§ IV.1.111 - L.R. 19 dicembre 2008, n. 38.
Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:19/12/2008
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)
Art. 4.  (Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale)
Art. 6.  (Attività di controllo e sanzioni)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Parere comunitario di compatibilità)


§ IV.1.111 - L.R. 19 dicembre 2008, n. 38.

Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.

(B.U. 23 dicembre 2008, n. 200)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove la valorizzazione e l’utilizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo la commercializzazione e l’uso dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel proprio territorio, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione interviene per:

a) incentivare l’impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;

b) sostenere l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;

c) favorire l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale;

d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati, attraverso idonea attività di controllo, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

e) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.

 

3. All’attuazione della presente legge provvedono la regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 2. (Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)

1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

 

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione pubblica, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Sono fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

 

3. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, affidati da enti pubblici, deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti d’informazione ai destinatari dei servizi.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) [1]

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli pugliesi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.

 

2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di punti per la vendita diretta dei prodotti dell’azienda e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli.

 

     Art. 4. (Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale)

1. La regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

 

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico e operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli approvvigionamenti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, acquistano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività e l’uso di detti prodotti, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera adottata dalla Giunta regionale;

b) l’approvvigionamento dei prodotti di cui alla lettera a), nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati;

c) le imprese di cui alla lettera a) sono inserite in un apposito circuito regionale, per un ritorno d’immagine, nell’ambito delle attività promozionali della Regione Puglia. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve approvare il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale) [2]

1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), a esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.

 

2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.

 

     Art. 6. (Attività di controllo e sanzioni)

1. La regione, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

 

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2005 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n.1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi), la regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. La presente normativa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio autonomo della regione.

 

     Art. 8. (Parere comunitario di compatibilità)

1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.


[1] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24.