§ VI.3.19 - Legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1.
Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:23/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 30 aprile 1991
Art. 2.      1. In applicazione del terzo comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di [...]
Art. 3.      1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'art. 89 della L.R. 30.5.1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, [...]
Art. 4.      1. Il rendiconto generale dell'esercizio 1990, secondo le disposizioni dell'art. 73 della L.R. 30.5.1977, n. 17, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta al termini del [...]
Art. 5. 
Art. 6. 


§ VI.3.19 - Legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1.

Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e norme di controllo della spesa.

(B.U. n. 15 del 28 gennaio 1991).

TITOLO I

 

Art. 1.

     1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e comunque non oltre il 30 aprile 1991 [1] è autorizzato, a' termini del quarto comma dell'art. 50 della legge regionale di contabilità 30-5-1977, n. 17, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni.

 

     Art. 2.

     1. In applicazione del terzo comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque, all'assunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonchè per spese classificate in conto capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.

     2. La sospensione ha carattere temporaneo e va attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 10 gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

     3. La sospensione di cui al presente articolo non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con fondi spettanti alla Regione per l'anno 1991 con vincolo di destinazione, entro l'ammontare assegnato ed accertato per l'anno 1990 e nel limite necessario a fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi medesimi.

TITOLO II

 

     Art. 3.

     1. Al fine della preparazione del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi dell'art. 89 della L.R. 30.5.1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonchè gli enti strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano ottenuto, a termini dell'art. 63 della suddetta legge regionale, la prenotazione di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che quella del pagamento.

     2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo comportano l'obbligo di denuncia di cui allo art. 87 della L.R. 30.5.1977, n. 17, nonchè l'applicazione delle altre disposizioni di cui al Titolo IX della stessa legge.

 

     Art. 4.

     1. Il rendiconto generale dell'esercizio 1990, secondo le disposizioni dell'art. 73 della L.R. 30.5.1977, n. 17, deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta al termini del precedente articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto (conto finanziario).

     2. La Giunta regionale, nella presentazione al Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

 

 


[1] Termine prorogato dalla L.R. 22 aprile 1991, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[3] Abroga il 2° comma, art. 5 della L.R. 17/1977.