§ VI.1.2 - L.R. 9 giugno 1980, n. 65.
Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi
Data:09/06/1980
Numero:65


Sommario
Art. 1.  (Oggetto delle tasse).
Art. 2.  (Riscossione delle tasse).
Art. 3.  (Modalità di pagamento).
Art. 4.  (Riscossione coattiva).
Art. 5.  (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Art. 6. 
Art. 7.  (Accertamento e definizione delle violazioni).
Art. 8.  (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).
Art. 9.  (Decadenze e rimborsi).
Art. 10.  (Norme abrogate).
Art. 11.  (Rinvio).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ VI.1.2 - L.R. 9 giugno 1980, n. 65.

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.

 

Art. 1. (Oggetto delle tasse).

     Gli atti e procedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge.

     Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

 

     Art. 2. (Riscossione delle tasse).

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza vengono nuovamente posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

     Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3. (Modalità di pagamento).

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Puglia.

 

     Art. 4. (Riscossione coattiva).

     Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 5. (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. [1]

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a lire 200 mila.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

 

     Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni).

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 8. (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).

     Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

     Per i proventi di pertinenza dei funzionari regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 78 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

 

     Art. 9. (Decadenze e rimborsi).

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     Il contribuente può chiedere al competente Ufficio regionale del Contenzioso la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 10. (Norme abrogate).

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

 

     Art. 11. (Rinvio).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 8.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali).

     (Omissis).

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14.