§ III.1.59 – L.R. 14 giugno 1994, n. 18.
Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:14/06/1994
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Ambiti territoriali).
Art. 2.  (Norme transitorie).


§ III.1.59 – L.R. 14 giugno 1994, n. 18.

Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL.

(B.U. 17 giugno 1994, n. 87).

 

Art. 1. (Ambiti territoriali).

     1. Sono istituite, a norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 12 Unità Sanitarie Locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo gli ambiti territoriali di cui all'allegato A).

     2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali sono istituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     3. Sono sedi delle Unità Sanitarie Locali i capoluoghi di Provincia. Le altre Sedi sono deliberate dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate e l'A.N.C.I. regionale, nel quadro della loro articolazione in distretti, prima dell'immissione nelle funzioni del Direttore Generale e, comunque non oltre il 30.6.94.

 

     Art. 2. (Norme transitorie).

     1. Le Unità Sanitarie Locali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse a far dala dalla immissione nelle funzioni dei Direttori Generali.

     2. Il Consiglio regionale, entro il 30.6.1994, approva la normativa relativa alle modalità organizzative, gestionali e contabili delle Aziende

- UU.SS.LL, nonché le sue articolazioni in distretti.

     3. Fino alla costituzione delle Aziende - UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere si applicano le disposizioni legislative e normative vigenti per le Unità Sanitarie Locali.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

 

ALLEGATO A [1]

 

     (Omissis)


[1] Allegato modificato dall’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 11.