§ III.2.14 - L.R. 28 novembre 1983, n. 20.
Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) -  Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/11/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1.      In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell'ambito dell'attività di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell'art. 44 [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6.      Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ovvero che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari [...]
Art. 7.      Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui ha effetto l'estinzione, l'attribuzione in proprietà al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell'I.P.A.B., con vincolo di [...]
Art. 8.      Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell'articolo [...]
Art. 9.      In attuazione dell'ultimo capoverso dell'art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio- assistenziali pubblici esistenti sul territorio [...]
Art. 10.      I contributi possono essere concessi a favore delle II.PP.A.B. che realizzano attività assistenziale prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettività, a condizione che:
Art. 11.      Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale ai servizi sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalla [...]
Art. 12.      Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l'avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.
Art. 13.      I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell'inventario di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 8972, con specifica [...]
Art. 14.      Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può delegare l'Assessore regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge.
Art. 15.      In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.      Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all'art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, dovrà [...]
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).


§ III.2.14 - L.R. 28 novembre 1983, n. 20. [1]

Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) -  Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione.

 

Art. 1.

     In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell'ambito dell'attività di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell'art. 44 comma primo della legge 17 luglio 1890, n. 8972, e dell'art. 2  - secondo comma - del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell'ambito regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della legge regionale 15 marzo 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

TITOLO I

Norme di salvaguardia

 

     Art. 2. [2]

     1. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.

     3. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

     4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.

 

          Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in materia.

     Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente legge sono nulli.

TITOLO II

Norme per l'estinzione

 

     Art. 6.

     Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ovvero che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione.

     La dichiarazione di estinzione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità previste dagli artt. 3 - punto 5 e 4 punto 3 - della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

 

     Art. 7.

     Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui ha effetto l'estinzione, l'attribuzione in proprietà al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell'I.P.A.B., con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo personale.

     Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

 

     Art. 8.

     Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell'articolo precedente.

TITOLO III

Contributi regionali

 

     Art. 9.

     In attuazione dell'ultimo capoverso dell'art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio- assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

 

     Art. 10.

     I contributi possono essere concessi a favore delle II.PP.A.B. che realizzano attività assistenziale prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettività, a condizione che:

     1) assumano l'obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali

     2) abbiano approvato la pianta organica.

     Sono escluse le istituzioni che svolgano attività destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.

 

     Art. 11.

     Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale ai servizi sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalla seguente documentazione:

     - copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;

     - copia dell'ultimo consuntivo regolarmente approvato;

     - relazione analitica dalla quale risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l'attività assistenziale realizzata, il personale in servizio;

     - altra documentazione probante la necessità del finanziamento [5].

     La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio.

 

     Art. 12.

     Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l'avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.

 

     Art. 13.

     I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell'inventario di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 8972, con specifica annotazione indicante l'intervento regionale.

TITOLO IV

Norme generali

 

     Art. 14.

     Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può delegare l'Assessore regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge.

 

     Art. 15.

     In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11.

 

     Art. 16.

     Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all'art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, dovrà essere integrato dal rappresentante dell'Assessorato regionale ai Servizi Sociali.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 46 della L.R. 30 settembre 2004, n. 15.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2000, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2000, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2000, n. 15.

[5] L'art. 10 della L.R. 18 dicembre 1996, n. 27 dispone quanto segue: «Il termine di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è differito al 31 dicembre 1996».