§ V.3.20 – L.R. 25 ottobre 2004, n. 16.
“Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)”.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 lavori pubblici
Data:25/10/2004
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) sono aggiunti i seguenti articoli
Art. 2.      1. All’articolo 9 della l.r. 13/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma :
Art. 3.      1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l..r. 13/2001 è sostituito dal seguente:


§ V.3.20 – L.R. 25 ottobre 2004, n. 16.

“Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)”.

(B.U. 29 ottobre 2004, n. 130).

 

Art. 1.

     1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 17 bis.

1. Nell’affidamento di lavori, finanziati anche parzialmente dalla Regione, di importo inferiore a euro 5 milioni per i quali si proceda con il sistema dell’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari come disciplinato dall’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), ove il ribasso ecceda il quinto dell’importo a base di gara, le ditte concorrenti corredano la propria offerta economica con le giustificazioni sugli elementi costitutivi della stessa in relazione a ciascun prezzo unitario inferiore di oltre un quinto a quello di progetto, nonché con la relativa analisi economica. Le giustificazioni possono riguardare esclusivamente:

a) le soluzioni tecniche adottate;

b) le documentate condizioni eccezionalmente favorevoli di cui la ditta dispone per eseguire i lavori.

La mancata produzione, anche parziale, delle giustificazioni e dell’analisi economica comporta l’esclusione dell’offerta anticipatamente all’applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui al comma 1 bis, ultima parte, dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici). E’ obbligo della stazione appaltante procedere in contraddittorio con la ditta aggiudicataria alla verifica del merito delle giustificazioni prodotte.

2. Per i lavori d’importo inferiore a euro 1 milione 250 mila non opera l’obbligo delle giustificazioni per le offerte il cui ribasso ecceda il quinto dell’importo a base d’asta.

Art. 17 ter.

1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici d’importo inferiore a euro 1 milione, iva esclusa, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18, si procede mediante licitazione privata semplificata come disciplinata dai successivi commi.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici approvano e pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet regionale e all’albo della stazione appaltante l’elenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata. La procedura di affidamento a mezzo licitazione privata semplificata può essere esperita anche per lavori non inseriti nell’elenco. In tal caso il bando di gara deve prevedere un adeguato termine per consentire alle imprese di richiedere l’inserimento nell’elenco.

3. Le ditte che intendono partecipare presentano domanda indicando le categorie di proprio interesse così come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), fornendo la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Le domande presentate hanno validità per il triennio successivo.

4. Le imprese possono presentare una sola domanda per ogni categoria come singole o come partecipanti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della l. 109/1994.

5. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.

6. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:

a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;

b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;

c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;

d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.

7. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino a esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare come previsto dal comma 6, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte già invitate alle precedenti licitazioni semplificate.

8. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari i lavori sono affidati mediante procedura aperta o ristretta”.

 

     Art. 2.

     1. All’articolo 9 della l.r. 13/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma :

“2 ter[1]. Ai sensi dell’articolo 23 del capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il quadro economico può prevedere la disponibilità di somme da utilizzare quale premio di acceleramento, in favore dell’appaltatore, per l’ultimazione dell’opera anticipatamente al tempo contrattuale”.

 

     Art. 3.

     1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l..r. 13/2001 è sostituito dal seguente:

“1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale e per lavori d’importo non superiore a euro 200 mila”.

 

     La presente legge è dichiarata urgente.

     Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Numerazione così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 11 novembre 2004, n. 135.