§ IV.4.16 - L.R. 26 ottobre 2006, n. 28.
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:26/10/2006
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Norme per la trasparenza e la legalità.
Art. 3.  Azione ispettiva.
Art. 4.  Osservatorio regionale sul lavoro non regolare e banca dati.
Art. 5.  Sostegno all'emersione.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ IV.4.16 - L.R. 26 ottobre 2006, n. 28.

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare.

(B.U. 27 ottobre 2006, n. 139).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.

     2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti all'esecuzione di opere o servizi, nei bandi per l'erogazione da parte della Regione Puglia a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

     3. L'obbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia, sino all'approvazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.

     5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni all'Assessorato agli affari generali della Regione Puglia.

     6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della Regione sono tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti s'intendono risolti di diritto.

     7. L'inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche dell'operato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.

     8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro a partire dal terzo anno di attività, a condizione che non vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o dei legali rappresentanti, con un'impresa già esistente, o una situazione di controllo da parte di un'impresa già esistente. È in ogni caso esclusa, ai fini della presente legge, l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).

     9. La Regione Puglia promuove la redazione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

     Art. 2. Norme per la trasparenza e la legalità.

     1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

     2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque, la Regione Puglia provvede alla riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.

     3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.

     4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all'atto della domanda di attribuzione di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di fondi e sino all'avvenuta conclusione del rapporto o all'avvenuta rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

     5. La difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia - Assessorato al lavoro - entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.

     6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile. L'Amministrazione regionale - Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.

     7. Gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via ordinaria, ogni tre anni.

 

     Art. 3. Azione ispettiva.

     1. La Regione Puglia destina le risorse di cui all'articolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4. Osservatorio regionale sul lavoro non regolare e banca dati.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti, di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge, nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli indici di congruità di cui all'articolo 2. Le funzioni dell'Osservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 5. Sostegno all'emersione.

     1. La Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all'articolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno all'emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per l'individuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno all'uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l'emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra l'altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.

     2. Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all'articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell'indice di cui all'articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.

     3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per l'anno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale (u.p.b. 060202), a copertura finanziaria del programma di attività per l'emersione del lavoro non regolare di cui alla Delib.G.R. 4 luglio 2006, n. 962 e, per l'anno 2007, per un importo di euro 4.949.367,82, a valere sui fondi stanziati dalla Del.CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003), e non ancora accreditati alla Regione Puglia.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.