§ V.5.18 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 30.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:03/10/1986
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione).
Art. 2.  (Definizione e classificazione dei rifiuti).
Art. 3.  (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti).
Art. 4.  (Rilevamento statistico).
Art. 5.  (Delega di funzioni).
Art. 6.  (Approvazione dei progetti).
Art. 7.  (Autorizzazioni).
Art. 8.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 9.  (Garanzie finanziarie).
Art. 10.  (Comitato tecnico).
Art. 11.  (Controlli).
Art. 12.  (Rifiuti urbani, obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali).
Art. 13.  (Obblighi del produttore dei rifiuti).
Art. 14.  (Potere sanzionatorio).
Art. 15.  (Norme transitorie e finali).
Art. 16.  (Rinvio).


§ V.5.18 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 30. [1]

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.

(B.U. 18 ottobre 1986, n. 156 - supplemento).

 

Art. 1. (Campo di applicazione).

     1. La presente legge detta norme attuative ed integrative, ai sensi dell'art. 6, lettera f), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e nel quadro degli indirizzi emanati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto, per le procedure di controllo e di autorizzazione in materia di smaltimento dei rifiuti.

 

     Art. 2. (Definizione e classificazione dei rifiuti).

     1. Le norme contenute nella presente legge si applicano ai rifiuti come definiti e classificati dall'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

     Art. 3. (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti). [2]

     [1. La Regione provvede, con l'osservanza dei principi generali, delle prescrizioni e delle modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla elaborazione, predisposizione ed approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché al suo aggiornamento normalmente ogni tre anni.

     2. Il piano deve prevedere:

     a) i tipi e le quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilità di estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;

     b) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi e alle quantità;

     c) le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;

     d) la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

     e) le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione;

     f) l'organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonché l'adeguamento di quelli in atto;

     g) le gradualità di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi stabiliti;

     h) le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo e la utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;

     i) la spesa necessaria per l'attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della Regione.

     3. Il piano deve tenere conto delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, particolarmente per quanto attiene la definizione degli ambiti ottimali, di modo che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, di depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di acquedotto.

     4. La Giunta regionale provvede alla elaborazione del progetto di piano previa adozione di una delibera in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano stesso. Su tale delibera la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere il parere entro 40 giorni dalla richiesta.

     5. Il progetto di piano è inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     6. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale adotta la, proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

     7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, lettera b), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, le indicazioni del piano regionale di cui ai punti c), d), e) del precedente secondo comma costituiscono norma di variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti sono deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale; in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione dei siti nei successivi sessanta giorni.]

 

     Art. 4. (Rilevamento statistico).

     1. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'art. 6, lettera e), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la Regione si avvale della Provincia, dei Comuni e dei loro Consorzi.

     2. La Giunta regionale, tenendo conto delle direttive del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, stabilisce i tempi e le modalità del rilevamento, nonché i dati e gli elementi che gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a comunicare alla Regione.

     3. Sulla base del rilevamento relativo a ciascun anno solare, la Giunta regionale approva una relazione sullo smaltimento dei rifiuti e la trasmette al Comitato interministeriale.

 

     Art. 5. (Delega di funzioni).

     1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

     a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

     b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

     c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

     d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale [3].

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione [4].

     3. Il Consiglio regionale impartirà direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento al personale necessario ed alle risorse occorrenti. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. La delega ha effetto dalla data di pubblicazione della prima direttiva emanata ai sensi del precedente comma.

     5. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate sono definitivi.

     6. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale assume direttamente i singoli atti.

     7. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

     8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

     9. Per l'esercizio della delega di cui al presente articolo, le province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti.

 

     Art. 6. (Approvazione dei progetti).

     1. Sono soggetti ad approvazione i progetti e gli elaborati tecnici relativi alla realizzazione, ampliamento, aggiornamento tecnologico, trasferimento, modifica di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti.

     2. Le domande per l'approvazione dei progetti debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dei progetti stessi e della documentazione di cui agli allegati A e B della presente legge. Le domande e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune nel cui territorio è prevista l'ubicazione dell'impianto.

     3. Non può procedersi all'approvazione dei progetti:

     a) se la documentazione esibita non è conforme a quella indicata negli allegati;

     b) se l'impresa, società od ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base della documentazione di cui al comma precedente, la necessaria idoneità tecnico-economica;

     c) se il titolare e/o legale rappresentante e/o il Presidente e/o gli amministratori, anche se non soci, e/o i soci dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936.

     4. Ai soggetti indicati al precedente comma, lettera c), sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società, o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'installazione degli impianti.

     5. I progetti sono approvati previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale e dalle norme regionali di attuazione.

     6. Il provvedimento di approvazione deve, tra l'altro, indicare:

     a) la denominazione dell'ente o ragione sociale dell'impresa, del titolare e/o legale rappresentante, nonché la sede legale;

     b) la potenzialità, le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell'impianto;

     c) la durata dei lavori di costruzione dell'impianto;

     d) le modalità, i termini e le condizioni cui l'ente o l'impresa deve attenersi.

     7. Con il medesimo o successivo provvedimento può essere disposto l'esercizio provvisorio dell'impianto per il necessario avviamento e per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici.

     In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo.

     8. Resta salva la normativa dettata dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27, concernente la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse.

 

     Art. 7. (Autorizzazioni).

     1. Sono soggetti ad autorizzazione:

     a) l'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e della depurazione di acque di scarico urbane;

     b) l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

     c) l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;

     d) l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;

     e) l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

     f) l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

     g) l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

     h) l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

     2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale, corredate dalla documentazione di cui agli allegati C, D, E, della presente legge. Le domande stesse e la documentazione prescritta debbono essere altresì inviate al Comune sul cui territorio si deve esercitare l'attività o deve aver inizio il trasporto.

     3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale, nonché dalle norme regionali. Non può comunque procedersi al rilascio dell'autorizzazione nei casi indicati nei commi 3° e 4° del precedente art. 6.

     4. Il provvedimento di autorizzazione, oltre quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al precedente comma, deve tra l'altro indicare:

     a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;

     b) il titolare e/o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti e delle attività di cui al presente articolo;

     c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;

     d) la durata dell'autorizzazione medesima;

     e) le modalità, termini e condizioni cui l'ente o impresa deve attenersi.

     5. Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato od integrato ovvero può essere sospesa l'efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danno a persone ed a beni, pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.

 

     Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione).

     1. Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo è tenuto:

     a) a comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente e/o soci e/o amministrazioni dell'impresa, società od ente e così ogni modifica e/o variante che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 7;

     b) a comunicare tempestivamente alla Provincia se, nei con fronti di uno dei soggetti indicati al 3° comma, lettera c), ed al 4° comma del precedente art. 6, sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi ivi citate;

     c) a comunicare alla Provincia entro il primo bimestre di ciascun anno, ed anche ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati o smaltiti nell'anno solare precedente, nonché, per quelli tossici e novici, i dati relativi all'importazione ed esportazione;

     d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;

     e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne, preventivamente autorizzata.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, la Provincia diffida il soggetto inadempiente stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.

     3. L'autorizzazione è revocata:

     - quando le irregolarità non vengano eliminate entro il termine di cui al precedente comma;

     - in caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente articolo;

     - quando comunque si manifestino situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica e/o per l'ambiente;

     - quanto sia venuto meno il requisito dell'idoneità tecnico-economica o altro presupposto dell'autorizzazione.

 

     Art. 9. (Garanzie finanziarie).

     1. I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 7, lettere b), d), e), f), g), h), esclusi gli enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, a presentare garanzie finanziarie idonee ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati.

     2. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, le garanzie finanziarie, devono essere altresì idonee ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dell'esercizio dell'impianto per un tempo non inferiore a dieci anni e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, debbono assicurare almeno la copertura dei costi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.

     3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di presentazione delle garanzie e la specificazione degli obblighi che debbono essere garantiti e/o dei rischi che debbono essere coperti.

 

     Art. 10. (Comitato tecnico).

     1. Il Comitato tecnico per le risorse idriche di cui all'art. 46 della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, ha funzione di consulenza tecnica della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

     2. Il parere del Comitato è obbligatorio sugli atti di individuazione delle aree idonee per l'ubicazione degli impianti di smaltimento.

     3. Per la funzione di cui al precedente comma il Comitato viene integrato da un medico igienista, un geologo, un chimico ed un ingegnere sanitario.

     4. Gli esperti di cui al precedente 2° comma sono nominati con le procedure di cui al 4° comma dell'art. 46 della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, e durano in carica cinque anni.

 

     Art. 11. (Controlli).

     1. Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle Province ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, 915.

     2. Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese, che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.

     3.Il controllo è finalizzato alla verifica:

     a) della osservanza delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del Comitato interministeriale, nonché dalle norme regionali di attuazione;

     b) del possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 6 della presente legge e dell'osservanza degli obblighi imposti con le medesime;

     c) della conformità dei tipi e delle quantità di rifiuti trasportati, trattati, stoccati o smaltiti, ai tipi ed alle quantità stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

     d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti;

     e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

     4. Il controllo è altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che l'esercizio dell'impianto o dell'attività produce sull'ambiente, fisico o biologico, sulla salute della collettività e dei singoli, sulla pubblica igiene.

     5. Salvi gli adempimenti di legge connessi all'accertamento di comportamenti sanzionati dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le Province curano l'informazione alla Regione del risultato dei controlli eseguiti.

 

     Art. 12. (Rifiuti urbani, obblighi dei Comuni, Regolamenti comunali). [5]

     [1. Competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attività direttamente, mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lettere a) e b), della presente legge.

     2. I Comuni, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3, adottano appositi regolamenti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ovvero adeguano i regolamenti vigenti alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art. 10.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di legge.

     4. I regolamenti debbono stabilire tra l'altro:

     a) i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, per quantità e qualità, nel rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti obbligatoriamente al servizio pubblico;

     b) le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta.]

 

     Art. 13. (Obblighi del produttore dei rifiuti).

     1. I produttori dei rifiuti sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro due mesi dall'inizio dell'anno, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente.

     2. I produttori di rifiuti speciali, unitamente alle comunicazioni di cui al comma precedente, debbono indicare i processi tecnologici o comunque le attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti prodotti, nonché, nel caso non provvedano direttamente allo smaltimento, i soggetti cui i rifiuti vengono conferiti.

     3. Il produttore di rifiuti speciali deve accertarsi che i soggetti ai quali conferisce per lo smaltimento, siano autorizzati ai sensi del precedente art. 7.

     4. Produttore dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento dei rifiuti urbani è il Comune per il territorio di competenza.

 

     Art. 14. (Potere sanzionatorio).

     1. Le somme derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dalle Amministrazioni provinciali, secondo la competenza territoriale, con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento dei controlli di cui all'art. 12 della presente legge.

 

     Art. 15. (Norme transitorie e finali).

     1. Fino all'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in via provvisoria.

     2. Le attività e gli impianti già esercitati alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelli autorizzati e posti in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, debbono adeguarsi alle prescrizioni e caratteristiche stabilite dalle norme suddette entro il termine del 31 dicembre 1986, ovvero entro un minor termine stabilito dal piano regionale.

     3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma non hanno comunque validità oltre il termine indicato; i soggetti autorizzati sono tenuti, a pena di decadenza dell'autorizzazione, a riproporre istanza, nei modi e nelle forme stabiliti dai precedenti artt. 6 e 7, entro il 30 ottobre 1986.

     4. Ai fini dell'istruttoria delle istanze di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, le Amministrazioni provinciali possono richiedere l'acquisizione di certificazioni, studi, elaborati, pareri ritenuti volta per volta necessari, anche se non compresi negli allegati alla presente legge.

     5. Alle modifiche ed integrazioni della documentazione di cui agli allegati alla presente legge, verificate necessarie o opportune anche allo scopo di conformarsi a norme di legge o atti di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 16. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e alle disposizioni del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso Decreto.

 

 

 

                                ALLEGATO A

 

I progetti di cui all'art. 6, relativi agli impianti di trattamento,

recupero, riciclo, smaltimento, e stoccaggio provvisorio o definitivo dei

rifiuti, devono essere corredati dai documenti di seguito indicati:

 

1.00. Relazione generale.

2.00. Analisi di impatto ambientale.

3.00. Elaborati tecnici.

4.00. Certificazioni finanziarie.

5.00. Certificazioni integrative.

 

1.00. Relazione generale e sua articolazione.

1.01. Considerazioni di base del progetto.

1.02. Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle

      attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da

      smaltire.

1.03. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti

      da smaltire.

1.04. Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento

      ai tipi ed alle qualità.

1.05. Metodo di trattamento da adottare ed esposizione

      delle ragioni.

1.06. Ricerche ed indagini effettuate per la scelta dell'area

      ove localizzare l'impianto.

1.07. Eventuali opere necessarie per la sistemazione

      dell'area interessata dall'impianto.

1.08. Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi,

      liquidi e gassosi.

1.09. Piano per la bonifica e il recupero delle aree

      interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per

      la realizzazione delle opere, analisi dei costi

      ed indicazione dei mezzi di finanziamento.

1.10. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

2.00  Analisi di impatto ambientale e sua articolazione.

2.01. Situazione generale dell'ambiente interessato

      dall'impianto.

2.02. Individuazione di possibili effetti negativi

      sull'ambiente  fisico e biologico e sulla salute ed

      igiene pubblica.

2.03. Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre

      gli effetti negativi sull'ambiente, per eliminare

      ogni possibilità di inquinamento, anche per quanto

      concerne l'inquinamento da rumore, le esalazioni dannose

      o moleste e lo sviluppo di larve, ratti e insetti.

2.04. Esame di compatibilità tra il progetto proposto ed i

      piani e le norme in materia di assetto urbano e di

      utilizzazione  del suolo relativamente all'area

      interessata, con riferimento anche alla esigenza di

      evitare, ove possibile, l'attraversamento di centri

      abitati da parte di veicoli adibiti al trasporto di

      rifiuti.

2.05. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

3.00  Elaborati tecnici.

3.01. Schema quantificato e dettagliato dell'impianto e

      suo dimensionamento.

3.02. Disegni dell'impianto in scala 1:50.

3.03. Disegni esecutivi architettonici e strutturali per

      gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1:50.

3.04. Disegni in pianta e sezione dei particolari più

      significativi in scala adeguata.

3.05. Schemi funzionali.

3.06. Disegni di installazione dei macchinari.

3.07. Schemi quantificati dei sistemi di regolazione,

      supervisione e controllo e loro dimensionamento.

3.08. Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di

      regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro

      occorra per la realizzazione dell'opera dell'impianto.

3.09. Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro

      accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione

      e controllo e loro accessori.

3.10. Ogni altra utile informazione.

 

4.00. Certificazioni finanziarie.

4.01. Preventivo comprendente tutte le spese relative

      all'impianto da realizzare, ivi comprese quelle per

      la  progettazione costruttiva di dettaglio, per

      l'assistenza ai montaggi, per l'avviamento, per le prove

      e per il collaudo dell'impianto nonché le spese

      per imprevisti e le spese generali.

4.02. Indicazione dei mezzi di finanziamento.

4.03. Piano di ammortamento.

4.04. Ogni altra utile informazione o notizia.

 

5.00. Certificazioni integrative.

5.01. Parere della Commissione edilizia Comunale.

5.02. Parere sulla localizzazione dell'impianto espresso

      dal Comune sul cui territorio ricade.

5.03. Parere del competente Ente qualora la

      localizzazione dell'impianto sia prevista all'interno

      di un glomerato o zona industriale.

5.04. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico

      generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla

      quale siano riportati l'area interessata dall'impianto

      e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area

      medesima.

5.05. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico

      esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se previsto

      sulla quale siano riportati gli eventuali...

      immobili  esistenti limitrofi all'area medesima.

5.06. Copia autenticata del titolo di proprietà o di

      costituzione del diritto di superficie o di

      leasing immobiliare o di usufrutto per una durata

      non inferiore a quella prevista per l'impianto medesimo.

5.07. Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di

      aver attivato la procedura espropriativa in mancanza

      di quanto richiesto al precedente paragrafo.

5.08. Parere del servizio di igiene pubblica dell'Unità

      sanitaria locale competente per territorio.

5.09. Ogni altra certificazione idonea a dimostrare

      che l'impianto è progettato in conformità delle

      norme vigenti.

5.10. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale

      del competente tribunale, di data non anteriore ai

      tre mesi a quella della domanda, dal quale

      risulti l'indicazione della persona o delle

      persone autorizzate a rappresentare ed impegnare

      legalmente l'impresa richiedente. La certificazione

      non è richiesta se il progetto è presentato da un

      ente pubblico.

5.11. Certificato generale del casellario giudiziale penale

      nonché dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale

      per il titolare e/o il legale rappresentante e/o

      il presidente e/o gli amministratori dell'impresa. La

      certificazione non è richiesta se il progetto è

      presentato da un ente pubblico.

 

 

                                ALLEGATO B

 

I progetti di cui all'art. 6, della presente legge, relativi alle

discariche controllate di rifiuti, come classificate al paragrafo 4.2 della

deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.

5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono essere corredati dai

documenti di seguito indicati:

 

1.00. Relazione generale.

2.00. Analisi di impatto ambientale.

3.00. Elaborati tecnici.

4.00. Certificazioni finanziarie.

5.00. Certificazioni integrative.

 

1.00. Relazione generale e sua articolazione.

1.01. Considerazioni di base del progetto.

1.02. Indicazione dei processi tecnologici e comunque

      delle attività che danno luogo alle tipologie dei

      rifiuti da smaltire.

1.03. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti

      da smaltire.

1.04. Indicazione dei produttori di rifiuti in riferimento

      ai tipi ed alle quantità.

1.05. Metodo di trattamento da adottare ed esposizione

      delle ragioni.

1.06. Ricerche ed indagini effettuate e criteri per la

      scelta dell'area ove localizzare l'impianto, con

      particolare riferimento a quelle geologiche tecniche

      ed idrogeologiche.

1.07. Eventuali opere necessarie per la sistemazione

      dell'area interessata dall'impianto, con

      particolare riferimento alle opere idrauliche ed

      idrogeologiche.

1.08. Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti liquidi

      e gassosi.

1.09. Piano per la bonifica e per il recupero delle

      aree interessate dopo la chiusura dell'impianto,

      progetto per la realizzazione delle opere, analisi

      dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento.

1.10. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

2.00. Analisi di impatto ambientale e sua articolazione.

2.01. Situazione generale dell'ambiente interessato

      dall'impianto.

2.02. Individuazione di possibili effetti negativi

      sull'ambiente umano, fisico e biologico e sulla

      salute ed igiene pubblica.

2.03. Misure da adottare per evitare, compensare o ridurre

      gli effetti negativi sull'ambiente, per eliminare

      ogni possibilità di inquinamento ed evitare

      esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve

      ratti o insetti.

2.04. Esame della compatibilità tra il progetto

      proposto ed i piani e le norme in materia di

      ambiente e di utilizzazione del suolo relativamente

      all'area interessata, con riferimento anche alla

      esigenza di evitare, ove possibile, l'attraversamento

      di centri abitati da parte dei veicoli adibiti al

      trasporto dei rifiuti.

2.05. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

3.00. Elaborati tecnici.

3.01. Schema quantificato e dettagliato dell'impianto e

      suo dimensionamento, anche relativamente allo

      smaltimento del percolato e del biogas.

3.02. Planimetria scala 1:25.000 con l'esatta

      localizzazione  dell'area destinata a discarica.

3.03. Disegni esecutivi architettonici e strutturali delle

      opere a servizio della discarica.

3.04. Disegni in pianta e sezione delle impermeabilizzazioni

      in scala adeguata.

3.05. Planimetria quotata dell'area interessata alla

      discarica, in scala 1:1.000.

3.06. Planimetria contenente i caratteri

      dell'idrologia superficiale e dell'acclività

      dell'area interessata e di quelle circostanti in

      scala  1:2.000.

3.07. Studio geologico ed idrogeologico di dettaglio

      dell'area interessata alla discarica e di quelle

      circostanti per un raggio di un chilometro, con

      specificazione dei parametri idrogeologici, chimici

      e batteriologici della falda acquifera.

3.08. Schemi quantificati dei sistemi di regolazione,

      supervisione e controllo e loro dimensionamento.

3.09. Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature

      e loro accessori nonché degli strumenti di misura,

      regolazione e controllo e loro accessori.

3.10. Sistema di monitoraggio per il controllo

      dell'inquinamento delle acque e dell'aria.

3.11. Opere di carattere geologico-tecnico, idrogeologico

      ed idraulico.

3.12. Ogni altra utile informazione.

 

4.00. Certificazioni finanziarie.

4.01. Preventivo comprendente tutte le spese relative

      all'impianto da realizzare, ivi comprese quelle

      per la progettazione costruttiva di dettaglio,

      collaudo dell'impianto nonché le spese per

      imprevisti e le spese generali.

4.02. Indicazione dei mezzi di finanziamento.

4.03. Piano di ammortamento.

4.04. Ogni altra utile informazione o notizia.

 

5.00. Certificazioni integrative.

5.01. Parere della Commissione edilizia Comunale,

      ove prescritto, e parere della localizzazione

      dell'impianto espresso dal Comune sul cui territorio

      ricade.

5.02. Parere del competente ente qualora la

      localizzazione  dell'impianto sia prevista in

      un agglomerato o zona industriale.

5.03. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico

      generale vigente e/o adottato e/o previsto sulla

      quale siano riportati l'area interessata dall'impianto

      e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area

      medesima.

5.04. Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico

      esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se

      previsto sulla quale siano riportati gli eventuali

      immobili esistenti limitrofi all'area medesima.

5.05. Parere del servizio di igiene pubblica della Unità

      Sanitaria Locale competente per territorio.

5.06. Copia autentica del titolo di proprietà o di

      costituzione del diritto di superficie o di

      leasing immobiliare o di usufrutto per una durata

      non inferiore a quella prevista per l'impianto medesimo.

5.07. Copia dell'eventuale compromesso ovvero prova di

      avere attivato la procedura espropriativa in mancanza

      di quanto richiesto al precedente paragrafo

5.08. Perizia giurata di un professionista iscritto

      all'Albo, dalla quale risulti:

      a) che il sito prescelto è ubicato a distanza non

      inferiore a quella minima di sicurezza, in relazione

      alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, che

      al fine di evitare ogni pericolo d'inquinamento, dai

      punti di approvvigionamento di acque destinate ad

      uso potabile e dall'alveo di piena di laghi, fiumi

      e torrenti (per le discariche di prima categoria,

      di seconda categoria tipo B e C, e di terza categoria);

      b) che il sito prescelto è ubicato a distanza di

      sicurezza, a tutela della salute pubblica e della

      sicurezza del traffico, da sistemi viari di grande

      comunicazione e da centri abitati (per le discariche

      di prima categoria, di seconda categoria tipo B e C, e

      di terza categoria);

      c) che il sito prescelto per l'ubicazione abbia

      una stabilità tale, o resa tale mediante le

      opere progettate, da evitare rischi di frane o cedimenti

      del fondo e delle pareti, nonché di spostamenti

      e deformazioni delle opere idrauliche per il drenaggio

      delle acque meteoriche, in quanto previste;

      d) lo spessore, la permeabilità, la capacità di

      ritenzione assorbimento degli strati del suolo fra la

      massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda

      e che tali parametri, accertati attraverso indagini

      di natura idraulica, geologica ed idrogeologica, siano

      tali da preservare le acque dall'inquinamento (per

      le discariche di prima categoria e di seconda categoria

      tipo B, per le quali non siano state previste opere

      di impermeabilizzazione e sistemi di drenaggio o

      captazione del percolato);

      e) lo spessore e le caratteristiche del materiale

      impermeabilizzante, la distanza tra il fondo della

      discarica e il livello di massima escursione

      della falda idrica, la permeabilità e lo spessore

      dello strato di terreno su cui deve essere posato il

      manto impermeabilizzante; la permeabilità

      dello strato impermeabilizzante in condizioni di

      massimo carico idraulico dell'impianto (nei casi in

      cui  prescritto o comunque sia

      prevista impermeabilizzazione).

5.09. Certificazione,  rilasciata da laboratori universitari,

      relativa allo spessore ed alla resistenza dei materiali

      da impegnarsi per l'impermeabilizzazione.

5.10. Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che

      l'impianto è progettato in conformità delle norme vigenti.

5.11. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale

      del competente tribunale, di data non anteriore ai tre

      mesi a quella della domanda, dal quale risulti

      l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a

      rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa

      richiedente. La certificazione non è richiesta se

      il progetto è presentato da un ente pubblico.

5.12. Certificato generale del casellario giudiziale

      penale nonchè dei carichi pendenti in Pretura ed in

      tribunale per il titolare e/o il legale rappresentante

      e/o il presidente e/o gli amministratori  dell'impresa.

      La certificazione non è richiesta se il progetto è

      presentato da un ente pubblico.

      La perizia giurata di cui al punto 5.08 può essere

      sostituita, qualora il progetto sia proposto

      all'approvazione da un ente pubblico, da una relazione

      del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente stesso.

 

 

                                ALLEGATO C

 

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1°

comma, lettere a) e c) della presente legge devono essere corredate dai

documenti qui di seguito indicati:

 

1.00. Relazione generale.

2.00. Idoneità tecnico-economica  - documentazione.

3.00. Certificazioni integrative.

 

1.00. Relazione generale e sua articolazione.

1.01. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti,

      con indicazione dei produttori.

1.02. Descrizione delle varie fasi relative alla raccolta,

      trasporto ed eventuale stoccaggio provvisorio dei rifiuti,

      con indicazione dell'impianto cui sono destinati per

      il finale smaltimento.

1.03. Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno

      all'ambiente considerato in tutte le sue componenti,

      ed alla pubblica incolumità.

1.04. Ogni utile informazione e notizia.

 

2.00. Idoneità tecnico-economica - documentazione.

2.01. Titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o

      dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici

      tecnici se esistenti ed in particolare del direttore

      tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della

      gestione.

2.02. Elenco del personale addetto o da adibire al servizio

      con indicazione delle qualifiche professionali.

2.03. Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e

      l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone, e

      relazione tecnica sullo stato d'uso.

2.04. Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o

      gestiti con la indicazione qualitativa e quantitativa

      dei rifiuti smaltiti.

2.05. Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi

      di costi e ricavi.

2.06. Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci

      quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base

      alla vigente legislazione.

2.07. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

3.00. Certificazioni integrative (solo se il richiedente è un

      soggetto privato).

3.01. Certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A.

3.02. Certificati non anteriori di tre mesi alla data della

      domanda dai quali risulti la residenza, il possesso

      della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti

      civili e politici per il titolare e/o legale

      rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori

      dell'impresa, società od ente, che comunque qualificati,

      siano responsabili dell'esercizio delle attività.

3.03. Atto costitutivo e statuto nonché estratto del libro

      dei soci (solo per le società regolarmente costituite,

      per i consorzi di imprese e per le cooperative di

      produzione e lavoro).

3.04. Certificato di iscrizione nell'apposito registro

      prefettizio (solo per le cooperative di produzione e

      lavoro).

3.05. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale

      del competente tribunale di data non anteriore di tre mesi

      a quella della domanda, dal quale risulti che l'impresa

      richiedente non si trova in stato di fallimento,

      liquidazione coatta o concordato preventivo;

3.06. Certificato rilasciato dalla cancelleria

      commerciale competente tribunale di data non anteriore

      di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti,

      in base ad atti depositati, 1 indicazione della persona

      o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare

      legalmente l'impresa richiedente.

3.07. Certificato generale del casellario giudiziale civile e

      del casellario giudiziale penale nonché certificato

      dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti

      in tribunale per i medesimi soggetti indicati al

      paragrafo 3.02.

 

 

                                ALLEGATO D

 

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1°

comma, lettera e) della presente legge devono essere corredate dai

documenti di seguito indicati:

 

1.00. Relazione generale.

2.00. Elaborati tecnici.

3.00. Idoneità tecnico-economica - documentazione.

4.00. Certificazioni integrative.

 

1.00. Relazione generale e sua articolazione.

1.01. Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle

      attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti da

      smaltire.

1.02. Individuazione delle tipologie dei rifiuti. Per ciascun

      tipo debbono indicarsi le sostanze di cui all'allegato

      al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che vi sono contenute

      o lo contaminano, con riferimento puntuale ai gruppi

      e categorie indicati al paragrafo 1.2 della deliberazione

      27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, e

      successive integrazioni e modificazioni. Per ciascun

      gruppo o categorie di sostanze debbono essere indicate

      le concentrazioni.

1.03. Indicazione dei sistemi e mezzi tecnici presi in

      considerazione come possibili soluzioni e descrizione

      dei criteri di scelta dei mezzi stessi.

1.04. Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni

      di raccolta e trasporto e indicazione dell'impianto di

      trattamento o finale smaltimento su cui sono destinati

      i rifiuti.

1.05. Descrizione delle caratteristiche costruttive dei sistemi

      e mezzi tecnici prescelti.

1.06. Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno

      all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti,

      ed alla pubblica incolumità.

1.07. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

2.00. Elaborati tecnici.

2.01. Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature

      e sistemi di misure, regolazione e controllo.

2.02. Elaborati tecnici dei mezzi dei quali è previsto l'utilizzo.

2.03. Disegni in pianta e sezione dei particolari dei quali è

      previsto l'utilizzo.

2.03. Disegni in pianta e sezione dei particolari più

      significativi in scala adeguata.

2.04. Schemi quantificati e dettagliati dei sistemi di

      regolazione, supervisione e controllo.

2.05. Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi

      dei costi e ricavi.

2.06. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

3.00  Idoneità tecnico-economica - documentazione.

3.01. Titoli di studi e professionali dell'imprenditore e/o

      dei dirigenti dell'impresa od ente e dei relativi uffici

      tecnici se esistenti ed in particolare del direttore

      tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della

      gestione.

3.02. Elenco del personale addetto o da adibire al servizio

      con indicazione delle qualifiche professionali.

3.03. Elenco delle attrezzature, i mezzi d'opera e

      l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone.

3.04. Elenco dei servizi simili od analoghi in gestione o

      gestiti con l'indicazione qualitativa e quantitativa

      dei rifiuti smaltiti.

3.05. Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci

      quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in

      base  alla vigente legislazione.

3.06. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

4.00. Certificazioni integrative (solo se il richiedente è

      un soggetto privato).

4.01. Certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A.

4.02. Certificati non anteriori di tre mesi alla data della

      domanda dai quali risultino la residenza, il possesso

      della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti

      civili e politici per il titolare e/o legale rappresentante

      e/o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa,

      società od ente, che, comunque qualificati, siano

      responsabili dell'esercizio delle attività.

4.03. Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei

      soci (solo per le Società regolarmente costituite, per

      i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione

      e lavoro).

4.04. Certificato d'iscrizione nell'apposito registro

      prefettizio (solo per le cooperative di produzione e

      lavoro).

4.05. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del

      competente tribunale in data non anteriore di tre mesi

      a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa

      richiedente non si trova in stato di fallimento,

      liquidazione coatta o concordato preventivo.

4.06. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale

      del competente tribunale in data non anteriore di tre

      mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base

      agli atti depositati, l'indicazione della persona o

      delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare

      legalmente l'impresa richiedente.

4.07. Certificato generale del casellario giudiziale civile

      e del casellario giudiziale penale nonché certificato

      dei carichi pendenti in pretura e dei carichi pendenti

      in tribunale per i medesimi soggetti indicati al

      paragrafo 4.02.

 

 

                                ALLEGATO E

 

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, 1°

comma, lettere b), d), f), g), h) della presente legge devono essere

corredate dai documenti di seguito indicati:

 

1.00. Relazione generale.

2.00. Elaborati tecnici.

3.00. Idoneità tecnico-economica-documentazione.

4.00. Certificazioni integrative.

 

1.00. Relazione generale e sua articolazione.

1.01. Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle

      attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti.

1.02. Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti

      da smaltire. Per i rifiuti tossici e nocivi debbono

      indicarsi, per ciascun tipo, le sostanze di cui

      all'allegato al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che vi

      sono contenute o lo contaminano, con riferimento puntuale

      ai gruppi e categorie indicati al paragrafo 1.2 della

      deliberazione 2 luglio 1984 del Comitato interministeriale

      e successive integrazioni e modificazioni; di tali

      sostanze debbono essere indicate anche le concentrazioni.

1.03. Indicazione dei produttori dei rifiuti in riferimento ai

      tipi e alle quantità.

1.04. Modalità e cautela da osservarsi nella gestione ed

      esercizio dei macchinari ed attrezzature dell'impianto.

1.05. Descrizione delle varie fasi relative alle operazioni di

      trattamento e stoccaggio dei rifiuti, con indicazione

      dell'impianto per il finale smaltimento.

1.06. Descrizione dei sistemi di controllo, di regolazione e di

      misura installati durante le fasi di trattamento e

      stoccaggio.

1.07. Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno

      all'ambiente, considerato in tutte le sue componenti,

      ed alla pubblica incolumità.

1.08. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

2.00. Elaborati tecnici.

2.01. Verbale di collaudo dell'impianto, ovvero, per le

      discariche, certificato di regolare esecuzione della opera.

2.02. Relazione tecnica sullo stato dei macchinari, attrezzature,

      impianti e sistemi di misure, regolazione e controllo.

2.03. Piano di emergenza commisurato alla pericolosità dei

      rifiuti (solo per gli impianti di trattamento,

      stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo dei

      rifiuti tossici e nocivi).

2.04. Preventivo economico di esercizio con dettagliata analisi

      dei costi e ricavi.

2.05. Gli elaborati tecnici previsti al paragrafo 3.00 degli

      allegati A o B.

2.06. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

3.00. Idoneità tecnico-economica documentazione.

3.01. Titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o

      dei dirigenti dell'impresa, od ente e dei relativi uffici

      tecnici se esistenti ed in particolare del direttore

      tecnico e/o del responsabile o dei responsabili della

      gestione.

3.02. Elenco del personale addetto o da adibire all'esercizio

      e gestione dell'impianto con indicazione delle qualifiche

      professionali.

3.03. Elenco dell'attrezzatura, i mezzi d'opera e

      l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone.

3.04. Elenco dei servizi simili o analoghi in gestione o gestiti

      con l'indicazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti

      smaltiti.

3.05. Referenze bancarie e/o bilanci e/o estratti di bilanci

      quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base

      alla vigente legislazione.

3.06. Ogni altra utile informazione e notizia.

 

4.00. Certificazioni integrative (le certificazioni di cui ai

      punti 4.04 e seguenti devono essere prodotte solo se

      il richiedente è un soggetto privato).

4.01. Concessione edilizia corredata dai disegni di progetto

      recante il competente visto di approvazione con gli

      estremi della concessione medesima.

4.02. Certificato del competente ente attestante la

      localizzazione dell'impianto o del deposito all'interno

      di un agglomerato o zona industriale ovvero al di fuori

      dell'agglomerato o zona industriale ma all'interno

      dell'area industriale.

4.03. Copia autentica del titolo di proprietà o di costituzione

      del diritto di superficie o di leasing immobiliare o

      di usufrutto per una durata non inferiore a quella per

      la quale si chiede l'autorizzazione.

4.04. Certificato d'iscrizione alla competente C.C.I.A.A.

4.05. Certificati non anteriori di tre mesi alla data della

      domanda dai quali risultino la residenza, il possesso

      della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti

      civili e politici per il titolare e/o legale

      rappresentante e/o il presidente e/o gli amministratori

      dell'impresa, società o ente, nonché per i dipendenti

      dell'impresa, società o ente, che, comunque

      qualificati, siano responsabili dell'esercizio degli

      impianti.

4.06. Atto costitutivo e statuto nonchè estratto del libro dei

      soci (solo per le società regolarmente costituite, per

      i consorzi di imprese e per le cooperative di produzione

      e lavoro).

4.07. Certificato d'iscrizione nell'apposito registro

      prefettizio   (solo per le cooperative di produzione e

      lavoro).

4.08. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del

      competente tribunale di data non anteriore di tre mesi

      a quella della domanda dal quale risulti che l'impresa

      richiedente non si trova in stato di fallimento,

      liquidazione coatta o concordato preventivo.

4.09. Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale

      del competente tribunale di data non anteriore di tre

      mesi a quella della domanda dal quale risulti, in base

      ad atti depositati, l'indicazione della persona o

      delle  persone autorizzate a rappresentare ed impegnare

      legalmente l'impresa richiedente.

4.10. Certificato generale del casellario giudiziale civile e

      del casellario giudiziale penale nonchè certificato dei

      carichi pendenti in tribunale per i  medesimi soggetti

      indicati al paragrafo 4.05.

 


[1] Per una proroga delle disposizioni della presente legge, vedi l'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36.

[3] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36.