§ IV.1.R/4 - R.R. 18 aprile 2003, n. 3.
Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:18/04/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.      “Sono sospesi fino al 31 maggio 2003 gli effetti del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e alle norme ad esso collegate”


§ IV.1.R/4 - R.R. 18 aprile 2003, n. 3.

Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.

(B.U. 23 aprile 2003, n. 43).

 

     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     - Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999. n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali;

     - Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

     - Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

     - Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento Regionale che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

     - Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 17/04/2003. con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

     EMANA

     Il seguente Regolamento:

 

Art. 1.

     “Sono sospesi fino al 31 maggio 2003 gli effetti del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e alle norme ad esso collegate”.