§ V.5.16 - L.R. 22 maggio 1985, n. 35. - Norme per il funzionamento
dell'Azienda regionale per l'Equilibrio faunistico della Regione Puglia


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:22/05/1985
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Generalità). - Con la presente legge la Regione Puglia detta norme per la gestione delle risorse ambientali e faunistiche e per il funzionamento dell'Azienda Regionale per l'Equilibrio Faunistico [...]
Art. 2.  (Compiti). - L'AREF provvede a:
Art. 3.  (Organi Statutari). - Sono Organi dell'AREF:
Art. 4.  (Presidente). - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne attua le deliberazioni; compie gli atti necessari per la realizzazione [...]
Art. 5.  (Consiglio d'Amministrazione). - Il Consiglio di Amministrazione, costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, è composto dal [...]
Art. 6.  (Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione). - Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro delle direttive della Regione, nonché di quelle dell'Assessorato competente svolge compiti [...]
Art. 7.  (Revisori dei Conti). - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, due nominati dalla Giunta regionale e uno designato dall'Unione Regionale delle Province Pugliesi, [...]
Art. 8.  (Ineleggibilità o incompatibilità). - Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti valgono le norme d'ineleggibilità o incompatibilità [...]
Art. 9.  (Indennità di carica). - Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi delle spese di viaggio al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il [...]
Art. 10.  (Struttura). - L'organizzazione dell'Ente è così articolata:
Art. 11.  (Direzione). - La Direzione:
Art. 12.  (Servizio Amministrativo). - Il Servizio Amministrativo:
Art. 13.  (Servizio Allevamento). - Il Servizio Allevamento attende ai seguenti compiti:
Art. 14.  (Servizio Tecnico). - Il Servizio Tecnico cura:
Art. 15.  (Unità operative provinciali). - Per un più razionale ed opportuno svolgimento dei compiti dell'Azienda, ivi compresa la collaborazione per la conduzione degli ambienti protetti e l'assistenza [...]
Art. 16.  (Osservatorio Faunistico). - Presso la sede dell'AREF è istituito l'Osservatorio Faunistico con le seguenti finalità prioritarie:
Art. 17.  (Personale). - Il personale dell'AREF è inquadrato in un ruolo unico, articolato in nove livelli funzionali e retributivi, nell'ambito della dotazione organica prevista dall'allegata tabella A.
Art. 18.  (Bilancio). - L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal Consiglio regionale.
Art. 19.  (Norma finanziaria). - (Omissis).
Art. 20.  (Regolamento di gestione). - Entro sei mesi dalla costituzione dell'Azienda, il Consiglio regionale approva il regolamento interno di gestione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 21.  (Norme Transitorie - Centro allevamento selvaggina di Bitetto). - La Regione rileva, a seguito d'interesse con l'Amministrazione provinciale di Bari, il patrimonio immobiliare e mobiliare [...]


§ V.5.16 - L.R. 22 maggio 1985, n. 35. - Norme per il funzionamento

dell'Azienda regionale per l'Equilibrio faunistico della Regione Puglia

(AREF) e dell'Osservatorio Faunistico regionale.

 

Art. 1. (Generalità). - Con la presente legge la Regione Puglia detta norme per la gestione delle risorse ambientali e faunistiche e per il funzionamento dell'Azienda Regionale per l'Equilibrio Faunistico della Puglia (AREF) istituita con la L.R. 27 febbraio 1984, n. 10 (art. 56), nonché per l'Osservatorio Faunistico Regionale.

     L'AREF persegue scopi di pubblico interesse nel quadro regionale di una programmata gestione delle risorse faunistiche e territoriali ed opera per il migliore, equilibrato sviluppo della produzione della fauna selvatica e collabora con le Amministrazioni provinciali per la difesa dell'ambiente del territorio regionale ai fini faunistici-venatori.

     L'Azienda è munita di personalità giuridica, ha sede nel capoluogo della Regione e può articolarsi in sezioni provinciali.

     Presso l'Azienda ha sede l'Osservatorio Faunistico Regionale di cui all'art. 23 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10.

 

     Art. 2. (Compiti). - L'AREF provvede a:

     a) compiere tutti gli atti e gli interventi necessari per il conseguimento delle iniziative del settore venatorio, in conformità degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

     b) offrire assistenza tecnica agli Enti delegati per l'attuazione dei programmi dì ripopolamento faunistico;

     c) produrre in cattività ed allo stato naturale la selvaggina stanziale necessaria a soddisfare le esigenze di ripopolamento;

     d) collaborare con gli Enti territoriali, in particolare nella conduzione degli ambiti protetti;

     e) detenere, riprodurre in cattività ed allo stato naturale e riabilitare esemplari di specie protette o particolarmente protette, in particolare rapaci;

     f) effettuare la ricerca scientifica e sperimentazione in ordine all'attuazione di razionali forme di allevamento e ambientamento delle specie selvatiche;

     g) promuovere studi, scambi di esperienze e la diffusione delle informazioni in materia di programmazione faunistica;

     h) assicurare lo svolgimento dei compiti e delle iniziative dell'Osservatorio Faunistico previsto dall'art. 23 della L.R. n. 10 del 27 febbraio 1984;

     i) assolvere ogni altro compito affidatogli dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

     Per i compiti di ripopolamento l'ARPEF può gestire impianti per la produzione della selvaggina in cattività o in campo aperto.

     Nell'eventualità che la produzione degli impianti gestiti non sia sufficiente a garantire i ripopolamenti o a realizzare i programmi di sperimentazione, oppure che la produzione degli impianti stessi risulti eccedente in rapporto ai ripopolamenti di cui sopra, l'AREF può acquistare sul mercato o vendere ad Enti Pubblici o Associazioni Venatorie ed a chi ne faccia richiesta quantitativi di selvaggina.

 

     Art. 3. (Organi Statutari). - Sono Organi dell'AREF:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di Amministrazione;

     c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 4. (Presidente). - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne attua le deliberazioni; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda, sovraintende alla sua gestione, assicura ogni collaborazione con il competente Assessorato.

     Il Presidente dell'Azienda è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.

     Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberato la nomina.

 

     Art. 5. (Consiglio d'Amministrazione). - Il Consiglio di Amministrazione, costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, è composto dal Presidente e da dodici componenti di cui:

     a) cinque componenti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un nominativo;

     b) cinque esperti designati, uno per ciascuna provincia, dalle Amministrazioni Provinciali;

     c) un funzionario regionale dell'Assessorato alla Caccia, designato dall'Assessore competente, esperto in materia;

     d) un rappresentante del personale dell'Ente designato dall'Assemblea del personale medesimo.

     I componenti del Consiglio regionale che li ha nominati e sono rieleggibili per una sola volta.

     In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente sostituito.

     Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno, a maggioranza, il Vice Presidente scegliendolo tra i componenti designati dal Consiglio regionale.

     Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda. In questo caso, la Giunta regionale, tramite gli Uffici dell'Assessorato competente in materia di caccia, esercita comunque il potere sostitutivo.

 

     Art. 6. (Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione). - Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro delle direttive della Regione, nonché di quelle dell'Assessorato competente svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sui seguenti argomenti:

     a) programmazione dell'attività dell'Azienda;

     b) norme interne di gestione;

     c) predisposizione dei Bilanci preventivo e consuntivo;

     d) proposte alla Regione di investimenti pluriennali per l'acquisto d'impianti ed il rinnovo di attrezzature di produzione;

     e) liti e transazioni;

     f) atti e contratti attinenti i settori d'intervento compresi quelli relativi all'Osservatorio Faunistico;

     g) organizzazione degli Uffici.

     Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 20 settembre ed il 30 aprile.

     Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti, a mezzo di avviso, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

     Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le delibere sono valide con la maggioranza dei voti dei componenti intervenuti nella seduta.

 

     Art. 7. (Revisori dei Conti). - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, due nominati dalla Giunta regionale e uno designato dall'Unione Regionale delle Province Pugliesi, e da due componenti supplenti nominati dalla Giunta regionale.

     Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

     Tutti i membri del Collegio dei Revisori dovranno essere iscritti nel ruolo dei Revisori dei Conti di cui al R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548.

     Si estende ai Revisori dei Conti la disciplina di cui al precedente art. 5, 2° e 3° comma.

     Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori è scelto fra i membri effettivi del Collegio ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Ineleggibilità o incompatibilità). - Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti valgono le norme d'ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

     Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente o da Organismi e Aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, con esclusione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 5, nonché gli Amministratori di tali Organismi o Aziende.

 

     Art. 9. (Indennità di carica). - Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi delle spese di viaggio al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti saranno stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 10. (Struttura). - L'organizzazione dell'Ente è così articolata:

     1) Servizio Amministrativo;

     2) Servizio Allevamento;

     3) Servizio Tecnico;

     4) Unità operative provinciali;

     5) Osservatorio Faunistico.

     Il Coordinamento organico e funzionale dei Servizi è assicurato dall'Ufficio di Direzione, cui è preposto un funzionario nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto fra quelli appartenenti al massimo livello retributivo e funzionale.

 

     Art. 11. (Direzione). - La Direzione:

     - cura l'organizzazione dei Servizi e ne segue l'andamento;

     - sovraintende al personale e indirizza le attività degli addetti verificandone i risultati;

     - assicura il collegamento delle strutture operative dell'Ente con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, elaborando proposte di relazione tecnica sul funzionamento dell'Azienda;

     - partecipa alle scelte del Consiglio di Amministrazione predisponendo programmi di massima per obiettivi, individuando le metodologie, valutando i livelli di fattibilità e l'utilizzo delle risorse;

     - collabora con gli Uffici regionali, gli Enti delegati nei settori previsti dal precedente art. 10 e con il Comitato Tecnico dell'Osservatorio Faunistico.

     - Il responsabile della Direzione è un dipendente dell'Ente inquadrato nel livello funzionale più alto.

Il responsabile della Direzione esercita tutte le altre funzioni demandate dai regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario curando, altresì, l'esecuzione delle relative deliberazioni, ivi compresi i provvedimenti del Presidente: controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

 

     Art. 12. (Servizio Amministrativo). - Il Servizio Amministrativo:

     - cura la gestione giuridica ed economica del personale;

     - predispone i bilanci e cura tutti gli adempimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle uscite, ivi compresa la rendicontazione;

     - provvede agli affari relativi alla determinazione dei fabbisogni normali, all'acquisto dei beni mobili necessari per il funzionamento dei Servizi;

     - cura la gestione dei magazzini, degli automezzi, del centralino e degli impianti, nonché la gestione delle spese necessarie per il funzionamento dei Servizi.

     Il responsabile del Servizio Amministrativo è nominato su proposta del Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale, in possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza o equipollente.

 

     Art. 13. (Servizio Allevamento). - Il Servizio Allevamento attende ai seguenti compiti:

     - produzione in cattività ed allo stato naturale della selvaggina stanziale per le esigenze di ripopolamento animale. A tal fine predispone programmi annuali e pluriennali d'intervento da sottoporre alle valutazioni ed alle conseguenziali scelte del Consiglio di Amministrazione;

     - collaborazione ed assistenza tecnica agli Enti delegati;

     - sperimentazione e ricerca scientifica sugli ambienti, la fauna e le specie di allevamento;

     - assistenza sanitaria e controllo degli allevamenti.

     Il responsabile del Servizio Allevamento è nominato su proposta del Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale in possesso del Diploma di Laurea in Veterinaria.

 

     Art. 14. (Servizio Tecnico). - Il Servizio Tecnico cura:

     - la progettazione di opere ed impianti utili ai fini istituzionali dell'Ente, ivi compresi gli atti relativi all'appalto, alla direzione, alla sorveglianza, all'assistenza tecnica ed alla predisposizione delle formalità attinenti al collaudo;

     - la realizzazione di opere di conservazione e trasformazione sempre collegate alle attività dell'Azienda;

     - l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinari e straordinari degli immobili di proprietà dell'Ente.

     Il responsabile del Servizio Tecnico è nominato su proposta del Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale, in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura.

 

     Art. 15. (Unità operative provinciali). - Per un più razionale ed opportuno svolgimento dei compiti dell'Azienda, ivi compresa la collaborazione per la conduzione degli ambienti protetti e l'assistenza tecnica agli Enti territoriali, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può costituire unità operative faunistico-venatorie in ciascuna provincia.

     Il responsabile delle unità operative provinciali è nominato su proposta del Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale, in possesso del Diploma di Laurea in Biologia Agraria o Veterinaria.

     Con lo stesso atto sono determinati analiticamente i compiti, le attività ed il personale da assegnare nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.

 

     Art. 16. (Osservatorio Faunistico). - Presso la sede dell'AREF è istituito l'Osservatorio Faunistico con le seguenti finalità prioritarie:

     - osservare il comportamento e censire le popolazioni migratorie e quelle nidificanti e svernanti, effettuare studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei, nonché procedere all'attività d'inanellamento;

     - effettuare ricerche e studi sui rapporti tra fauna e ambiente, con particolare riferimento alle conseguenze nocive sulla fauna dirette o indirette, derivanti dall'uso di tecniche colturali o agricole particolari, ivi compresi l'uso di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e sostanze chimiche in genere;

     - effettuare studi e ricerche sulle malattie della selvaggina vivente allo stato naturale e di quella prodotta dagli allevamenti autorizzati;

     - avanzare proposte e svolgere iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico-ambientale;

     - rilevare i dati necessari per l'aggiornamento della Carta Faunistica regionale;

     - promuovere ed attuare studi ed indagini sull'ambiente, sulla fauna e sulla selvaggina in particolare, anche su proposta degli Enti locali interessati, atti ad utilizzare i territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico-naturalistico;

     - per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, l'Osservatorio Faunistico può avvalersi della collaborazione degli Istituti di ricerca universitaria e dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna.

     I servizi dell'Osservatorio Faunistico sono assicurati dal personale previsto nella dotazione organica dell'AREF (tabella A).

     Il responsabile dei servizi dell'Osservatorio Faunistico è nominato su proposta del Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'VIII livello in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Naturali o Biologiche o Agrarie.

     Sovraintende ai compiti di cui al 1° comma del presente articolo il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 10 del 27 febbraio 1984, nominato nei termini e nei modi previsti dalla stessa L.R. n. 10 del 1984.

     Il Coordinatore del Comitato Tecnico è responsabile dell'Osservatorio Faunistico, partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5 della presente legge, con voto consultivo, e della Consulta Venatoria Regionale di cui all'art. 5 della L.R. n. 10 del 27 febbraio 1984.

     Ai componenti del Comitato Tecnico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità nella misura prevista dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

 

     Art. 17. (Personale). - Il personale dell'AREF è inquadrato in un ruolo unico, articolato in nove livelli funzionali e retributivi, nell'ambito della dotazione organica prevista dall'allegata tabella A.

     Al personale dell'Ente si applicano, per quanto attiene la disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico, nonché per il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, le stesse disposizioni legislative in vigore per i dipendenti della Regione Puglia.

 

     Art. 18. (Bilancio). - L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal Consiglio regionale.

     Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 29 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Alle spese di esercizio l'AREF provvede con fondi assegnati dalla Regione e con introiti diversi ed eventuali.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria). - (Omissis).

 

     Art. 20. (Regolamento di gestione). - Entro sei mesi dalla costituzione dell'Azienda, il Consiglio regionale approva il regolamento interno di gestione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 21. (Norme Transitorie - Centro allevamento selvaggina di Bitetto). - La Regione rileva, a seguito d'interesse con l'Amministrazione provinciale di Bari, il patrimonio immobiliare e mobiliare costituente il Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto, nonché il relativo personale in servizio per il primo funzionamento dell'AREF.

     I dipendenti di ruolo dell'ex Comitato provinciale della caccia di Bari, in servizio presso il CAS di Bitetto, possono chiedere l'inquadramento nel ruolo unico dell'Ente, su domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I dipendenti conservano lo stesso trattamento giuridico ed economico del ruolo di appartenenza e sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dall'allegata tabella B con l'anzianità posseduta al momento del trasferimento.

     Con le stesse modalità avviene l'utilizzazione del personale a tempo determinato o convenzionato con la Cooperativa «Dimensione Ambiente», in virtù di provvedimenti formalmente approvati, in servizio presso il predetto Centro alla data di entrata in vigore della L.R. n. 10 del 27 febbraio 1984, mantenendo inalterata la natura del rapporto giuridico di lavoro. L'Azienda entro tre mesi indirà concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei posti previsti dalla tabella A con la riserva di almeno il 50% al personale suddetto.

     La Commissione di concorso presieduta dal Presidente, o suo delegato, è composta da un componente il Consiglio di Amministrazione, da due esperti del Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

     Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni legislative vigenti per i dipendenti della Regione Puglia.

 

 

 

                                 TABELLA A

 

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  Livello       Livello                                N.   Totale

retributivo   funzionale    Qualificazione profess.  posti   posti

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1a Qualifica  9.1.Dirigente   Laurea in economia e     1       2

dirigenziale  amministrativo  commercio o giurispr.

                              o equipollente

              9.2. Dirigente  Laurea in agraria o      1

                   tecnico    biologia o veterinaria

Ottavo        8.1. Funzionar. Laurea in ingegneria o   1       3

                   tecnico    equipollente

              8.2. Funzionar. Laurea in scienze        1

                   zoologo    naturali o biologiche

              8.3. Funzionar. Laurea in veterinaria    1

                   veterinario

Settimo       7.1. Consigl.   Laurea in biologia o     4       4

                   tecnico    agraria o veterinaria

                              o farmacia

Sesto         6.1. Istruttore Diploma di scuola media  2       8

                   amministr. superiore

              6.2. Istruttore Diploma di scuola media  3

                   tecnico    superiore e/o indirizzo

                              agrario

              6.3. Istruttore Diploma di scuola media  1

                   elaborat.  superiore ad indirizzo

                   dati       informatico

              6.4. Istruttore Diploma di scuola media  2

                   geometra   superiore ad indirizzo

                   disegnatore     tecnico

Quinto        5.1. Collaborat.Diploma di scuola media  3       4

                   amministr. superiore e/o

                              specializzazione di

                              tipo corsuale

              5.2. Collaborat.Diploma di scuola media  1

                   elaborat.  superiore e corso

                   dati       elaboratore dati

Quarto        4.1. Operatore  Diploma di scuola media  4      46

                   dattilogr. inferiore e

                              specializzazione di

                              tipo corsuale

              4.2. Operatore  Diploma di scuola media  2

                   magazzin.  inferiore

              4.3. Rilevatore Diploma di scuola media 39

                   operatore  inferiore e

                   ecologico  specializzazione di

                       o      tipo corsuale

                   specializz.

              4.4. Capo messo Diploma di scuola media  1

                              inferiore

Terzo         3.1. Messo      Diploma di scuola

                              dell'obbligo             2      12

              3.2. Autista    Diploma di scuola

                              dell'obbligo             7

                              e patente di guida

                              cat. «C»                 2

              3.3. Autista    Diploma di scuola

                   mezzi      dell'obbligo e patente

                   pesanti    di guida cat. «D»

              3.4. Custode    Diploma di scuola

                              dell'obbligo             1

Secondo       2.1. Operai     Assolvimento obbligo

                              scolastico              28      28

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                                 TABELLA B

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI FUNZIONALI RETRIBUTIVI DELL'ENTE,

LIVELLI f.e r. DELL'ENTE DI PROVENIENZA E LE MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE

  IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI BITETTO A TEMPO

                                DETERMINATO

 

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               Livelli retributivi funzionali

Livello       personale di ruolo dell'ente     Mansioni espletate

retributivo           di provenienza           a tempo determinato

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1ª Qualifica

dirigenziale           X Decimo

 

Ottavo                                        Veterinario

 

Settimo                VIII Ottavo

 

Sesto                  VI Sesto               Geometra - Perito

                                              agrario - Perito

                                              informatico -

                                              Ragioniere -

                                              Perito chimico

 

Quinto                 V Quinto               Contabile

 

Quarto                 IV Quarto              Operatori ecologici

                                              - Dattilografi o

                                              rilevatori

 

Terzo                  III Terzo              Autisti-Messi

 

Secondo                II Secondo             Operai comuni -

                                              Addetti ai servizi

                                              allevamentistici ed

                                              ecologici

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