§ IV.6.16 - L.R. 20 febbraio 1995, n. 5.
Norme per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:20/02/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi).
Art. 2.  (Beneficiari).
Art. 3.  (Acquisizione di servizi).
Art. 4.  (Interventi in campo ambientale).
Art. 5.  (Insediamenti produttivi).
Art. 6.  (Innovazione tecnologica).
Art. 7.  (Formazione).
Art. 8.  (Conferimenti all'Artigiancassa).
Art. 9.  (Contributi alle imprese sui finanziamenti
Art. 10.  (Contributi all'Artigiancredito Puglia).
Art. 11.  (Modalità di attuazione).
Art. 12.  (Ripartizione annuale delle risorse).
Art. 13.  (Comitato tecnico di valutazione).
Art. 14.  (Graduatorie).
Art. 15.  (Controlli e rendicontazione).
Art. 16.  (Erogazione dei contributi).
Art. 17.  (Revoca dei contributi).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie).
Art. 19.  (Disposizioni finanziarie).


§ IV.6.16 - L.R. 20 febbraio 1995, n. 5.

Norme per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.

(B.U. 6 marzo 1995, n. 26).

 

Art. 1. (Obiettivi).

     1. La Regione Puglia, per l'attuazione del Piano Operativo Plurifondo 1994/1999 - Asse prioritario 2 «Industria, artigianato e servizi alle imprese», Sottoprogramma 2. «Aiuti all'artigianato» - interviene a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane anche in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge quadro

sull'artigianato» ed in conformità con gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.

     2. Gli interventi previsti dalla presente normativa hanno le seguenti finalità:

     a) agevolare l'acquisizione dei servizi e migliorare la penetrazione commerciale delle produzioni;

     b) favorire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;

     c) qualificare gli insediamenti artigianali;

     d) promuovere l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti;

     e) qualificare le risorse umane;

     f) agevolare l'accesso al credito;

     g) favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

 

     Art. 2. (Beneficiari).

     1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti soggetti:

     A. le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 (punto a e punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa;

     B. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa;

     C. il Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia, che assume la denominazione di «Artigiancredito Puglia», costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi artigiani, nonché altri soggetti di diritto pubblico o privato, con finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi nonché dei soci delle medesime. La Giunta regionale, a seguito di stipula di apposite convenzioni, utilizza l'Artigiancredito Puglia quale strumento di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, affidando allo stesso compiti tecnici e/o istruttori.

     C.1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Regione promuove la costituzione dell'Artigiancredito Puglia, il cui Statuto prevederà:

     - fini di mutualità e scopo non di lucro;

     - compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa.

     2. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti di cui al precedente comma I che nei confronti del personale applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualità.

 

TITOLO II

INTERVENTI

 

     Art. 3. (Acquisizione di servizi).

     1. La Regione Puglia agevola l'acquisizione di servizi da parte delle imprese artigiane allo scopo di migliorare le capacità organizzative, di pianificazione e di sviluppo in tutte le aree gestionali.

     2. A tal fine è agevolata l'acquisizione di servizi nei seguenti settori:

     A. miglioramento dell'organizzazione e della gestione:

     a.1. procedure interne del lavoro di ufficio e organizzazione aziendale;

     a.2. programmazione della produzione;

     a.3. progettazione e «design»;

     a.4. interventi sull'area produzione;

     a.5. controllo di gestione e controllo economico;

     a.6. assistenza e consulenza finanziaria;

     a.7. introduzione del budget;

     B. interventi nell'area commerciale e della promozione dei prodotti (sono escluse dalle agevolazioni le provvigioni per intermediazione commerciale):

     b.1. studi e ricerche di mercato;

     b.2. sviluppo di piano di marketing;

     b.3. creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di supporto alla commercializzazione dei prodotti;

     b.4. creazione di reti distributive e/o commerciali, acquisizione di ordinativi, assistenza e gestione per i rapporti commerciali con l'estero;

     b.5. promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

     b.6. svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali, approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

     C. interventi per l'introduzione della qualità e per la certificazione dei prodotti secondo la normativa UNIEN vigente:

     c.1. promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standards richiesti dalla normativa comunitaria;

     c.2. realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

     c.3. certificazione di sistemi di qualità aziendale, di prodotto e di processo;

     D. innovazione tecnologica di prodotto e di processo:

     d.1. ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie rivolte al miglioramento dei prodotti e alla produzione di nuovi prodotti;

     d.2. acquisto di brevetti e della relativa applicazione produttiva;

     d.3. sviluppo di prototipi;

     E. ambiente:

     e.1. studi per la valutazione dell'impatto ambientale su insediamenti produttivi finalizzati all'individuazione ed all'applicazione delle soluzioni più opportune.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un'importo massimo stabilito, per ciascun servizio, con la ripartizione annuale delle risorse disciplinata dal successivo art. 12.

 

     Art. 4. (Interventi in campo ambientale).

     1. La Regione Puglia, in conformità con quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, incentiva il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.

     2. Pertanto, la Regione Puglia agevola l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda, nonché di attrezzature ed impianti che riducano l'impatto ambientale delle lavorazioni e tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento dei laboratori alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

 

     Art. 5. (Insediamenti produttivi).

     1. La Regione Puglia promuove il miglioramento degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva ristrutturati per l'insediamento delle imprese artigiane;

     b) ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;

     c) allestimento e potenziamento, negli insediamenti esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

 

     Art. 6. (Innovazione tecnologica).

     1. La Regione Puglia promuove l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane agevolando interventi relativi:

     a) all'acquisizione di macchinari ed attrezzature per l'introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti produttivi già esistenti;

     b) all'acquisto di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione elettronica dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alle gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

     c) all'acquisto di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma I del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

 

     Art. 7. (Formazione).

     1. La Regione Puglia promuove interventi di formazione in favore di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale.

     2. Le iniziative di formazione professionale di cui al precedente comma I sono programmate dalla Regione nell'ambito del piano annuale di formazione professionale predisposto di concerto tra l'Assessorato alla formazione professionale e l'Assessorato all'industria commercio e artigianato - Settore artigianato - in coerenza con il Programma operativo plurifondo 1994/1999.

 

     Art. 8. (Conferimenti all'Artigiancassa).

     1. La Regione Puglia promuove l'accesso al credito attraverso conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa), ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

     2. I conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3, sono effettuati annualmente in un'unica soluzione e sono deliberati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Contributi alle imprese sui finanziamenti

dell'Artigiancassa).

     1. La Regione Puglia agevola le aziende che fanno ricorso al credito dell'Artigiancassa concedendo un contributo in conto capitale, cumulabile con quello previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, pari al 10% del finanziamenti agevolato dall'Artigiancassa riferito all'importo ammissibile al contributo in conto interessi, nel limite massimo di lire 18.000.000.

     2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al precedente comma 1 le operazioni destinate a finanziare le scorte delle imprese.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall'Artigiancassa attraverso un fondo a tal fine costituito dalla Regione presso la stessa Artigiancassa e sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3.

 

     Art. 10. (Contributi all'Artigiancredito Puglia).

     1. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio sociale dell'Artigiancredito Puglia, in forma diretta o attraverso la finanziaria regionale Finpuglia S.p.A..

     2. La Regione concede contributi all'Artigiancredito Puglia per le seguenti attività:

     a) coperture di eventuali perdite dell'Artigiancredito Puglia a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative di garanzia o consorzi fidi;

     b) programmi diretti all'assistenza, all'informazione tecnico- finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi nonché all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento degli addetti alle cooperative e consorzi;

     c) costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate-tramite le cooperative o consorzi; contributi in conto interessi, da erogarsi in forma attualizzata a favore dei soci delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi sulla base di specifici programmi di sviluppo, con particolare riferimento all'ammodernamento dei laboratori, alla promozione dell'associazionismo economico, dell'esportazione e dell'innovazione.

 

TITOLO III

MODALITA' DI ATTUAZIONE

 

     Art. 11. (Modalità di attuazione).

     1. Gli interventi previsti agli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente legge realizzati dai beneficiari di cui all'art. 2, lett. b), sono da considerarsi prioritari nell'assegnazione delle agevolazioni.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 la Giunta regionale determina il termine di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dei relativi bandi per l'ammissione delle domande e il contenuto degli stessi con la specificazione dei seguenti elementi:

     a) soggetti beneficiari;

     b) iniziative ammissibili;

     c) modalità di presentazione delle domande;

     d) criteri di valutazione delle domande;

     e) documentazione da allegare alla domanda;

     f) criteri e documentazione necessaria per la rendicontazione finale;

     g) modalità di erogazione dei contributi.

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente normativa la Giunta regionale determina i contenuti delle convenzioni da stipulare tra la Regione Puglia, l'Artigiancassa e l'Artigiancredito Puglia; delle convenzioni disciplinano i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

 

     Art. 12. (Ripartizione annuale delle risorse).

     1. La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno, la ripartizione delle risorse, per l'anno successivo, articolata nel modo seguente:

     A. per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 10:

     a.1. ripartizione delle risorse per i singoli interventi e determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o investimento;

     a.2. ripartizione delle risorse per singole province, limitatamente agli interventi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

     B. ripartizione delle risorse tra i due interventi di cui agli artt. 8 e 9.

     C. ripartizione delle risorse per il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli artt. 11 e 14, nonché per la gestione amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative previste dalla presente normativa.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico di valutazione).

     1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione delle domande e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di un apposito comitato tecnico di valutazione composto:

     a) dal responsabile del Settore artigianato dell'Assessorato industria, commercio e artigianato;

     b) da quattro esperti esterni alle strutture regionali non impegnati nella preparazione o nell'erogazione di servizi agevolati dalla presente normativa, dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/o nella realizzazione di progetti per l'acquisizione di servizi e per la realizzazione di investimenti.

     2. I compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico di valutazione, di cui al punto b) del precedente comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

 

     Art. 14. (Graduatorie).

     1. Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 il Comitato tecnico di valutazione provvede, entro sessanta giorni, dopo aver adempiuto all'istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie provinciali per l'ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la ripartizione di cui all'art. 12 della presente normativa. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

     2. Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

     3. Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della Pubblicazione.

 

     Art. 15. (Controlli e rendicontazione).

     1. Allo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione provvede, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'Assessorato industria, commercio e artigianato - Settore artigianato.

     2. L'attività di controllo è finalizzata alla verifica della corretta destinazione delle agevolazioni.

     3. La documentazione necessaria per la rendicontazione formale e le modalità di svolgimento della rendicontazione stessa saranno disciplinate dai bandi. Per l'ammissione delle domande di cui al precedente art. 11, comma 2 e dalle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

     Art. 16. (Erogazione dei contributi).

     1. Per l'acquisizione di servizi di cui al precedente art. 3 è erogata, con decreto dell'Assessore all'industria e all'atto dell'avviamento dell'iniziativa, un'anticipazione nella misura del 40% sul contributo ammesso. L'erogazione finale è effettuata con decreto dell'Assessore all'industria al termine dell'attività di controllo e rendicontazione di cui al precedente art. 15.

     2. L'erogazione degli incentivi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 10 della presente legge è effettuata con decreto dell'Assessore all'industria.

     3. L'erogazione delle risorse previste dai precedenti artt. 8 e 9 è disciplinata dalla convenzione tra Regione Puglia e Artigiancassa di cui all'art. 11, comma 3, della presente normativa.

 

     Art. 17. (Revoca dei contributi).

     1. Il contributo concesso viene revocato con decreto dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla presente normativa.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie).

     1. Per le annualità 1994 e 1995 l'approvazione da parte della Giunta regionale della ripartizione annuale delle risorse, prevista dal precedente art. 12, deve avvenire entro sessanta giorni dalla approvazione da parte della Unione europea del Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.

 

     Art. 19. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa la Regione Puglia fa fronte con le risorse rivenienti dal Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia previste dal sottoprogramma «Aiuti all'artigianato».