§ III.1.65 – L.R. 3 aprile 1995, n. 12.
Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/04/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tutela sanitaria e vigilanza).
Art. 3.  (Anagrafe canina).
Art. 4.  (Contrassegno di riconoscimento).
Art. 5.  (Profilassi).
Art. 6.  (Recupero cani randagi).
Art. 7.  (Cane collettivo).
Art. 8.  (Canili sanitari).
Art. 9.  (Rifugi).
Art. 10.  (Gatti).
Art. 11.  (Rinuncia).
Art. 12.  (Commissione regionale).
Art. 13.  (Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali).
Art. 14.  (Attività in convenzione).
Art. 15.  (Guardie zoofile).
Art. 16.  (Contributi per il patrimonio zootecnico).
Art. 17.  (Sanzioni).
Art. 18.  (Norma finanziaria).
Art. 19.  (Norma transitoria).


§ III.1.65 – L.R. 3 aprile 1995, n. 12.

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

 

     Art. 2. (Tutela sanitaria e vigilanza).

     1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.

     2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 3. (Anagrafe canina).

     1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

     1 bis) L’anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR [1].

     2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'USL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento.

     3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

     4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

     5. L'iscrizione all'Anagrafe canine è gratuita.

 

     Art. 4. (Contrassegno di riconoscimento).

     1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.

     2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USL.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

 

     Art. 5. (Profilassi).

     1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:

     a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;

     b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;

     c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.

     2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A Tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni [2].

     3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

 

     Art. 6. (Recupero cani randagi).

     1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi.

     2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

     3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

     4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

     5. La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della Legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

 

     Art. 7. (Cane collettivo).

     1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.

     2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 672 del Codice penale.

     3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

 

     Art. 8. (Canili sanitari).

     1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art. 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.

     2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.

     3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E' fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

     4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

 

     Art. 9. (Rifugi).

     1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

     a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;

     b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.

     Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.

     2. La Giunta regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.

     3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.

     4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

     5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitali cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.

     6. I Comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

     7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

 

     Art. 10. (Gatti).

     1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

     2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.

     3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

 

     Art. 11. (Rinuncia).

     1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.

     2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.

     3. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.

 

     Art. 12. (Commissione regionale).

     1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

     2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:

     a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;

     b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;

     c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;

     d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei medici veterinari;

     e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13.

     e bis) un rappresentante individuato dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia [3].

 

     Art. 13. (Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali).

     1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

     2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

     a) copia dell'atto costitutivo;

     b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;

     c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;

     d) relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.

     3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

     4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.

     5. Il mancato rispetto dei principi generali della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente Legge comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.

     6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 14. (Attività in convenzione).

     1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

     a) costruire e gestire i rifugi per cani;

     b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;

     c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;

     d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.

     2. Le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

     2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute [4].

 

          Art. 15. (Guardie zoofile).

     1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del C.P.P., possono essere svolti da guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del t.u. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

     2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione [5].

     3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.

     4. E’ istituito presso il competente Settore dell’Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali [6].

 

     Art. 16. (Contributi per il patrimonio zootecnico).

     1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.

     2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle USL.

     3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

 

     Art. 17. (Sanzioni).

     1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

     2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire

quattrocentocinquantamila.

     3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.

     4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

     5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila.

     6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281».

 

     Art. 18. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

     2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».

     3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

 

     Art. 19. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia.

     2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.

     3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della presente legge.

     4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee [7].


[1] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[2] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 34.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[4] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all’affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1996, n. 15.