§ IV.1.R/1 - R.R. 9 dicembre 1983, n. 3.
Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - L.R. 31 maggio 1980, n. 54 «Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:09/12/1983
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Formazione dei programmi).
Art. 2.  (Approvazione dei programmi).
Art. 3.      In analogia a quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37
Art. 4.  (Espletamento delle gare di appalto).
Art. 5.  (Varianti alle opere).
Art. 6.  (Assunzione di maggiori impegni finanziari).
Art. 7.  (Termini della concessione).
Art. 8.  (Collaudo delle opere e delle forniture).
Art. 9. 
Art. 10.  (Conto di gestione).
Art. 11.  (Revoca della concessione).
Art. 12.  (Fine del rapporto di concessione).
Art. 13.  (Definizione delle controversie).
Art. 14.  (Spese generali).


§ IV.1.R/1 - R.R. 9 dicembre 1983, n. 3. [1]

Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - L.R. 31 maggio 1980, n. 54 «Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale».

 

TITOLO I

CONTENUTI DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROCEDURE

PER LA LORO FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

 

Art. 1. (Formazione dei programmi).

     I programmi di intervento devono attenersi al piano generale di bonifica e a quello di tutela del territorio rurale e, in mancanza e comunque, alle direttive formulate dalla Regione.

     I programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, debbono indicare:

     - il grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati nel piano generale di bonifica;

     - il grado di attuazione dei programmi di intervento relativi agli anni precedenti;

     - l'arco temporale di riferimento che in linea di massima coincide con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;

     - l'entità della spesa a carico del bilancio regionale;

     - le misure organizzative necessarie per l'attuazione del programma medesimo;

     - la valutazione del grado di partecipazione delle azioni al conseguimento degli obiettivi fisici prefissati nel piano generale di bonifica e in quello di tutela del territorio rurale.

     I programmi di intervento possono comprendere studi ed indagini nelle materie disciplinate dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 54, nonché studi di fattibilità relativi ad iniziative che richiedono particolare impegno tecnico finanziario.

     I programmi annuali devono comprendere le iniziative da realizzare totalmente o in parte nell'anno di riferimento.

 

     Art. 2. (Approvazione dei programmi).

     Il programma pluriennale e gli stralci annuali sono predisposti dai Consorzi di bonifica e presentati all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

     L'Assessore all'Agricoltura e Foreste li sottopone al parere del Comitato di cui all'art. 9 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54 e relaziona alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale trasmette le proprie proposte al Consiglio Regionale entro il successivo 30 settembre.

     I programmi sono approvati dal Consiglio regionale entro il 30 novembre.

     Sono consentiti il prefinanziamento delle spese per la redazione di progetti generali completi delle opere previste nei programmi pluriennali e l'anticipazione delle spese per la redazione dei progetti esecutivi nella misura massima del 2%, da recuperarsi sulle spese generali in sede di concessione delle rispettive opere.

 

TITOLO II

APPROVAZIONE PROGETTI

 

     Art. 3.

     In analogia a quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37:

     a) i progetti di opere pubbliche di bonifica sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislazione in materia.

     Sui progetti di qualunque importo va comunque acquisito il preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile. Quando si tratta di lavori forestali necessita anche il parere del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

     b) i progetti generali completi, d'importo superiore a L. 500 milioni, devono acquisire anche il preventivo parere del Comitato regionale tecnico amministrativo.

     I progetti stralcio esecutivi che non modificano le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, sono soggetti al solo parere del Coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile, anche se d'importo superiore a L. 500 milioni.

     Il decreto di approvazione di cui al 1° comma ha valore di provvedimento di concessione degli interventi proposti.

 

TITOLO III

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

 

     Art. 4. (Espletamento delle gare di appalto).

     La Regione nell'atto di concessione stabilisce i sistemi e le modalità in base alle quali procedere all'appalto dei lavori e delle forniture e indica gli Uffici regionali preposti all'alta sorveglianza dei lavori.

     Il Consorzio concessionario ha l'obbligo di provvedere, prima dell'espletamento della gara, ai controlli ed agli adempimenti di cui agli artt. 5 e 8 del Regolamento sui lavori pubblici approvato con R.D. n. 350/1895.

     L'elenco delle ditte iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori, da inviare alle gare di appalto da espletarsi mediante licitazione privata, dovrà essere sottoposto al benestare dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

     Quando all'appalto dei lavori si provvede mediante licitazione privata, da tenersi con il metodo di cui all'art. 1, lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'approvazione dell'esito della gara è di competenza del Consorzio concessionario e le relative deliberazioni consortili sono soggette all'esame di cui all'art. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54.

     Le procedure per l'approvazione degli esiti di gara, di cui al comma precedente, si intendono applicabili anche per appalti da aggiudicarsi mediante licitazione privata secondo le modalità previste dall'art. 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 nel caso di offerte in diminuzione, e lettera e) dello stesso articolo, nel caso di presentazione di offerte nei limiti degli importi previsti dal provvedimento di approvazione del progetto.

     Sulla congruità delle offerte si esprime, qualora se ne ravvisi l'opportunità, in sede di esame dell'esito delle gare, l'Ufficio del Genio Civile competente.'

     Resta, invece, obbligatorio, in caso di offerte in aumento, acquisire il parere di congruità da parte dell'Ufficio del Genio Civile con approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva spettanti alla Giunta Regionale.

     E' consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata quando ricorrono le circostanze previste dal 6° e 7° capoverso dell'art. 12 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37 ovvero dall'art. 5, lettera g), della legge 8 agosto 1977, n. 584 a seconda l'importo dei lavori.

     L'affidamento dei lavori a trattativa privata è disposto con provvedimento di Giunta.

     Sulla congruità dell'offerta posta a base della trattativa privata, si esprime l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

     Le economie conseguite a seguito del ribasso offerto in sede di espletamento di gara vengono accantonate nel quadro economico della concessione alla voce eventuale revisione prezzi da utilizzare solo a tale titolo, salvo diversa disposizione da parte della Giunta Regionale.

     L'affidamento dei lavori a trattativa privata può avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in ribasso.

     In caso di appalto concorso o di gara offerta-prezzi, l'offerta più vantaggiosa è prescelta da apposita commissione, la cui composizione è stabilita, di volta in volta, nel provvedimento di concessione.

     Sulle risultanze dell'appalto concorso e sugli esiti della gara mediante offerta-prezzi con offerte in aumento decide la Giunta Regionale.

 

     Art. 5. (Varianti alle opere). [2]

     Le perizie di variante tecnica, di assestamento e suppletive, anche se comprensive di nuovi prezzi, sono approvate dal Consorzio concessionario, previo parere dell'Ufficio del Genio Civile competente, quando non vengono alterate la natura e la funzionalità dell'opera rispetto alle previsioni del progetto originario approvato e nel caso in cui l'importo dei lavori non determini una maggiore spesa rispetto all'importo stanziato a tale titolo in concessione.

     Le relative deliberazioni consortili di approvazione della perizia, corredate dagli elaborati tecnici, sono soggette all'esame di cui all'art. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54.

     Le varianti che modificano la natura e la funzionalità delle opere progettate sono approvate con le procedure previste dall'art. 3 della presente legge e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per lo Sviluppo Economico.

     Sulle ammissibilità di eventuali maggiori spese commesse a perizie di variante e suppletive decide la Giunta Regionale, previo parere dell'Ufficio del Genio Civile competente.

     Egualmente vanno sottoposte al parere dell'Ufficio del Genio Civile le perizie di variante tecnica e suppletive che prevedono l'impegno dell'importo stanziato in concessione per «eventuali imprevisti».

     Sull'utilizzo di detto importo decide il Presidente della Giunta.

 

     Art. 6. (Assunzione di maggiori impegni finanziari).

     Sull'assunzione di maggiori impegni finanziari rispetto all'importo di concessione assentito decide la Giunta Regionale, sempre che essi non derivino da carenze tecnico-amministrative imputabili al Consorzio concessionario.

     I maggiori impegni di spesa riguardano:

     a) le espropriazioni, asservimenti ed occupazioni;

     b) la revisione dei prezzi contrattuali;

     c) le eccezioni e le riserve dell'appaltatore;

     d) le controversie tra concessionario ed imprese appaltatrici e fornitrici, nonché le spese di patrocinio legale;

     e) le varianti nell'esecuzione delle opere.

     La Regione assumerà a proprio carico le maggiori spese per revisione prezzi rigorosamente determinate in base alla vigente normativa regionale.

     L'istruttoria tecnico-amministrativa delle eccezioni e riserve dell'appaltatore è di competenza del Consorzio concessionario e deve essere definita entro il termine contrattuale previsto per l'approvazione del collaudo dei lavori.

     Le definitive determinazioni sulle riserve ed eccezioni dell'appaltatore sono di competenza della Giunta Regionale.

     Il Consorzio concessionario resta competente della gestione di eventuali rapporti contenziosi, in sede giurisdizionale.

     Le relative deliberazioni sono soggette al visto di legittimità ex art. 35 L.R. 31 maggio 1980, n. 54 e ex art. 63 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

     Le maggiori spese, ivi comprese quelle per patrocinio, nei limiti ritenuti ammissibili dalla Giunta Regionale, saranno riconosciute solo nel caso in cui la vertenza non tragga origine da inadempienze colpose o negligenze del concessionario.

 

     Art. 7. (Termini della concessione).

     La durata della concessione è fissata nel provvedimento di concessione.

     L'inizio delle attività di esproprio decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione, mentre il termine per il loro completamento è fissato nello stesso provvedimento.

     Negli atti relativi alle espropriazioni, agli asservimenti ed alle occupazioni temporanee, deve essere indicata l'ubicazione e l'entità delle superfici da occupare.

     Non si può dare inizio alle opere se non saranno state rispettate le norme sulle indennità spettanti ai proprietari dei beni soggetti ad occupazione o ad asservimento.

     Quando l'esecuzione dell'attività di occupazione è inclusa nelle prestazioni dell'appaltatore si intende che l'attività stessa deve avere inizio con la consegna dei lavori ed essere completata entro il termine contrattuale stabilito.

     Nel capitolato d'appalto deve essere fatta esplicita menzione dell'obbligo dell'appaltatore di pagare prima del collaudo i danni arrecati al di fuori delle zone soggette ad espropriazione e ad asservimento.

     L'inizio dei lavori deve avvenire immediatamente dopo la approvazione dei risultati di gara mediante consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria sotto le riserve di legge.

     Il termine di ultimazione dei lavori è indicato nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 8. (Collaudo delle opere e delle forniture).

     Il collaudo dei lavori e delle forniture, in corso d'opera o a fine lavori, è disposto dalla Regione, con spese a totale carico del concessionario.

     Alla nomina del collaudo o della Commissione di collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale.

     Lo stesso Presidente approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

     Il collaudo ha effetto sia per la definizione dei rapporti Regione e Consorzi concessionari, che di quelli fra questi e di loro appaltatori e/o fornitori.

     Al collaudatore è affidata la verificazione dell'opera sia per quanto concerne la rispondenza alle norme contrattuali, che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di concessione.

     Al collaudatore è inoltre affidata la verifica del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti a qualsiasi titolo ai proprietari ed ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere.

     Sono demandate al Consorzio concessionario la competenza e la legittimazione in ordine alla definizione dei vari adempimenti e formalità connessi con la chiusura dei rapporti di appalto o di fornitura instaurati con i terzi interessati alla esecuzione dell'opera.

 

     Art. 9. [3]

     1. I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.

     2. E’ data facoltà ai consorzi di bonifica di chiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di tutti gli aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione dell’amministrazione secondo le destinazioni elencate all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) [4].

     3. La liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere.

     4. Le spese generali saranno liquidate - contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesorieri dei Consorzi medesimi.

     5. La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell'importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.

     6. Resta fermo l'obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali.

 

     Art. 10. (Conto di gestione). [5]

 

     Art. 11. (Revoca della concessione).

     Ove il concessionario dovesse incorrere in violazioni o negligenze di particolare gravità, tanto in ordine alle condizioni della concessione quanto a norme di leggi o di regolamenti, la Regione procederà alla revoca della concessione.

     Lo stesso potere di revoca sarà esercitato nel caso in cui il concessionario per imperizia o altro suo comportamento comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita della opera.

     Nel caso di revoca il concessionario avrà diritto al rimborso dell'importo dei lavori e delle forniture eseguite ed utilizzabili e delle indennità espropriative legittimamente erogate o al cui pagamento sia tenuto, oltre alla relativa aliquota di spese generali.

     Il concessionario avrà inoltre diritto ad un corrispettivo, sulla base delle disposizioni di legge che regolano le prestazioni professionali degli Ingegneri, qualora la Regione si avvalga del progetto delle opere, sempre che non sia stato provveduto all'anticipazione delle spese di progettazione, nel qual caso si procederà ad eventuali conguagli.

     Resta in pregiudicato ogni azione risarcitoria a tutela dell'interesse regionale in ordine alla revoca della concessione per colpa grave del concessionario.

     Nel caso di revoca la Regione potrà sostituirsi al concessionario nei contratti da questi conclusi per l'esecuzione delle opere in concessione.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare i poteri di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. (Fine del rapporto di concessione).

     La verifica di tutti gli adempimenti connessi con l'istituto della concessione avrà luogo non appena esauriti gli adempimenti di collaudo finale dei lavori.

     Di tanto ne comunicherà il concessionario con dichiarazione del proprio legale rappresentante.

     La dichiarazione, che dovrà contenere il riepilogo delle spese sostenute per i vari titoli, farà esplicito riferimento all'acquisizione dei terreni, nonché alla avvenuta richiesta di volturazione dei terreni e degli immobili acquistati, di quelli realizzati, a favore del demanio regionale proprietario-ramo bonifiche.

     Alla definizione del rapporto di concessione provvede il Presidente della Giunta entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. (Definizione delle controversie).

     Eventuali controversie e conflitti di competenza fra Regione e concessionario saranno sottoposti ai vigenti organi di giustizia amministrativa se non sanabili in via stragiudiziale.

 

     Art. 14. (Spese generali).

     L'aliquota di spese generali, nella misura forfettaria del 15%, sarà liquidata al concessionario sugli importi assentiti in concessione e relativi maggiori oneri, di cui all’ art. 6 che precede, risultanti in via definitiva alla chiusura della concessione.


[1] Abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[2] Per una sospensione degli effetti del presente articolo vedi l’art. 1 del R.R. 18 aprile 2003, n. 3.

[3] Articolo così modificato dall'art. 27 della L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

[4] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 2008, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 31 maggio 2001, n. 14.