§ III.1.126 - L.R. 16 giugno 2011, n. 10.
“Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:16/06/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1


§ III.1.126 - L.R. 16 giugno 2011, n. 10.

“Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”

(B.U. 20 giugno 2011, n. 96)

 

Art. 1. Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici), della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) sono abrogati.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1. All’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di cui agli articoli 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Gruppi consiliari di cui alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.”.

“1 ter. Con appositi provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, per le strutture di competenza, della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti regionali, sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis.”;

c) al comma 6, le parole:“Fuori dall’ipotesi prevista al comma 2” sono soppresse.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.