§ III.8.2 - L.R. 24 gennaio 1989, n. 2.
Norme in materia di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 polizia urbana e rurale
Data:24/01/1989
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Servizio di Polizia municipale). 1. La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente Legge [...]
Art. 2.  (Funzioni di Polizia Municipale). 1. La Polizia Municipale esercita, nel territorio di appartenenza, le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonchè le funzioni istituzionali di [...]
Art. 3.  (Esercizio delle funzioni di Polizia locale). 1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di cui al precedente art. 1, che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del [...]
Art. 4.  (Regolamenti Comunali). 1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, che hanno già provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il regolamento di cui all'art. 4 della L. 7/3/1986, [...]
Art. 5.  (Articolazione del servizio). 1. Il servizio di Polizia Municipale può essere articolato in più nuclei operativi secondo le modalità ed in base alla classificazione dei Comuni di cui all'art. 6 [...]
Art. 6.  (Classificazione dei Comuni). 1. I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione del servizio di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge [...]
Art. 7.  (Qualifiche funzionali). 1. Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi
Art. 8.  (Requisiti per l' ammissione ai concorsi e loro articolazione). 1. L'assunzione del personale per la Polizia Municipale avviene esclusivamente per concorso.
Art. 9.  (Professionalità degli operatori della Polizia Municipale). 1. A tutti gli operatori della Polizia Municipale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o di [...]
Art. 10.  (Formazione ed aggiornamento professionale). 1. La Regione, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 6, 2° comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more dell'istituzione della Scuola [...]
Art. 11.  (Forme associative ed incentivazione). 1. La Regione Puglia favorisce la collaborazione tra Enti locali attraverso il loro associazionismo per la gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo [...]
Art. 12.  (Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale). 1. I Comuni, nell'ambito del servizio di Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.
Art. 13.  (Le divise). 1. La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica [...]
Art. 14.  (Placca e tesserino di riconoscimento). 1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:
Art. 15.  (Gradi e distintivi di grado). 1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale. I gradi hanno una mera [...]
Art. 16.  (Mezzi operativi). 1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.
Art. 17.  (Caratteristiche dei mezzi operativi). 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato B della presente [...]
Art. 18.  (Servizi a cavallo). 1.Presso i Corpi di Polizia Municipale potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi [...]
Art. 19.  (Strumenti operativi). 1. Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Municipale e per l'esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai [...]
Art. 20.  (Frequenza apparati rice-trasmittenti). 1. La Regione promuove iniziative per l'assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Municipale per aree omogenee del [...]
Art. 21.  (Strumenti operativi innovativi). 1. Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati devono ottenere parere favorevole della Commissione [...]
Art. 22.  (Commissione tecnica). 1. Presso la Regione Puglia è istituita una Commissione tecnica per la Polizia Municipale.
Art. 23.  (Compiti della Commissione). 1. La Commissione tecnica regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
Art. 24.  (Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi). 1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell'uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli [...]
Art. 25.  (Norma transitoria). 1. I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli [...]
Art. 26.  (Norma finale). 1. Le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche dagli altri enti locali ex art. 12 L. 7 [...]


§ III.8.2 - L.R. 24 gennaio 1989, n. 2. [1]

Norme in materia di polizia locale.

 

Titolo I

NORME GENERALI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

 

Art. 1. (Istituzione del Servizio di Polizia municipale). 1. La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente Legge detta le norme generali per l'istituzione del servizio di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di Polizia Locale da parte dei Comuni e degli altri Enti Locali titolari di tali funzioni.

     2. I Comuni e gli altri Enti Locali possono organizzare un apposito servizio di Polizia Municipale o Locale, che potrà essere gestito in forma singola o associata.

 

     Art. 2. (Funzioni di Polizia Municipale). 1. La Polizia Municipale esercita, nel territorio di appartenenza, le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonchè le funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.

     2. Può esercitare, altresì, le funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni.

 

     Art. 3. (Esercizio delle funzioni di Polizia locale). 1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di cui al precedente art. 1, che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del servizio o attraverso i Corpi di Polizia Municipale, ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.

 

     Art. 4. (Regolamenti Comunali). 1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, che hanno già provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il regolamento di cui all'art. 4 della L. 7/3/1986, n. 65, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli Enti, invece, che non vi hanno provveduto possono organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra entro 180 giorni dall'avvenuta organizzazione del servizio.

     3. Entro lo stesso termine, i Comuni che, ai sensi dell'art. 7 della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia Municipale adottano i relativi regolamenti sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento e organizzazione del Corpo.

     4. Il regolamento sull'ordinamento ed organizzazione del Corpo potrà contenere specifiche disposizioni concernenti l'adempimento delle funzioni in materia di protezione civile.

     5. Nel caso di costituzione di associazione, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma, fissandone i contenuti essenziali.

     6. Qualora l'Ente non ottemperi alla previsione di cui al 10 comma del presente articolo, si provvederà ai sensi dell'art. 34 della L.R. 4/5/85, n. 25.

 

     Art. 5. (Articolazione del servizio). 1. Il servizio di Polizia Municipale può essere articolato in più nuclei operativi secondo le modalità ed in base alla classificazione dei Comuni di cui all'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 6. (Classificazione dei Comuni). 1. I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione del servizio di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29/3/1983, n. 93, sono assegnati alla classe corrispondente a quella prevista per l'assegnazione ai Comuni del Segretario comunale, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

     2. I Comuni assegnati alla classe 4ª e 3ª istituiscono il servizio di Polizia Municipale prevedendo come minimo specificatamente l'area della Polizia Municipale, che assolverà a tutte le funzioni di cui all'art. 2 della presente legge.

     3. I Comuni assegnati alla classe 2ª istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso come minimo con due nuclei dell'area di Polizia Municipale.

     4. I Comuni assegnati alla classe 1 B) istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più di due nuclei operativi.

     5. I Comuni assegnati alla classe 1 A) istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più nuclei operativi, caratterizzati dalla polifunzionalità delle attribuzioni.

     6. I Comuni assegnati alla classe 1/A "devono", gli altri Comuni "possono", istituire il servizio di Polizia, Municipale in maniera articolata tenendo conto della suddivisione del territorio in circoscrizioni o zone territoriali.

     7. La classificazione di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di gestione del servizio in forma associata; la struttura organizzativa, in tal caso, è quella prevista per il maggiore dei Comuni associati.

 

TITOLO II

PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 7. (Qualifiche funzionali). 1. Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi

degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali, articolate in diverse qualifiche in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'ente.

 

     Art. 8. (Requisiti per l' ammissione ai concorsi e loro articolazione). 1. L'assunzione del personale per la Polizia Municipale avviene esclusivamente per concorso.

     2. Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti organici dei singoli Enti.

     3. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:

- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;

- idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso le strutture della U.S.L. competente per territorio.

     4. Gli stessi regolamenti possono prevedere, prima dell'espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico-attitudinale eseguita a cura dell'Istituto

di Psicologia dell'Università degli Studi di

Bari.

     5. I regolamenti devono altresì prevedere parità di mansione e di condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

     6. i concorsi devono essere articolati in almeno due prove scritte, di cui una di natura tecnico-professionale, ed una prova orale.

 

     Art. 9. (Professionalità degli operatori della Polizia Municipale). 1. A tutti gli operatori della Polizia Municipale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o di specifica qualificazione professionale, di una professionalità finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio.

 

     Art. 10. (Formazione ed aggiornamento professionale). 1. La Regione, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 6, 2° comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more dell'istituzione della Scuola regionale di Polizia Locale, cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di Polizia Municipale con le modalità previste dalla legge regionale 1/1/74, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione.

     2. L'organizzazione e la gestione della formazione e

dell'aggiornamento professionale di cui al comma precedente rientrano nelle competenze del Settore Enti Locali.

     3. Le Amministrazioni devono garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.

     4. Alla fine dei corsi verrà rilasciato:

- per gli operatori in servizio, diploma che costituirà titolo da valutare

ai fini dell'avanzamento nella carriera;

- per gli ufficiali e sottoufficiali, attestato che costituirà requisito

necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella

carriera;

- per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà titolo da valutare per

la partecipazione agli appositi concorsi banditi dagli Enti locali.

     5. Ai sensi della normativa di recepimento degli accordi sindacali, gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazione professionale e l'arricchimento professionale.

 

TITOLO III

ASSOCIAZIONISMO - INCENTIVAZIONE

 

     Art. 11. (Forme associative ed incentivazione). 1. La Regione Puglia favorisce la collaborazione tra Enti locali attraverso il loro associazionismo per la gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati.

     2. A tal fine, può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonché l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.

     3. Tali forme di collaborazione sono incentivate, ai fini del potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le modalità di cui alla L.R. 6/6/80,- n. 61, elevando la percentuale di contribuzione al 100% delle spese effettivamente sostenute, e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale). 1. I Comuni, nell'ambito del servizio di Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.

     2. la gestione di tale servizio potrà avvenire in forma singola, associata, secondo norme regolamentari da approvarsi dai competenti organi comunali.

     3. Qualora venga istituito il Nucleo di Polizia Rurale, con gestione in forma singola o associata, la Regione provvederà a rimborsare alle Amministrazioni interessate gli oneri documentati derivanti dalle spese di primo impianto e concederà contributi in conto capitale, pari al 100% del costo delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

     4. Per gli anni successivi la concessione di contributi sarà assoggettata alla disciplina prevista dalla L.R. 6.6.80, n. 61.

     5. Le incentivazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che sia comunque presentata, tenuto conto delle esigenze della popolazione rurale, dell'ampiezza e conformazione del territorio, della consistenza delle attività economiche che si svolgono nelle campagne, una relazione tecnico-amministrativa, approvata dagli organi competenti, circa le modalità dello svolgimento del servizio, con un prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.

 

TITOLO IV

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

 

          Art. 13. (Le divise). 1. La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

     2. Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge.

     3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

     4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo.

 

     Art. 14. (Placca e tesserino di riconoscimento). 1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:

a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di

mm. 100 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta "Polizia Municipale" (segue il nome del Comune stesso) e recante, altresì, il numero di matricola del personale; viene applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme;

b) tesserino di riconoscimento in metallo con foto e scritte a fuoco, delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta "Polizia Municipale", numero di matricola, grado e dati anagrafici.

Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di agente di P.S., data di rilascio;

c) nei Comuni ove esistono più Nuclei Operativi, gli operatori indossano sull'avambraccio sinistro un distintivo di

specialità, delle dimensioni di cm. 8 di altezza X cm. 5 di larghezza.

 

     Art. 15. (Gradi e distintivi di grado). 1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico;

vengono determinati, per il Comandante e gli Ufficiali, dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell'art. 6 della presente legge, per i Sottoufficiali dall'anzianità di

servizio avente come riferimento analogico la Legge 22/11/73, n. 872.

     2. Nei Comuni di classe 1/A il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Colonnello;

nei comuni di classe 1/B capoluoghi di provincia il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello; nei comuni di classe 1/B non capoluoghi di provincia il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Maggiore; nei comuni di classe 2ª il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Capitano nei comuni di classe 3ª e 4ª il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di tenente;

il Vice Comandante, ove previsto, riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante;

gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi inferiori a quello del vice-comandante così come andrà a determinare il regolamento comunale ex art. 7 L. 7/3/86, n. 65.

     3. I singoli distintivi di grado sono costituiti da stelle dorate con sei punte e torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.

     4. Il Comandante deve indossare i gradi, con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.

     5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguenti gradi e relativi distintivi:

a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con  20 anni complessivi di servizio;

b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10 anni complessivi di servizio; c) Maresciallo ordinario: al sottoufficiale di prima nomina e comunque nei primi tre anni di attività di servizio in tale ruolo.

     6. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da fascetta piatta argentata con barrette equivalenti ai gradi per il berretto.

 

TITOLO V

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 16. (Mezzi operativi). 1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.

     2. Per determinate attività o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri attrezzi, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia.

     3. I Servizi o i Corpi di Polizia Municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

     4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività.

 

     Art. 17. (Caratteristiche dei mezzi operativi). 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato B della presente legge.

 

     Art. 18. (Servizi a cavallo). 1.Presso i Corpi di Polizia Municipale potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza.

     2. I cavalli per l'espletamento del servizio potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.

 

     Art. 19. (Strumenti operativi). 1. Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Municipale e per l'esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle Amministrazioni, tutti i Servizi e/o Corpi di Polizia Municipale devono essere dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e potenziamento è incentivato ai sensi e con le modalità di cui alla L.R. 6/6/80, n. 61.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di protezione civile di cui al precedente art. 2, i Comuni possono richiedere contributi finalizzati all'acquisto di particolari attrezzature necessarie all'attività di previsione, prevenzione e soccorso.

     3. La Regione provvederà utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell'ambito delle risorse destinate alla Protezione civile.

 

     Art. 20. (Frequenza apparati rice-trasmittenti). 1. La Regione promuove iniziative per l'assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Municipale per aree omogenee del territorio.

 

     Art. 21. (Strumenti operativi innovativi). 1. Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati devono ottenere parere favorevole della Commissione tecnica prevista al Titolo VI della presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Commissione tecnica). 1. Presso la Regione Puglia è istituita una Commissione tecnica per la Polizia Municipale.

     2. Detta Commissione è presieduta dall'Assessore regionale pro-tempore competente per materia o, su delega, dal Dirigente Coordinatore del Settore Enti locali ed è composta:

dal Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile o suo delegato; da cinque esperti designati dall'Assessore pro-tempore agli Enti Locali, di cui almeno tre devono essere appartenenti alla categoria dei Comandanti di Corpi della Polizia Municipale della Regione; da tre rappresentanti sindacali esperti in materia di polizia locale designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli appartenenti alla Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che siano derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente dell'Ufficio Polizia Municipale, con funzioni di segretario.

     3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio regionale.

     4. Ad assi spettano il gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai sensi della L.R. 12/4/81, n. 45.

     5. La Commissione si riunisce validamente con almeno la metà dei suoi componenti.

 

     Art. 23. (Compiti della Commissione). 1. La Commissione tecnica regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

     2. In particolare, essa ha il compito di:

- suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia Municipale;

- formulare proposte e suggerire iniziative atte a favorire la uniformità

nell'applicazione della normativa in materia di polizia municipale;

- esprimere parere sull'adozione di strumenti operativi tecnologicamente

avanzati di cui all'art. 22, nonché sulle eventuali variazioni di cui

all'art. 24 della presente legge;

- formulare proposte per la formazione, l'aggiornamento ed il miglioramento

professionale degli addetti;

- proporre opportune iniziative per incontri, scambi con le altre realtà

nazionali ed europee nell'ambito della Polizia Municipale.

     3. La struttura organizzativa regionale con competenza in materia di Polizia Municipale svolge i compiti di supporto tecnico ed amministrativo all'attività del Comitato.

 

     Art. 24. (Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi). 1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell'uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono approvate con legge regionale sentita l'apposita Commissione tecnica regionale.

 

     Art. 25. (Norma transitoria). 1. I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26. (Norma finale). 1. Le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche dagli altri enti locali ex art. 12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

 

 

Allegato A

 

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

 

Divisa Maschile

- Copricapo: berretto rigido con visiera confezionato con fregio del

Comune, in canottiglia oro con foderina bianca intercambiabile;

- Giacca: bleu scuro - quattro bottoni tipo oro, quattro tasche sovrapposte

con piegone e pattina, di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde

laterali - Spacco posteriore - spalline fermate da bottone metallico -

distintivi di grado sulle spalline, o stemma del Comune - Alamari;

- Pantaloni: bleu scuro stesso tessuto della giacca;

- Camicia: bianca - manica lunga - modello classico;

- Cravatta: bleu;

- Calze:bleu;

- Scarpe: nere;

- Imp.le: Bleu scuro corto e/o lungo con cappuccio intercambiabile - con

spalline - distintivi di grado sulle spalline o stemma del Comune;

- Fischietto: con catena in metallo;

- Borsello: bianco;

- Cinturone: bianco;

- Guanti: bianchi:

- Cappotto: bleu scuro - con spalline - modello classico - sei bottoni -

doppio petto - distintivi di grado sulle spalline o stemma del Comune.

 

Divisa Femminile

Varianti rispetto a divisa maschile:

- gonna: bleu scuro;

- calze: color carne;

- scarpe: nere con tacco non superiore a cm 4 e/o stivali con mezzo tacco;

- copricapo: bustina base bleu scuro tetto bianco;

- cappotto: mantella bleu scuro.

 

Motociclisti (uomo donna)

Varianti rispetto a divisa appiedati:

- pantaloni cavallerizza colore bleu scuro dello stesso tessuto della

giacca;

- guantoni pelle nera con riporti bianchi rifrangenti;

- stivaloni tipo polstrada;

- casco bianco omologato;

- manicotti rifrangenti;

- spallaccio con cinturone e borsello;

- impermeabile nero completo da motociclista - con busta custodia;

- panciera elastica da motociclista;

- maglione bleu scuro (solo periodo invernale);

- giubbotto bleu scuro in pelle per motorizzati.

 

Divisa Estiva

nel periodo estivo, la divisa può essere indossata:

1) senza giacca;

2) con camicia bianca due taschini con pattine e spalline intercambiabili,

manica corta o lunga, pettorina senza cravatta, con tubolari bleu, con

distintivi di grado o stemma del Comune, cordellino portafischietti bleu.

Copricapo (particolari)

Per Ufficiali: (Maggiore - Ten. Col. - Col.) completo di cordoncino oro e

barrette equivalente ai gradi simbolici;

Per Ufficiali: (sot. ten. - Ten. - Cap.) completo da fascetta oro e

barretta equivalente ai gradi;

Per Sott.li: completo da fascetta argentata e barrette equivalenti ai

gradi.

 

Divisa di Gala

- Giacca: bianca con quattro bottoni in oro - alamari in cannottiglia oro -

senza spalline - senza tasche applicate - due tasche tagliate alle falde

laterali - taglio diritto senza spacchi - distintivi riportati sulla manica

a 5 cm dal bordo:

per il grado simbolico di Sot. Ten. una barretta orizzontale di cm 7 in

cannottiglia oro;

per il grado simbolico di Tenente 2 barrette orizzontali, ciascuna di cm 7

in cannottiglia oro;

per il grado simbolico di Capitano 3 barrette orizzontali, ciascuna da cm

7, in cannottiglia oro;

per il grado simbolico di Maggiore greca di cm 7 X 1 e una barretta di cm

0,3 in cannottiglia oro;

per il grado simbolico di Ten. Col. greca cm 7 X 1 e due barrette di cm 0,3

in cannottiglia oro;

per il grado simbolico di Colonnello greca di cm 7 X 1 e tre barrette di cm

0,3 in cannottiglia oro;

per il grado simbolico di Maresciallo una barretta in cannottiglia argento

posta sulla manica a 10 cm dalla spallina;

per il grado simbolico di Maresciallo Capo due barrette come sopra;

per il grado simbolico di Maresciallo Maggiore tre barrette come innanzi

descritte;

- altri effetti eguali alla divisa appiedati;

 

Divisa di Rappresentanza

- Casco bianco con stemma del Comune - Guanti bianchi - cinturone bianco -

cordellino tipo oro;

- altri effetti uguali alla divisa appiedati.

 

Grande Uniforme

- E' consentito alle Amministrazioni Comunali di fornire agli addetti alla

P.M., grandi uniformi, purché queste riproducenti, mediante documentazione,

divisa storica della fondazione del Corpo.

 

 

Allegato B

 

CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

 

Autoveicoli

     Colore bleu scuro con banda laterale bianca a tutta fiancata, in cui viene riportato lo stemma del Comune seguito dalla scritta, in bleu, «POLIZIA MUNICIPALE».Nella parte posteriore, a sinistra la scritta del Comune e a destra la scritta «POLIZIA MUNICIPALE».

     Sul tetto verrà sistemato un monoblocco di colore bleu costituito da sirena bitonale, antenna radio e lucciola lampeggiante;

     Sul vetro del lunotto posteriore dovrà essere riportato il numero telefonico del "Pronto Intervento".

     Tutti gli autoveicoli dovranno essere muniti di apparato radio ricetrasmittente.

     Analogo segnalamento ed indicazioni dovranno essere usati per gli altri autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale.

 

Motoveicoli

     I motoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale avranno la cilindrata non inferiore ai 500 c.c..

     Possono essere previste dotazioni di motocicli di cilindrata inferiore per particolari servizi di collegamento, così come ciclomotori per i servizi amministrativi di informazione e notifiche.

 

Ciclomotori

     Colore azzurro carico, parabrezza con la scritta «POLIZIA MUNICIPALE» e numero di servizio del "mezzo" sul lato sinistro rispetto al posto di guida.

 

Motocicli

     Colore azzurro carico, parafanghi bianchi, cassonetti posteriori a strisce orizzontali bianco, azzurro carico (tre strisce azzurre e due bianche).

     Sulla parte bianca, in due righe, la scritta «POLIZIA MUNICIPALE»

 

Parabrezza bianco  con scritta «POLIZIA MUNICIPALE».

     I motocicli dovranno essere tutti dotati di sistema sonoro e visivo di allarme ed al 50% equipaggiati con apparati ricetrasmittenti.

 

Velocipedi

     Colore azzurro carico.

     Saranno individuate con targhetta a telaio, posto all'angolo anteriore sotto il manubrio, con la scritta «POLIZIA MUNICIPALE» azzurra sul fondo bianco e con eventuale numero di servizio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 37.