§ III.2.49 - L.R. 18 dicembre 2007, n. 39.
Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:18/12/2007
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (FINALITÀ E OGGETTO)
Art. 2.  (DEFINIZIONE)
Art. 3.  (ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)
Art. 4.  (MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO)
Art. 5.  (REVISIONE PERIODICA E CANCELLAZIONE)
Art. 6.  (OSSERVATORIO REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONISMO)
Art. 7.  (ATTIVITÀ DI CONTROLLO)
Art. 8.  (CONVENZIONI)
Art. 9.  (NORMA FINANZIARIA)


§ III.2.49 - L.R. 18 dicembre 2007, n. 39.

Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)

(B.U. 19 dicembre 2007, n. 181)

 

Art. 1. (FINALITÀ E OGGETTO)

1. La Regione Puglia promuove l’associazionismo, quale espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l’autonomia, sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva.

 

2. La presente legge, nell’ambito dei principi e criteri fondamentali della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), regolamenta i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e prevede l’incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le forme di partecipazione delle stesse alla programmazione regionale.

 

     Art. 2. (DEFINIZIONE)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, così come previsto dall’articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività.

 

2. Le associazioni di cui alla presente legge perseguono interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti:

 

a) sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;

 

b) promozione e sostegno dell’esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;

 

c) affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della cooperazione;

 

d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;

 

e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;

 

f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;

 

g) sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.

 

3. Le associazioni di promozione sociale, per il perseguimento degli scopi sociali, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita. Possono, inoltre, avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Sono considerate di rilievo regionale le associazioni di promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale e abbiano una o più articolazioni territoriali sul territorio regionale, nonché le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in modo continuativo in almeno due province della regione.

 

     Art. 3. (ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

1. E’ istituito presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia il registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato registro, in attuazione dell’articolo 7 della l. 383/2000, cui possono iscriversi i soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale.

 

2. Le domande di iscrizione delle articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale sono presentate direttamente alla Regione Puglia per l’automatica iscrizione nel registro regionale, secondo quanto disposto all’articolo 4.

 

3. Le domande di iscrizione al registro delle associazioni operanti solo sul territorio regionale sono presentate al comune sede legale dell’associazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 4. Il comune accerta il possesso dei requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare con determina dirigenziale o del responsabile del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, e lo trasmette alla Regione Puglia entro i successivi dieci giorni.

 

4. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti e alle procedure fissate dall’articolo 4, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l’atto di iscrizione si intende respinto.

 

     Art. 4. (MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO)

1. Le articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, nonché le associazioni operanti solo sul territorio regionale, richiedono l’iscrizione nel registro regionale presentando formale domanda, rispettivamente alla Regione e al comune ove ha sede legale l’associazione, da redigere in carta semplice dal legale rappresentante dell’associazione sul territorio regionale, corredata della seguente documentazione:

 

a) atto costitutivo;

 

b) statuto, che indichi denominazione, sede legale, attribuzione della rappresentanza legale, assenza di fini di lucro intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali, democraticità dell’ordinamento interno, criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati, loro diritti e doveri, obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi, modalità di scioglimento dell’associazione e obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale;

 

c) relazione sulle attività prevalenti dell’associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;

 

d) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l’indicazione dell’indirizzo presso cui è depositato l’elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell’associazione;

 

e) documento rilasciato dalla direzione nazionale dell’associazione che attesti l’avvenuta iscrizione nel registro nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie articolazioni sul territorio regionale, con l’indicazione della data di avvenuta iscrizione.

 

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte delle associazioni nazionali aventi articolazioni territoriali in Puglia, la Regione avvia l’istruttoria della stessa e, ove non siano rilevate difformità rispetto alle norme nazionali e regionali, dispone l’iscrizione nel registro regionale, che deve in ogni caso avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Tale termine è sospeso una sola vota in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi aggiuntivi richiesti.

 

3. Il comune ove ha sede legale un’associazione a carattere regionale o locale trasmette il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti al comma 1, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l’atto di iscrizione si intende respinto.

 

4. L’iscrizione al registro regionale è disposta con atto del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a carattere nazionale.

 

5. In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell’associazione, questa è tenuta a comunicarle al comune in cui ha sede legale, con comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell’iscrizione nel registro regionale. Il comune dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei requisiti e ne dà comunicazione alla Regione.

 

6. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all’iscrizione, il comune adotta conseguente formale provvedimento nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, trasmettendone, entro trenta giorni dalla data della verifica ispettiva, copia alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali - per la cancellazione dal registro.

     Art. 5. (REVISIONE PERIODICA E CANCELLAZIONE)

1. I comuni, entro il mese di giugno di ogni anno, verificano la permanenza del possesso dei requisiti da parte delle associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l’esito alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali.

 

2. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all’iscrizione, si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 6.

 

3. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del provvedimento comunale, dispone la cancellazione dal registro.

 

     Art. 6. (OSSERVATORIO REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONISMO)

1. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), è istituita un’apposita sezione dedicata all’associazionismo di promozione sociale, che opera con il concorso stabile di un organismo di rappresentanza dell’associazionismo composto da:

 

a) il dirigente del Settore cittadinanza attiva, o suo delegato;

 

b) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali;

 

c) due esperti nominati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alla trasparenza e cittadinanza attiva;

 

d) sette rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, indicate secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

 

Per i componenti di cui alle lettere c) e d) non è previsto alcun compenso. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente incaricato dal dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali.

 

2. La sezione dedicata all’associazionismo di promozione sociale, in seno all’Osservatorio regionale delle politiche sociali, si riunisce almeno ogni novanta giorni e ha i seguenti compiti:

 

a) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;

 

b) promuovere studi e ricerche sull’associazionismo di promozione sociale e favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche;

 

c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento sullo svolgimento delle attività associative a sostegno dello sviluppo della democrazia partecipata;

 

d) valutare l’applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale.

 

3. Ai componenti dell’Osservatorio esterni all’amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze) e successive modificazioni.

 

4. La Regione con la legge di bilancio annuale individua le risorse da destinare alle attività dell’Osservatorio.

 

     Art. 7. (ATTIVITÀ DI CONTROLLO)

1. La Regione e i comuni possono disporre controlli e ispezioni secondo le modalità fissate nel regolamento regionale.

 

2. L’attività di controllo è finalizzata in particolare a verificare che:

 

a) le attività di cui all’articolo 2 siano svolte senza finalità di lucro;

 

b) gli aderenti alle associazioni di promozione sociale siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività nonché per la responsabilità civile presso terzi;

 

c) le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale conservino la documentazione relativa alle entrate prevista dall’articolo 4 della l. 383/2000;

 

d) le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa siano tenute regolarmente.

 

3. Le associazioni di promozione sociale hanno l’obbligo di mettere a disposizione del personale incaricato dell’effettuazione del controllo tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

 

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti dal personale incaricato del controllo e dal legale rappresentante dell’associazione, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni; uno degli originali del verbale rimane presso l’associazione, un altro è trasmesso alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - e il terzo è trasmesso al comune di competenza per i conseguenti provvedimenti.

 

5. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, il comune competente adotta formale provvedimento per la cancellazione dal registro regionale e lo trasmette alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - per i conseguenti adempimenti.

 

     Art. 8. (CONVENZIONI)

1. Le convenzioni previste dall’articolo 30 della l. 383/2000, nell’ambito degli obiettivi fissati nel piano regionale delle politiche sociali e nei piani di zona, possono essere stipulate con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale da almeno un anno.

 

2. I rapporti fra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli articoli 19 e 56 della l.r. 19/2006.

 

     Art. 9. (NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri della presente legge connessi alle attività previste si fa fronte nei limiti dello stanziamento di cui all’apposito capitolo da istituirsi a seguito del riparto delle risorse del Ministero per la solidarietà sociale, di cui all’articolo 14 della l. 383/2000.

 

2. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39, è autorizzata ad approvare le conseguenti variazioni di bilancio in sede di assegnazione da parte dello Stato dei fondi di cui al comma precedente.