§ V.5.33 – L.R. 18 luglio 1996, n. 13.
Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:18/07/1996
Numero:13


Sommario
Art. 7.  (Finanziamento attività di recupero e raccolta differenziata).
Art. 8.  (Siti impianti di smaltimento).
Art. 9.  (Situazioni di emergenza).
Art. 10.      1. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale ai sensi del precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche conformi a quanto stabilito da apposita delibera di [...]
Art. 11.      1. I Comuni devono prioritariamente individuare le soluzioni di recupero dei rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente presenti sul territorio


§ V.5.33 – L.R. 18 luglio 1996, n. 13.

Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani".

(B.U. 19 luglio 1996, n. 78).

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1993, N. 17

 

     Artt. 1. - 6. [1]

 

TITOLO II

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1993, N. 17

 

Art. 7. (Finanziamento attività di recupero e raccolta differenziata).

     1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce ogni anno i criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La deliberazione è pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e ne è data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore diffusione.

     2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle Province, dai Comuni singoli e/o associati, nelle forme di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 c/o dai Consorzi misti.

     3. [Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti sono assunte su proposta di apposita Commissione tecnica nominata dall'Assessore all'ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente dell'Ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre dirigenti dello Stato con qualificata esperienza amministrativa in enti strutture pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato tecnico scientifico della l.r. n. 17 del 1993 e da un funzionario designato da ciascuna Amministrazione provinciale] [2].

     4. [La Commissione avrà il compito di promuovere altresì:

     - studi e programmazione delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolar riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della raccolta differenziata degli stessi;

     - l'adeguamento dei regolamenti comunali per le attività di smaltimento e l'organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 10 della l.r. n. 17 del 1993] [3].

 

     Art. 8. (Siti impianti di smaltimento).

     1. I siti sui quali devono essere realizzati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30 giugno 1993 e n. 359 del 19 settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformità delle localizzazioni già adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell'art. 9 della l.r. n. 17 del 1993.

     2. E' data facoltà ai Comuni ricompresi in ciascuno dei bacini di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d'intesa fra loro, la variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell'ambito del territorio coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della rotazione.

     3. Nel rispetto dei limiti di frazionamento degli impianti di discarica controllata di cui al comma 5 dell'art. 9 della l.r. n. 17 del 1993, alcuni dei Comuni ricadenti nello stesso bacino di utenza possono, di intesa tra loro, individuare autonomamente un nuovo sito ove localizzare un impianto di discarica controllata con volumetria utile pari a quota parte, misurata proporzionalmente alla popolazione da servire, di quella già individuata dal piano regionale quale fabbisogno del bacino medesimo.

     4. E' data facoltà al Comune nel cui ambito ricade la localizzazione di cui al precedente comma 1 di stabilire la variazione di tale localizzazione ad altro sito nell'ambito del medesimo territorio comunale, comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al precedente comma 1.

     5. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2 e 4 devono essere effettuate in conformità del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano regionale.

 

     Art. 9. (Situazioni di emergenza).

     1. In situazioni di comprovata eccezionalità, l'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede, con procedura d'urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attività di esercizio degli impianti autorizzati di 1ª categoria esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1995, n. 23 oltre la capacità massima già autorizzata su esclusiva istanza del Comune nel cui territorio ricade l'impianto o dei soggetti giuridici titolari della gestione in conformità dell'art. 6, lett. d). del d.p.r. n. 915 del 1982, con esclusione di quelli eserciti e censiti quali siti inquinati. Tale prosecuzione è progettualmente definita mediante ampliamento e innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l'autorizzazione dovrà essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui all'art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30, e nulla osta igienico sanitario della ASL competente, fino all'entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.

     2. Le volumetrie di discarica controllata, già previste dal piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento fino a un massimo del venti per cento, con deliberazione del Consiglio comunale da parte dei Comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.

     3. Gli impianti di discarica controllata di la categoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano autorizzati all'esercizio ai sensi del d.p.r. n. 915 del 1982, della l.r. n. 30 del 1986 e della legge n. 441 del 1987, non coincidenti con le localizzazioni stabilite in attuazione del piano regionale, sono esercitati fino all'esaurimento delle volumetrie progettuali già approvate, a servizio del bacino di utenza nel quale ricadono, nel rispetto della distanza minima di Km. 2 dai punti di approvvigionamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.

 

     Art. 10.

     1. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale ai sensi del precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche conformi a quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale e avere capacità di smaltimento non inferiore a cento tonnellate al giorno.

 

     Art. 11.

     1. I Comuni devono prioritariamente individuare le soluzioni di recupero dei rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente presenti sul territorio.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi L.R. 13 agosto 1993, n. 17.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 giugno 2007, n. 17.

[3] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 giugno 2007, n. 17.