§ IV.5.13 - L.R. 2 maggio 1995, n. 32.
Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:02/05/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Contenuto.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Procedura per la richiesta del nullaosta.
Art. 4.  Obblighi dei Sindaci.
Art. 5.  Iter procedurale per il rilascio del nullaosta.
Art. 6.  Tipologia.
Art. 7.  Modifiche merceologiche.
Art. 8.  Ampliamento delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta.
Art. 9.  Concentrazione di esercizi commerciali preesistenti.
Art. 10.  Quote di superficie ammissibile a nullaosta regionale.
Art. 11.  Centri storici.
Art. 12.  Quote residue.
Art. 13.  Esame richieste.
Art. 14.  Aspetti urbanistici.
Art. 15.  Validità del nullaosta.
Art. 16.  Norme finali.


§ IV.5.13 - L.R. 2 maggio 1995, n. 32.

Indicazioni programmatiche per il rilascio di nullaosta relativo alle grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Norme di attuazione.

(B.U. 22 maggio 1995, n. 56).

 

Art. 1. Contenuto.

     1. La presente legge stabilisce le indicazioni programmatiche alle quali la Regione deve uniformarsi per il rilascio del nullaosta per le grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, «Disciplina del commercio», agli articoli 26 e 27. Esse hanno validità di quattro anni.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. Il «nullaosta» regionale è richiesto nei seguenti casi:

     a) per l'apertura di esercizi di vendita e di centri commerciali al dettaglio, quando la superficie di vendita, esclusi magazzini e depositi, è superiore a mq. 1.500. Per i centri commerciali al dettaglio, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a otto e devono essere inseriti in una struttura specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente; la superficie di vendita da prendere in considerazione ai fini del rilascio del «nullaosta» è rappresentata dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi ubicati nel centro commerciale;

     b) per l'apertura di esercizi al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a mq. 400, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, secondo le risultanze anagrafiche;

     c) per il trasferimento di sede di un esercizio o centro commerciale sottoposto a nullaosta regionale al di fuori del territorio comunale;

     d) per l'ampliamento della superficie di vendita già concessa con nulla-osta, quando si superano i limiti dimensionali previsti per ciascuna tipologia indicata al successivo art. 6;

     e) per la variazione merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, quando la variazione interessa i generi di largo e generale consumo.

     2. Le tabelle di largo e generale consumo di cui al presente articolo sono quelle di cui all'allegato 5 del D.M. 375/1988 e precisamente: Tab. I

- IA - II - VI - VIII - IX.

 

     Art. 3. Procedura per la richiesta del nullaosta.

     1. La procedura per la richiesta del nullaosta è la seguente:

     a) per singoli esercizi:

     La richiesta di nulla-osta previsto dagli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di apertura e va trasmessa dal Sindaco alla Giunta regionale unitamente a tali domande;

     b) per centri commerciali:

     Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al Sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali.

     Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al Registro esercenti commercio (REC).

     Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al Sindaco che l'esame delle domande sia fatto congiuntamente secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del Piano commerciale comunale e delle presenti indicazioni regionali.

     2. La domanda di nullaosta deve essere corredata della seguente documentazione:

     a) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicante:

     1) nel caso di un singolo esercizio: superficie di vendita, tabelle merceologiche, iscrizione nel REC;

     2) nel caso di centro commerciale: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita per ciascun esercizio e relative tabelle merceologiche, nonché numero e superfici di eventuali attività paracommerciali ed extracommerciali;

     b) cartografia progettuale da cui risulti la corografia della zona relativa all'area interessata, la collocazione della iniziativa rispetto alla viabilità, la documentazione relativa alla destinazione urbanistica dell'area medesima;

     c) dimensione dell'area interessata alla iniziativa con la precisa indicazione del terreno disponibile, della superficie coperta e di quella afferente il parcheggio di pertinenza;

     d) relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, indicante:

     1) stima dei residenti nell'area di attrazione prevista e delle eventuali presenze turistiche;

     2) elenco delle strutture (o centri commerciali) della stessa tipologia esistenti nell'area di presunta attrazione;

     3) ogni altro elemento utile di giudizio.

 

     Art. 4. Obblighi dei Sindaci.

     1. Il Sindaco trasmette alla Giunta regionale tutte le richieste di apertura di esercizi e centri commerciali sottoposte a nullaosta, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge, e cioè:

     a) in caso di centro commerciale: che il richiedente dichiari di essere «promotore di centro commerciale»;

     b) in caso di singoli esercizi: che il richiedente sia iscritto al REC per le attività corrispondenti;

     c) che l'area o l'immobile indicato abbia la prescritta destinazione urbanistica.

     2. Unitamente alle richieste di nullaosta, il Sindaco deve trasmettere alla Giunta regionale copia di tutti gli atti relativi alle domande entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

 

     Art. 5. Iter procedurale per il rilascio del nullaosta.

     1. La decisione sul nullaosta deve essere adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Comune.

     2. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dal Presidente della Giunta regionale, entro sette giorni dalla data della sua adozione, al Sindaco e, per conoscenza, al richiedente.

     3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 del 1971, nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitari e delle norme relative alla destinazione urbanistica.

     4. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al Sindaco delle domande di apertura senza che la Giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego, senza che il Sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 del 1971, la domanda si intende respinta e, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge n. 426 del 1971, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego o dalla scadenza dei sei mesi di cui al presente comma.

     5. I Sindaci devono trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione all'apertura delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta regionale entro trenta giorni dalla data di emissione nonché, entro gli stessi termini, trasmettere eventuali cessazioni di strutture di vendita munite di nullaosta e ogni variazione di superficie di vendita e di superficie di servizi eventualmente intervenute in data successiva al rilascio del nullaosta.

 

     Art. 6. Tipologia.

     1. Le attività di vendita al dettaglio sottoposte a nullaosta regionale sono classificate nelle seguenti tipologie:

     a) primo livello: comprendono esercizi despecializzati aventi superficie di vendita superiore a mq. 7.000;

     b) secondo livello: comprendono esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita compresa tra 4.000 e 7.000 mq.;

     c) terzo livello: comprendono esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita inferiore a mq. 4.000.

     2. Le tipologie di primo livello relative alla tabella VIII devono essere autorizzate solo in «Centri commerciali» così come definiti dal comma 6 dell'art. 47 del D.M. 375/1988.

 

     Art. 7. Modifiche merceologiche.

     1. ll nullaosta regionale viene concesso per le tabelle merceologiche indicate nella domanda.

     2. La modifica della composizione merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, qualora comporti il superamento delle superfici di vendita concesse, deve essere autorizzata dal Comune se riguarda tabelle merceologiche non contingentate. Il Sindaco, nei termini previsti per l'apertura di nuovi esercizi, comunica l'accettazione al richiedente, nel rispetto dei regolamenti locali igienico-sanitari e di destinazione urbanistica, comunicando alla Giunta regionale le modifiche assentite.

     3. Per modifiche riguardanti l'inclusione nell'esercizio commerciale o nel centro commerciale di prodotti di largo e generale consumo è necessario il preventivo nullaosta regionale, seguendo l'iter di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

 

     Art. 8. Ampliamento delle strutture di vendita sottoposte a nullaosta.

     1. L'ampliamento della superficie di vendita di una struttura sottoposta a nullaosta già in attività è subordinato a nullaosta regionale nei limiti, per le tabelle contingentate, delle quote assegnate a ciascuna area in cui il Comune è compreso.

 

     Art. 9. Concentrazione di esercizi commerciali preesistenti.

     1. Più esercizi in attività nella stessa area, anche se ubicati in Comuni diversi, possono trasferirsi in un unico punto di vendita, con superficie complessiva massima inferiore alla somma del doppio di quella posseduta da ciascun esercizio, purché gli esercizi siano in attività da almeno tre anni nell'area.

     2. La superficie è concessa in deroga a quella stabilita nelle presenti norme. Al momento dell'inizio dell'attività del nuovo esercizio gli esercenti devono cessare l'attività nei punti di vendita da cui è stato richiesto il trasferimento.

     3. In caso di concentrazione in centro commerciale, a ciascun esercente sarà rilasciata una nuova autorizzazione dal Comune nel cui territorio è ubicato il centro commerciale.

     4. Se la concentrazione avviene in un esercizio singolo, le precedenti autorizzazioni saranno sostituite da un'unica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è ubicato il nuovo esercizio.

 

     Art. 10. Quote di superficie ammissibile a nullaosta regionale.

     1. Nel periodo di validità delle presenti indicazioni programmatiche, per ciascuna area in cui è stato suddiviso il territorio regionale, distintamente per livello di attrazione commerciale, sono concedibili i nullaosta per le strutture di vendita di prodotti di largo e generale consumo sino al raggiungimento delle superfici-obiettivo, al lordo dell'esistente, indicate nelle tavole allegate alla presente legge.

     2. In caso di richieste riguardanti tabelle merceologiche alimentari diverse dalla tabella VIII, le quote di superficie-obiettivo sono quelle indicate nella colonna «alimentare» delle tavole allegate alla presente legge.

     3. Per «esistente» si intende l'effettiva estensione delle grandi strutture commerciali operanti, oggetto della competenza regionale riguardo al rilascio del nullaosta. A tal fine, la Regione, in relazione alle richieste di nullaosta, trasmette ai Comuni interessati le notizie in suo possesso circa l'effettività dell'estensione delle strutture di cui al precedente comma 1, invitando a fornire eventuali integrazioni entro trenta giorni, trascorsi i quali, in mancanza di risposta da parte dei Comuni, si intenderà confermato il dato in possesso della Regione.

     4. Per esercizi da autorizzare con tabelle merceologiche non definite di largo e generale consumo non viene stabilita alcuna quota.

     5. Ai fini del rilascio del nullaosta per esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, all'interno dell'area di Capitanata vengono individuate le seguenti sub-aree:

 

 

                        SUB-AREA PUNTA DEL GARGANO

 

Comuni                                                  Abitanti

 

Cagnano Varano                                             9.075

Carpino                                                    4.784

Ischitella                                                 4.126

Peschici                                                   4.319

Rodi Garganico                                             3.890

Sannicandro G.                                            19.677

Vico del Gargano                                           8.381

Vieste                                                    12.991

 

                       SUB-AREA MONTI DELLA DAIUNIA

 

Comuni                                                  Abitanti

 

Alberona                                                   1.269

Carlantino                                                 1.449

Casalnuovo M.                                              2.374

Casalvecchio di P.                                         2.420

Celenza V.                                                 2.299

San Marco la Catola                                        1.794

Volturara Appula                                             744

 

                             SUB-AREA CERVARO

 

Comuni                                                  Abitanti

 

Bovino                                                     4.456

Candela                                                    2.809

Celle di San Vito                                            297

Deliceto                                                   4.304

Orsara di Puglia                                           3.530

Accadia                                                    3.101

Anzano di Puglia                                           2.365

Chieuti                                                    1.803

Faeto                                                      1.009

Monteleone di Puglia                                       1.461

Panni                                                      1.082

Rocchetta S. Antonio                                       2.292

Roseto Valfortore                                          1.513

Sant'Agata di P.                                           3.050

Castelluccio Valmaggiore                                   1.547

 

 

     6. Il nullaosta regionale è concedibile per le seguenti quote di superficie di vendita:

     Sub-area Punta del Gargano:

     Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1500 complessivamente;

     Tabella IX: mq. 810.

     Sub-area Monti della Daunia:

     Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 810 complessivamente;

     Tabella IX: mq. 410.

     Sub-area Cervaro:

     Tabelle I-I/A-II-VI-VIII: mq. 1300 complessivamente;

     Tabella IX: mq. 810.

     7. Il nullaosta è concedibile, sino alla concorrenza delle quote sopra indicate, in tutti i Comuni compresi nelle sub-aree, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

 

     Art. 11. Centri storici.

     1. Qualora gli interventi siano proposti in «centri storici» così come delimitati negli strumenti urbanistici comunali, il nullaosta è rilasciato in deroga alle quote stabilite nel precedente art. 10 alle seguenti condizioni:

     a) che almeno il 50% della superficie di vendita sia rappresentato da esercizi già operanti nel Comune;

     b) che il numero degli operatori commerciali al dettaglio non sia inferiore a otto e siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

     c) che siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi comuni gestiti unitariamente; l'intervento può essere realizzato anche in locali distinti ubicati in una via o piazza o altra area aperta al pubblico, purché con caratteristiche omogenee e con gestione unitaria degli spazi comuni;

     d) che l'area in cui ubicare gli esercizi sia oggetto di interventi in materia di arredo urbano che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano a esso una specifica individualità.

     2. In deroga a quanto stabilito dal successivo art. 14, le aree private destinate a parcheggio sono così stabilite: mq. 1,5 per 1 mq. di superficie di vendita complessiva e possono essere disponibili in un raggio di mt. 300 dal perimetro dell'area dell'intervento.

 

     Art. 12. Quote residue.

     1. Nel caso di quote residue che, per effetto di assorbimento parziale di quelle previste, risultino insufficienti all'attivazione di un esercizio del livello corrispondente, è possibile destinare le superfici residue al livello inferiore adottando la seguente relazione: S x 1.2, ove «S» rappresenta la superficie residua.

     2. La nuova quota di superficie si aggiunge a quella eventualmente disponibile con il livello inferiore ed è concedibile in uno dei Comuni in cui è prevista la superficie del livello corrispondente.

 

     Art. 13. Esame richieste.

     1. Le richieste di nullaosta saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Giunta regionale.

     2. In caso di domande concorrenti nello stesso Comune, l'esame sarà effettuato in conformità di quanto stabilito dall'art. 30 della legge n. 426 del 1971. Le priorità sono:

     a) trasferimento nella stessa area;

     b) ampliamenti;

     c) accorpamento di esercizi preesistenti;

     d) nuove iniziative comprendenti una quota di esercizi da trasferire;

     e) nuova iniziativa.

 

     Art. 14. Aspetti urbanistici.

     1. L'esame della domanda di nullaosta in sede regionale avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in area o immobili compatibili per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

     2. La dotazione di aree private a parcheggio è prevista nelle seguenti misure minime:

     a) centri commerciali mq. 2 per 1/mq. di superficie di tab. VIII + mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita e di somministrazione degli altri esercizi e dei servizi, oltre quelli di legge statale;

     b) esercizi singoli: mq. 1,5 per 1/mq. di superficie di vendita per esercizi di tipologia di secondo e terzo livello, oltre quelli di legge statale.

     3. Il possesso delle aree destinate a parcheggio, nelle misure indicate, è requisito essenziale, venuto meno il quale il nullaosta deve essere revocato.

     4. I requisiti relativi al parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, di somministrazione o di servizi commerciali e paracommerciali, a qualunque titolo intervenute.

 

     Art. 15. Validità del nullaosta.

     1. Il nullaosta regionale ha validità di anni due dalla data della comunicazione all'interessato da parte del Sindaco.

     2. In caso di comprovata necessità, la Giunta regionale concede una proroga per un periodo massimo di due anni, decorsi i quali il nullaosta si intende decaduto.

     3. Il titolare del nullaosta decaduto potrà presentare nuova domanda, seguendo l'iter previsto nelle presenti norme.

 

     Art. 16. Norme finali.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, prima della scadenza del quadriennio di validità, potrà apportare modifiche alle presenti norme con le stesse procedure previste per l'approvazione.

     2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rinvia alla legge n. 426 del 1971, al D.M. 375/1988 e ad altre disposizioni applicabili in materia.