§ III.1.66 - L.R. 12 aprile 1995, n. 17.
Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:12/04/1995
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Puglia riconosce le allergopatie come malattie di particolare interesse.
Art. 2.      1. Ogni USL della Regione attrezza un Centro di allergologia e immunologia clinica per l'assistenza agli allergopatici.
Art. 3.      1. I centri di ciascuna USL provvedono all'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche e immunologiche.
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ III.1.66 - L.R. 12 aprile 1995, n. 17.

Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia.

(B.U. 26 aprile 1995, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La Regione Puglia riconosce le allergopatie come malattie di particolare interesse.

 

     Art. 2.

     1. Ogni USL della Regione attrezza un Centro di allergologia e immunologia clinica per l'assistenza agli allergopatici.

     2. In ciascuna Provincia è garantito il funzionamento di stazioni di rilevamento aerobiologico gestite dal Centro di allergologia della USL del capoluogo di Provincia.

     3. Nell'ambito della medicina dei servizi, i Centri di allergologia autorizzati operanti presso le USL sia in ambito ospedaliero sia in assistenza specialistica ambulatoriale continuano ad assicurare l'assistenza degli allergopatici, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 14 giugno 1994, n. 18.

 

     Art. 3.

     1. I centri di ciascuna USL provvedono all'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche e immunologiche.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e cassa, del capitolo di nuova istituzione 0781033 «Spese per la diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia, con prelievo di pari importo dal capitolo 0343020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.

     2. Per gli anni successivi si provvederà nell'ambito della programmazione sanitaria e del fondo sanitario regionale.