiglio debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla scadenza del quinquennio.

     5. Il Presidente della Giunta regionale procede alla costituzione e insediamento del Consiglio dopo che, alla scadenza del termine assegnato, almeno la metà delle categorie rappresentate abbia fatto pervenire le proprie designazioni.

 

     Art. 5. (Funzionamento).

     1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal suo Presidente, che ne disciplina i lavori.

     2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data rissata.

     3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

     4. I pareri del Consiglio devono essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di chiedere una proroga.

     5. I pareri sono formulati per iscritto e corredati della documentazione che il Consiglio giudichi utile per chiarirli e completarli.

     6. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati argomenti.

 

     Art. 6. (Sede - Segreteria - Informazione).

     1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso la Regione Puglia.

     2. I supporti tecnico-burocratici del Consiglio sono assicurati dai servizi della Segreteria della Presidenza della Giunta regionale.

     3. L'attività del Consiglio è regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 7. (Indennità).

     1. Ai partecipanti alle riunioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono corrisposte dalla Regione le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per la spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, prevista, in termini di competenza e cassa, in lire 200.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al cap. 0004970 «Attuazione della normativa per la costituzione del Consiglio regionale pugliese per l'economia e il lavoro» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.