§ III.2.R/23 - R.R. 10 febbraio 2010, n. 7.
Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/02/2010
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 32 “Criteri per la definizione delle tariffe dei servizi”
Art. 2.  Modifiche all’art. 58 “Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili”
Art. 3.  Modifiche all’art. 59 “Residenza sociale assistenziale per diversamente abili”
Art. 4.  Modifiche all’art. 66 “Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani”
Art. 5.  Modifiche all’art. 67 “Residenza sociale assistenziale per anziani”
Art. 6.  Art. 60 ter “Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza”
Art. 7.  Modifiche all’art. 70 “Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali”
Art. 8.  Modifiche all’art. 88 “Servizio di assistenza domiciliare integrata”
Art. 9.  Modifiche all’art. 92 “Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili”
Art. 10.  Modifiche all’art. 89 “Ludoteca”
Art. 11.  Modifiche all’art. 104
Art. 12.  Modifiche all’art. 105 “Centro aperto polivalente per diversamente abili”
Art. 13.  Modifiche all’art. 106


§ III.2.R/23 - R.R. 10 febbraio 2010, n. 7.

Modifiche al Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia.

(B.U. 10 febbraio 2010, n. 27)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. 10 luglio 2006, n. 19;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 9 febbraio 2010 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all’art. 32 “Criteri per la definizione delle tariffe dei servizi”

1. Il comma 3, lett. b dell’art. 32 è così sostituito:

“b) una riduzione della tariffa di riferimento regionale, da corrispondere in relazione a specifiche economie di scala nonché a specifiche condizioni di complementarietà di un servizio con altri servizi e prestazioni garantiti dall’Ambito.”

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 58 “Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili”

1. Il comma 1 dell’art. 58 è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:

il punto “RSSA di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole (…) con servizio igienico per portatori di handicap” è eliminato.

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 59 “Residenza sociale assistenziale per diversamente abili”

1. Il comma 1 dell’art. 59 è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:

il punto “Residenza sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole (…) che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 ospiti” è eliminato.

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 66 “Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani”

1. Il comma 1 dell’art. 66 è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:

il punto “RSSA di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole (…) con servizio igienico per portatori di handicap” è eliminato.

 

     Art. 5. Modifiche all’art. 67 “Residenza sociale assistenziale per anziani”

2. Il comma 1 dell’art. 67 è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:

il punto “Residenza sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole (…) che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 ospiti” è eliminato.

 

     Art. 6. Art. 60 ter “Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza”

1. Dopo l’art. 60 bis è aggiunto il seguente articolo 60 ter “Centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer:

 

“Art. 60 ter. (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)

1. Il Centro diurno integrato per le demenze deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni Descrizione e standard

 

Tipologia e carattere;

destinatari Il centro diurno demenze è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata all’accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata.

Il centro è destinato a soggetti affetti da demenza associata o meno a disturbi del comportamento, non affetti da gravi deficit motori, gestibili in regime di semiresidenzialità, capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così come definito dal rispettivo Piano assistenziale individualizzato (PAI).

Non possono essere accolti nel Centro le seguenti tipologie di utenti:

- malattia psichiatrica (es. schizofrenia, …)

- demenza di grado avanzato, tale da non consentire il ciclo semiresidenziale di assistenza e le tipologie di prestazioni ivi erogabili

- disturbi del comportamento di entità tale da compromettere lo svolgimento delle attività del Centro.

 

Ricettività Il Centro è strutturato per una capacità ricettiva massima di n. 30 utenti. Per strutture specializzate per l’accoglienza di specifiche patologie, il Centro può essere strutturato su una capacità ricettiva massima di n. 15 ospiti, adeguando proporzionalmente gli standard strutturali e organizzativi.

 

Prestazioni Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà variare da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni a settimana, in base a quanto definito nel PAI.

Finalità complessive del Centro sono le seguenti:

- controllare/contenere il processo di deterioramento cognitivo ed i disturbi del comportamento;

- mantenere il più a lungo possibile le capacità funzionali e socio relazionali;

- consentire il mantenimento dei soggetti a domicilio, ritardandone il ricovero in strutture residenziali;

- aiutare la famiglia a comprendere l’evoluzione cronica della malattia e supportare il care giver rispetto alle attiivtà del Centro;

- garantire il dialogo e la collaborazione con gli altri servizi sanitari e sociosanitari della rete.

Il centro deve, in ogni caso, organizzare:

- servizio di accoglienza

- attività di cura e assistenza alla persona

- servizio medico e infermieristico

- attività di terapia occupazionale

- attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia di riorientamento alla realtà - ROT, training procedurale)

- attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia, ecc..)

- attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia della validazione, pet-therapy, psicoterapia di supporto)

- strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per l’utilizzo dei presidi di sicurezza

- socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, religiose

- servizio pasti

- servizio trasporto da e per l’abitazione propria.

Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Si accede al Centro mediante la seguente procedura:

- la UVA - Unità di Valutazione Alzheimer e gli altri servizi ospedalieri e territoriali specialistici (neurologici, psichiatrici, geriatrici) esprimono la diagnosi di demenza;

- gli stessi servizi formulano la richiesta di accesso, in uno con l’istanza dei familiari o del tutore, al Direttore di Distretto sociosanitario;

- il Direttore di Distretto attiva la UVM che elabora la SVAMA del caso per l’accesso al Centro;

- la UVM con l’equipe del Centro elaborano il PAI e lo verificano periodicamente.

Visti gli obiettivi e le attività del Centro, la quota di compartecipazione del SSR al pagamento della retta giornaliera pro utente è pari al 50% del totale.

 

Personale Medico specialista (geriatra/neurologo) per almeno 8 ore settimanali;

Educatori professionali in numero di 4 per 30 ospiti e per 36 ore settimanali;

Psicologo per almeno 18 ore settimanali;

Fisioterapista per almeno 12 ore settimanali;

Infermiere per almeno 12 ore settimanali, per gli interventi di competenza, secondo le necessità degli utenti indicate nel PAI. Tale figura deve essere fornita dai servizi territoriali del Distretto sociosanitario di riferimento o dalle strutture residenziali sociosanitarie presso cui è allocato il Centro;

Operatori sociosanitari (OSS) in numero di 4 per 30 ospiti per 36 ore settimanali.

Il coordinatore della struttura è individuato tra le figure sociosanitarie del Centro.

 

Modulo

abitativo Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.

La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento

- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;

- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze;

- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

- spazio amministrativo;

- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;

- servizi igienici attrezzati:

- 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;

- 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.

- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

 

     Art. 7. Modifiche all’art. 70 “Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali”

1. L’art. 70 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è così sostituito:

 

“Articolo 70 (Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali)

1. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni Descrizione e standard

 

Tipologia e carattere;

destinatari La casa per la vita è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario a bassa o media intensità assistenziale sanitaria.

La struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, prive di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

 

Ricettività Fino a 4 ospiti per ciascun modulo abitativo, e fino ad un massimo di quattro moduli abitativi per struttura.

 

Prestazioni La casa per la vita è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative proprie della casa famiglia o del gruppo appartamento, orientate al modello comunitario. L’attività e gli interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.

Qualora il progetto personalizzato definito dalla UVM preveda la erogazione di prestazioni terapeutiche e socioriabilitative per gli ospiti con problemi psichiatrici le ASL definiscono apposite intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura pari al 70% del costo complessivo per giornata di permanenza dell’utente, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1C del DPCM del 29.11.20011, come previsto dalla

1 In questo caso le strutture devono essere accreditate dal Servizio Sanitario Regionale.

L.R. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010.Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (media intensità assistenziale).

Per gli utenti con problematiche psicosociali non gravi, che necessitano di bassa intensità assistenziale sanitaria, le ASL possono definire intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura non superiore al 40% del costo complessivo per giornata di permanenza dell’utente, come previsto dalla L.R. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010 (bassa intensità assistenziale).

 

Personale • Strutture a bassa intensità assistenziale:

Almeno un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e un educatore professionale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali.

Per l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 16 utenti per 36 hh settimanali per ciascun turno, incluso il turno notturno.

 

• Strutture a media intensità assistenziale:

Almeno un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e tre educatore professionale ogni 16 utenti per 36 hh settimanali.

Per l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 8 utenti per 36 hh settimanali; per la copertura del turno notturno n. 2 figure con qualifica di OSS per 16 utenti.

Può essere prevista, nelle strutture a media intensità assistenziale la presenza di una unità di personale ausiliario (addetto alle pulizie, cuoco) laddove per la tipologia degli utenti accolti non fosse possibile mettere a valore l’apporto diretto di lavoro quotidiano degli utenti per la cura personale e la gestione domestica della casa.

 

Modulo abitativo La casa per la vita deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria e l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.

La struttura può essere articolata in un numero massimo di 4 moduli abitativi.

Ciascun modulo abitativo è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte complessivamente non inferiore a mq. 14 e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici, con dotazione completa e funzionante (vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia) ogni tre ospiti. Il servizio igienico previsto deve possedere il requisito della adattabilità (ex legge n. 13/1989).

Gli spazi collettivi, ovvero destinati alla socializzazione: cucina, sala pranzo - sala TV, spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative possono essere spazi comuni ai moduli abitativi dell’intera struttura.

 

     Art. 8. Modifiche all’art. 88 “Servizio di assistenza domiciliare integrata”

1. Il comma 1 dell’art. 88, relativamente alla voce “Personale” è così modificato:

Dopo le parole “Figure professionali di assistenza alla persona” si aggiungano le parole: “con il titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS), …”.

Alla fine del primo periodo aggiungere: “Per i servizi già attivi, l’eventuale personale per l’assistenza alla persona già impiegato con qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro i termini concessi per l’adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente regolamento”.

 

     Art. 9. Modifiche all’art. 92 “Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili”

1. Il comma 1 dell’art. 92, relativamente alla voce “Personale” è così modificato:

Dopo le parole “Le équipes sono coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza” si aggiungano le parole: “alla persona con il titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Alla fine del primo periodo aggiungere: “Per i servizi già attivi, l’eventuale personale per l’assistenza alla persona già impiegato con qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro i termini concessi per l’adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente regolamento”.

 

     Art. 10. Modifiche all’art. 89 “Ludoteca”

1. Il comma 1 dell’art. 89, relativamente alla voce “Tipologia/carattere” è così modificato, sostituendo il secondo capoverso:

 

Tipologia/ Carattere

Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di 100 mq destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per servizi igienici, non può superare i 20 bambini. In presenza di superfici maggiori, la capacità della struttura può crescere proporzionalmente. In presenza di superfici minori la capacità di struttura può essere ridotta proporzionalmente nella misura di 1 utente ogni 5 mq, fino ad un valore minimo di 80 mq e 16 utenti e fino ad un valore massimo di 300 mq e 60 utenti.

Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di “ludobus”, o in altro modo denominato, svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.

 

     Art. 11. Modifiche all’art. 104

“Centro aperto polivalente per minori”

1. Il comma 1 dell’art. 104, relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così modificato:

 

Modulo abitativo La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie complessivamente non inferiore a 125 mq. ogni 25 utenti. Tale superficie deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5 mq per utente aggiuntivo, fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle attività previste.

Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale.

 

     Art. 12. Modifiche all’art. 105 “Centro aperto polivalente per diversamente abili”

1. Il comma 1 dell’art. 105, relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così modificato:

 

Modulo abitativo La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie complessivamente non inferiore a 125 mq. ogni 25 utenti. Tale superficie deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5 mq per utente aggiuntivo, fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle attività previste.

Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, attrezzati per la non autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio igienico riservato al personale.

Tutti i servizi e gli spazi devono essere dotati della massima accessibilità.

 

     Art. 13. Modifiche all’art. 106

“Centro aperto polivalente per anziani”

1. Il comma 1 dell’art. 106, relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così modificato:

 

Modulo abitativo La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie complessivamente non inferiore a 100 mq. ogni 30 utenti. Tale superficie deve essere incrementata proporzionalmente, fino ad un massimo di 120 utenti per una superficie di 400 mq e al netto della superficie destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle attività previste.

Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, attrezzati per la non autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio igienico riservato al personale.

Tutti i servizi e gli spazi devono essere dotati della massima accessibilità.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.