§ III.1.48 - L.R. 22 agosto 1989, n. 13 - Norme concernenti la materia
veterinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:22/08/1989
Numero:13


Sommario
Art. 1.  1. - La presente legge detta norme per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dei decreti di attuazione.
Art. 2.  (Attribuzioni della Giunta regionale). 1. - La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale in materia veterinaria.
Art. 3.  (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale). 1. - Il presidente della Giunta regionale:
Art. 4.  (Attribuzioni del Sindaco). - 1. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, adotta, in materia di igiene e sanità veterinaria, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, [...]
Art. 5.  (Attribuzioni dei Comuni). - 1. Le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle [...]
Art. 6.  (Funzioni delegate e subdelegate ai Comuni). - 1. Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unità Sanitarie Locali: a) Le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi
Art. 7.  (Attività delle Unità Sanitarie Locali in materia di veterinaria, ambiti territoriali, servizi multizonali e servizi comuni). - 1. Le Unità Sanitarie Locali esercitano le attività relative alla [...]
Art. 8.  (Presidi multizonali veterinari). - 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono istituiti Presidi Multizonali Veterinari con riferimento ad aree [...]
Art. 9.  (Attribuzioni del Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali). - 1. I provvedimenti in materia veterinaria, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla [...]
Art. 10.  (Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale). - 1. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ciascuna Unità Sanitaria Locale ovvero del raggruppamento di Unità [...]
Art. 11.  (Responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria). - 1. Il responsabile del Servizio di Igiene e assistenza veterinaria coordina le attività volte ad assicurare l'esercizio delle [...]
Art. 12.  (Organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria). - 1. Le Unità Sanitarie Locali determinano l'organico del personale dei rispettivi Servizi di Igiene, e Assistenza Veterinaria nel [...]
Art. 13.  (Attività nell'interesse dei privati). - 1. I Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria delle Unità Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e [...]
Art. 14.  (Sostituzione del veterinario provinciale e comunale). - 1. Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico, già demandati al veterinario provinciale o al veterinario comunale, nella [...]
Art. 15.  (Programmi di profilassi obbligatoria e bonifica sanitaria).
Art. 16.  (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata). - 1. L'Istituto 2ooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di [...]
Art. 17.  (Norma finale). - 1. Nei Comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali, il Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua [...]
Art. 18.  (Norma transitoria relativa alle piante organiche). - 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali, con provvedimento del Comitato di Gestione da adottarsi [...]
Art. 19.  (Norma transitoria). - 1. I dipendenti regionali di ruolo addetti, alla data del 31 dicembre 1987, agli uffici centrali e periferici del Servizio Veterinario regionale, in possesso della Laurea in [...]
Art. 20.  (Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza) - (Omissis).


§ III.1.48 - L.R. 22 agosto 1989, n. 13 - Norme concernenti la materia

veterinaria.

 

Art. 1. 1. - La presente legge detta norme per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dei decreti di attuazione.

 

     Art. 2. (Attribuzioni della Giunta regionale). 1. - La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale in materia veterinaria.

     2. In particolare, su proposta dell'assessore alla Sanità: a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare e assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia veterinaria; b) per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico- amministrativo tra i Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali e quelli centrali e periferici del Ministero della Sanità, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; c) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;

d) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con la legge 30 aprile 1976, n. 397 e con la legge 29 novembre 1971, n. 1073. Coordina e verifica, altresì, l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti e avanzi animali;

e) predispone i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;

f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192;

g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;

i) provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonchè di corsi di formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione degli Istituti universitari, dell'Istituto 2ooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle Associazioni di categoria;

l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;

m) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate di cui al successivo art. 6.

     3. La Giunta regionale assicura, altresì, il necessario coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività del patrimonio zootecnico da effettuare sulla base di piani predisposti dall'assessorato all'agricoltura.

 

     Art. 3. (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale). 1. - Il presidente della Giunta regionale:

a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più Comuni;

b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 2;

c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

     2. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all'assessore alla Sanità.

     3. L'attività istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, è svolta dagli uffici regionali, dai presidi e dai servizi delle Unità Sanitarie Locali.

     4. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai Sindaci e alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.

 

     Art. 4. (Attribuzioni del Sindaco). - 1. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, adotta, in materia di igiene e sanità veterinaria, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale, nonchè quelli relativi alle materie delegate di cui al successivo articolo 6 ed emana i provvedimenti contingibili ed urgenti.

     2. L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dal Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 5. (Attribuzioni dei Comuni). - 1. Le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unità Sanitarie Locali.

     2. Tali funzioni in particolare concernono:

a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria; b) le indagini epizoologiche su base locale e la tutela igienico- sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;

c) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;

d) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

e) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali; f) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; g) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

h) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;

i) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;

l) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali ed antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinati all'alimentazione umana;

m) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;

n) l'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da Enti pubblici o privati; o) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

p) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i Servizi di Igiene Pubblica, nella fase di somministrazione;

q) la profilassi della rabbia, la lotta al randagismo e la tenuta dell'anagrafe canina;

r) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

     3. L'Assemblea della Unità Sanitaria Locale, su proposta del Comitato di Gestione, adotta il regolamento del Servizio Veterinario sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

     4. Il regolamento deve essere adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Funzioni delegate e subdelegate ai Comuni). - 1. Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unità Sanitarie Locali: a) Le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi

   dell'art. 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e l'incremento zootecnico, nonchè di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dell'articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) le funzioni in materia di assistenza zooiatrica, demandate alla competenza regionale dall'art 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14.1.1972, n. 4;

d) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26.3.1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale e in collaborazione con il Servizio di Igiene Pubblica.

     2. Le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;

- copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni

delegate;

- ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo,

coordinamento e controllo.

     3. In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.

 

     Art. 7. (Attività delle Unità Sanitarie Locali in materia di veterinaria, ambiti territoriali, servizi multizonali e servizi comuni). - 1. Le Unità Sanitarie Locali esercitano le attività relative alla materia veterinaria di primo livello e di pronto intervento di norma nei distretti sanitari di base; le disposizioni concernenti il raggruppamento di funzioni omogenee in unico Servizio nella Unità Sanitaria Locale non si applicano per la materia veterinaria.

     2. Il Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 16 della legge 23.12.1978, n. 833, può disporre l'organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria comprendente ambiti territoriali di più Unità Sanitarie Locali, ferma in ogni caso l'uniformità delle prestazioni, anche specialistiche, in tutti i Comuni interessati.

     3. Le Unità Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni per l'esercizio di servizi comuni.

 

     Art. 8. (Presidi multizonali veterinari). - 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono istituiti Presidi Multizonali Veterinari con riferimento ad aree territoriali raggruppate fra loro e riferite a una popolazione non inferiore a 500.000 abitanti, al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche e per soddisfare particolari esigenze funzionali dei Servizi Veterinari.

     2. La Giunta regionale emana direttive per il funzionamento dei Servizi Multizonali Veterinari in conformità delle vigenti norme in materia.

     3. I Presidi Multizonali Veterinari svolgono le seguenti attività: a) profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e gestione dei canili multizonali;

b) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, ivi compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame, nei casi di epidemia;

c) raccolta e distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti per malattie infettive o altra causa o sospetti di infezione, nonchè delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano;

d) prevenzione e lotta contro le malattie esotiche, organizzazione e gestione di campi e ricoveri quarantenali destinati all'isolamento di animali in importazione;

e) vigilanza sull'assistenza veterinaria specialistica; prevenzione e cura della sterilità o dell'ipofecondità e fecondazione artificiale, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale;

f) istituzione di Osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api.

     4. I Presidi Multizonali Veterinari dipendono funzionalmente dal Servizio Veterinario delle Unità Sanitarie Locali in cui hanno sede.

     5. Responsabile del Presidio Multizonale Veterinario è un veterinario dirigente, che dipende funzionalmente al responsabile del Servizio di igiene e Assistenza Veterinaria in cui ha sede.

     6. Il responsabile del Presidio Multizonale partecipa, ove necessario, alle sedute del Comitato di Gestione e dell'Ufficio di Direzione di ciascuna delle Unità Sanitarie Locali comprese nel territorio di competenza; tale funzione potrà essere anche delegata dal responsabile del Servizio Veterinario dell'area territoriale di cui l'Unità Sanitaria Locale fa parte.

     7. La determinazione degli standards di organizzazione e del personale dei Presidi Multizonali Veterinari è demandata alla Giunta regionale in conformità del piano sanitario regionale e, in carenza, in conformità degli standards definiti con la presente legge con riferimento alle attività stabilite dal terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. (Attribuzioni del Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali). - 1. I provvedimenti in materia veterinaria, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali, o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 10. (Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale). - 1. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ciascuna Unità Sanitaria Locale ovvero del raggruppamento di Unità Sanitarie Locali costituite a norma del secondo comma del precedente art. 7 cura l'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate con la presente legge, nonchè l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse.

     2. Nei Comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali è istituito un solo Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria.

     3. Il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria si articola nelle due aree funzionali autonome di: a) «Sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali»; b) «Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale», alle quali sono preposti veterinari con la qualifica di dirigente. A ciascuna area devono essere addetti almeno un veterinario coadiutore e un collaboratore, oltre al necessario personale tecnico e amministrativo.

     4. Il personale veterinario e tecnico addetto alle funzioni di vigilanza, ispettive e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, le qualifiche di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale, secondo le procedure vigenti in materia.

 

     Art. 11. (Responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria). - 1. Il responsabile del Servizio di Igiene e assistenza veterinaria coordina le attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria secondo le direttive del Comitato di Gestione coordina il personale addetto al Servizio, propone al Sindaco o al Presidente del Comitato di Gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia veterinaria.

 

     Art. 12. (Organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria). - 1. Le Unità Sanitarie Locali determinano l'organico del personale dei rispettivi Servizi di Igiene, e Assistenza Veterinaria nel quadro delle disposizioni del piano sanitario regionale, delle disposizioni e delle indicazioni statali e regionali.

     2. E' nominato responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria il dirigente di area funzionale in possesso del maggior punteggio per titoli da valutare secondo l'articolo 52 del D.M. Sanità 30.1.1982.

     3. Il veterinario dirigente di area funzionale che non è membro dell'Ufficio di Direzione partecipa ai lavori dello stesso per le questioni concernenti la propria area.

     4. Il veterinario dirigente di ciascuna area svolge le funzioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 7.9.1984, n. 821, formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro e riferisce periodicamente al responsabile del Servizio.

     5. I veterinari coadiutori svolgono le funzioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 7.9.1984, n. 821. Nell'ambito di ciascuna area funzionale, con deliberazione del Comitato di Gestione, possono essere costituite unità operative per specifiche attività o programmi particolari cui possono essere preposti veterinari coadiutori, preferibilmente muniti di titoli specifici.

     Il titolo di specializzazione è obbligatorio per:

- la responsabilità sanitaria dei macelli pubblici e privati, dei macelli avi-cunicoli e dei lavoratori di sezionamento delle carni;

- la responsabilità sanitaria dei mercati delle carni e dei prodotti ittici.

     6. I veterinari collaboratori svolgono le funzioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 7.9.1984, n. 821. I collaboratori possono svolgere attività temporanee nell'area diversa da quella di appartenenza.

 

     Art. 13. (Attività nell'interesse dei privati). - 1. I Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria delle Unità Sanitarie Locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, in materia veterinaria, compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonchè le modalità di riscossione e la destinazione delle somme.

 

     Art. 14. (Sostituzione del veterinario provinciale e comunale). - 1. Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico, già demandati al veterinario provinciale o al veterinario comunale, nella materia di cui alla presente legge, sono attribuiti al Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale.

     2. Il responsabile del servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce il veterinario provinciale e il veterinario comunale in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni in cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente.

     La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, designa quale componente di commissioni di interesse regionale o provinciale, in sostituzione del veterinario provinciale, un dirigente di area competente del Servizio Veterinario.

 

     Art. 15. (Programmi di profilassi obbligatoria e bonifica sanitaria).

- 1. Le Unità Sanitarie Locali, tramite i propri Servizi di Igiene e

Assistenza Veterinaria, attuano i piani zootecnici di profilassi e di

miglioramento della produttività degli animali, nelle forme e con le

modalità stabilite nei piani medesimi.

     2. La commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, provvede, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, disciplinata dalla legge 9.6.1964, n. 615 e successive modifiche, nonchè dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

     3. La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità, è presieduta da un funzionario dei ruoli della Regione del più alto livello funzionale cui sia attribuita funzione di coordinamento nell'area della sanità, ovvero da un responsabile di Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dipendente dal Servizio Sanitario.

     4. Le Unità Sanitarie Locali, qualora non possano assicurare con veterinari dalle stesse dipendenti l'esecuzione dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria di cui ai precedenti commi, possono provvedere avvalendosi di medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'Albo professionale, prescelti previa pubblicazione di avviso pubblico e predeterminazione di criteri di valutazione improntati alla normativa per il concorso di assunzione.

 

     Art. 16. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata). - 1. L'Istituto 2ooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regioni e delle Unità Sanitarie Locali.

     2. L'Istituto conserva la propria natura giuridica di ente sanitario di diritto pubblico in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione.

     3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con le Sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali, ai Servizi Veterinari Multizonali e ai Servizi per l'Igiene Pubblica e per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Unità Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonchè per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.

     4. L'Istituto assolve, altresì, ogni altro compito e svolge i programmi di ricerca che possono essere affidati dal Ministero della Sanità e dalla Regione.

     5. Le Sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell'Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unità Sanitarie Locali.

 

     Art. 17. (Norma finale). - 1. Nei Comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali, il Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito va istituito l'unico Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria per l'intero territorio comunale. In mancanza, provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 18. (Norma transitoria relativa alle piante organiche). - 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali, con provvedimento del Comitato di Gestione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le piante organiche dei Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria, con riferimento a quanto previsto dall'art. 10, comma III, della presente legge e sulla base dei seguenti indici funzionali:

 

     «Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali»

- un veterinario per ogni 2.000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di montagna;

- un veterinario per ogni 2.500-3.000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di collina;

- un veterinario per ogni 5.000-6.000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di pianura;

- un tecnico veterinario (operatore professionale collaboratore o coordinatore - personale di vigilanza e ispezione) ogni 3.000 grossi capi bovini;

- un agente tecnico per ogni 5.000 grossi capi bovini/equivalenti.

     Ai fini delle equivalenze di cui sopra si adottano i seguenti criteri:

- un bovino/equino adulto (oltre i due anni) = un capo grosso

- tre vitelli, tre annutoli, tre suini = un capo grosso

- sei ovini o caprini = un capo grosso

- cinquecento polli/conigli = un capo grosso

     Per le prestazioni di controllo e vigilanza veterinaria degli animali di affezioni o altri nelle Unità Sanitarie Locali con più di 100.000 abitanti deve essere previsto un veterinario, un tecnico veterinario e un agente tecnico sino a 250.000 abitanti e per le frazioni superiori a 250.000 abitanti.

 

     «Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale»

- un veterinario - un tecnico veterinario (operatore professionale collaboratore o coordinatore personale di vigilanza e ispezione) ogni quaranta impianti tra spacci, locali di macellazione, laboratori di trasformazione di alimenti di origine animale e macelli artigianali con operatività non continuativa nelle zone di montagna;

- un veterinario - un tecnico veterinario ogni settanta impianti come sopra descritti nelle zone di collina;

- un veterinario - un tecnico veterinario ogni cento impianti come sopra descritti nelle zone di pianura.

     Per gli impianti di macellazione di tipo industriale:

- bovini sino a 20-30 capi/h n. 2 veterinari; oltre 30 capi/h n. 1 veterinario;

- suini sino a 60 capi/h n. 2 veterinari; oltre 60 capi/h n. 1 veterinario;

- pollame e conigli n. 1 veterinario per tempi di effettiva macellazione in

relazione all'orario contrattuale di lavoro. Per i mercati ittici istituiti

ai sensi della legge 25.3.1959, n. 125: 1 veterinario coadiutore o

collaboratore, oltre il direttore del mercato.

     Per il personale ausiliario (agente tecnico) e tecnico veterinario si osserva il parametro di una unità per ogni unità di personale veterinario.

     2. Ai parametri indicati nel precedente comma è consentito derogare, con provvedimento motivato del Comitato di Gestione delle Unità Sanitarie Locali e per particolari esigenze, in relazione al numero e alla dislocazione degli allevamenti alle condizioni della viabilità, al numero e alla dislocazione degli impianti di macellazione e alla natura continuativa o saltuaria del Servizio, tenendo conto delle esigenze inerenti le prestazioni integrative di quelle ispettive, la vigilanza sanitaria, l'educazione sanitaria del consumatore.

     3. Nella prima applicazione della presente legge l'organico minimo del personale veterinario delle due aree è individuato in un veterinario dirigente, un veterinario coadiutore e un veterinario collaboratore per ciascuna area.

     4. Il rapporto tra veterinari coadiutori e veterinari collaboratori, qualora la dotazione organica complessiva del servizio lo consenta, è di 1 a 2.

     5. Nei casi in cui si verifichi una temporanea carenza nel personale veterinario di una delle due aree le relative funzioni possono essere svolte dall'altra unità operativa, utilizzando il personale in servizio con i criteri di mobilità previsti dalla normativa dettata dall'Accordo Nazionale di Lavoro.

     6. L'organico complessivo minimo del personale amministrativo del servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ogni Unità Sanitaria Locale è costituito da un collaboratore amministrativo, da un assistente amministrativo e da un coadiutore amministrativo, posto alle dipendenze funzionali del responsabile del Servizio; in relazione alle dimensioni complessive del Servizio, l'organico del personale amministrativo potrà essere aumentato, con provvedimento motivato dell'Unità Sanitaria Locale.

     7. Per le assunzioni temporanee di personale ausiliario necessario per il contenimento degli animali e per esigenze stagionali, le Unità Sanitarie Locali osserveranno le disposizioni dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

     8. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva le piante organiche dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali e autorizza le necessarie assunzioni.

 

     Art. 19. (Norma transitoria). - 1. I dipendenti regionali di ruolo addetti, alla data del 31 dicembre 1987, agli uffici centrali e periferici del Servizio Veterinario regionale, in possesso della Laurea in Veterinaria, possono chiedere, con domanda da presentare al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale.

     2. Gli stessi sono iscritti nei ruoli secondo le tabelle di equiparazione previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 sulla base della qualifica funzionale maturata alla data del 20 dicembre 1979.

     3. Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, alle Unità Sanitarie Locali, in relazione alle carenze di organico.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza) - (Omissis).