§ V.5.19 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 32.
Oggetto: tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:03/10/1986
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi). - 1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, [...]
Art. 2.  (Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell'ambiente carsico). - 1. L'obiettivo di cui al punto a) dell'art. 1 si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici, [...]
Art. 3.  (Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche). - 1. La Regione provvede all'istituzione di un catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Puglia, presso il Centro regionale [...]
Art. 4.  (Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale). - 1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del catasto nella [...]
Art. 5.  (Conservazione del patrimonio). - 1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto c) dell'art. 1, la Regione attiva provvedimenti conservativi diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, [...]
Art. 6.  (Utilizzazione del patrimonio). - 1. Per l'obiettivo di cui al punto d) dell'art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, [...]
Art. 7.  (Progetti specifici). - 1. Le Amministrazioni locali, le Università, le associazioni speleologiche, le cooperative possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le [...]
Art. 8.  (Interventi regionali). - 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente, con la ripartizione dello stanziamento, il programma di attività per il [...]
Art. 9.  (Commissione tecnica). - 1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio, proposizione e verifica tecnico-scientifica delle proposte [...]
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza) - (Omissis).


§ V.5.19 - L.R. 3 ottobre 1986, n. 32. [1]

Oggetto: tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

 

Art. 1. (Obiettivi). - 1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.

     2. La Regione provvede per:

     a) la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;

     b) l'accertamento dello stato dell'ambiente carsico;

     c) la conservazione del patrimonio;

     d) la sua eventuale utilizzazione.

 

     Art. 2. (Conoscenza della struttura carsica e accertamento dello stato dell'ambiente carsico). - 1. L'obiettivo di cui al punto a) dell'art. 1 si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici, speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; la raccolta dei dati sull'idrologia e sull'origine ed evoluzione del sistema carsico pugliese; la ricerca e studio di nuove creatività.

     2. L'obiettivo di cui al punto b) dell'art. 1 si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta di dati sullo stato di conservazione dell'ambiente ed in particolare sull'inquinamento della falda; sulle modificazioni dello stato chimico-fisico delle rocce; sulle alterazioni dell'ambiente atmosferico in cavità.

 

     Art. 3. (Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche). - 1. La Regione provvede all'istituzione di un catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Puglia, presso il Centro regionale controllo ambiente di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 42.

     2. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

     3. Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualità ambientale.

     4. Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concreazioni e depositi.

     5. Coloro che intendano far iscrivere a catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria e con foto, dei particolari naturali del terreno circomvicino.

     6. Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta o area carsica interessata.

     7. Per l'attuazione del catasto, la Regione può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di gruppi speleologici pugliesi e della società italiana di speleologia e/o d'istituti universitari.

     8. Il catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato e previa richiesta scritta.

 

     Art. 4. (Tutela delle aree iscritte nella sezione speciale). - 1. Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espresso.

     2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché un'utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

 

     Art. 5. (Conservazione del patrimonio). - 1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto c) dell'art. 1, la Regione attiva provvedimenti conservativi diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento, l'inquinamento ed il degrado delle cavità naturali del territorio.

     2. La Regione può costituire direttamente stazioni scientifiche sperimentali e contribuire all'installazione, potenziamento e gestione di stazioni di rilevamento realizzate da enti pubblici, associazioni speleologiche, Università.

 

     Art. 6. (Utilizzazione del patrimonio). - 1. Per l'obiettivo di cui al punto d) dell'art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali, economici d'intesa con gli enti locali, secondo standard d'uso compatibili con la loro struttura.

     2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove non sia possibile provvedere altrimenti, attivano, previa intesa con la Regione, le procedure di espropriazione delle zone e delle relative aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell'osservanza degli strumenti urbanistici.

     3. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere, i servizi di protezione e destinazione delle zone considerate, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 7. (Progetti specifici). - 1. Le Amministrazioni locali, le Università, le associazioni speleologiche, le cooperative possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalità della presente legge.

     2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:

     - esposizione articolata del progetto;

     - relativo piano finanziario, anche di massima;

     - relazione illustrativa dell'attività svolta e rendiconto circa l'impiego di provvidenze già ottenute;

     - documentazione relativa all'avvenuta assicurazione per responsabilità civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.

     Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì:

     - copia dello statuto da cui si rilevi specificatamente la finalità non di lucro dell'associazione.

     3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attività, oltre che una copia dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

     4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalità di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in particolare per:

     - l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;

     - le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione d'iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

 

     Art. 8. (Interventi regionali). - 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente, con la ripartizione dello stanziamento, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

 

     Art. 9. (Commissione tecnica). - 1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio, proposizione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai Comuni e dai soggetti di cui al primo comma del precedente art. 7.

     2. La commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:

     - l'Assessore all'ecologia, che la presiede;

     - n. 2 rappresentanti della Federazione speleologica pugliese;

     - n. 1 rappresentante della Società speleologica italiana;

     - n. 4 docenti universitari specializzati in scienze geologiche;

     - n. 1 funzionario del settore urbanistico;

     - n. 1 funzionario del settore risorse naturali;

     - n. 1 funzionario del settore programmazione;

     - n. 1 funzionario del settore agricoltura;

     - n. 1 funzionario del settore turismo;

     - n. 1 funzionario del settore ecologia.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore ecologia.

     4. La commissione resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

     5. Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano i compensi previsti dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza) - (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33.