§ II.2.7 - L.R. 30 maggio 2011, n. 9.
Istituzione dell’Autorità idrica pugliese.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:30/05/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Autorità idrica pugliese
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Organi dell’Autorità
Art. 4.  Consiglio direttivo
Art. 5.  Direttore generale
Art. 6.  Direttore amministrativo
Art. 7.  Direttore tecnico
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 9.  Atto di organizzazione
Art. 10.  Controllo dei comuni
Art. 11.  Personale
Art. 12.  Liquidazione dell’Autorità d’ambito della Puglia
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Abrogazione e sostituzione di norme


§ II.2.7 - L.R. 30 maggio 2011, n. 9.

Istituzione dell’Autorità idrica pugliese.

(B.U. 3 giugno 2011, n. 87)

 

Art. 1. Autorità idrica pugliese

1. E’ istituita l’Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua, con sede legale in Bari, di seguito denominata Autorità.

2. L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

 

     Art. 2. Funzioni

1. All’Autorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati all’Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 -Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

2. In particolare, all’Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l’organizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità;

b) la determinazione dei livelli e degli standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nell’organizzazione ed erogazione del servizio idrico integrato;

c) la protezione e l’utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) l’unitarietà nel territorio regionale della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio erogato;

e) l’aggiornamento e l’attuazione del programma di investimenti per l’estensione, l’ottimizzazione e la qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;

f) l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

g) l’approvazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato;

h) la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato, l’approvazione e l’aggiornamento del programma degli interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;

i) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 152/2006;

j) l’attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da quest’ultimo assunti con la convenzione di affidamento.

 

     Art. 3. Organi dell’Autorità

1. Sono organi dell’Autorità:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Direttore generale ;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il funzionamento degli organi è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Tale regolamento definisce altresì la dotazione organica dell’Autorità.

 

     Art. 4. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque sindaci dei comuni della Regione eletti dall’Assemblea dei sindaci, convocata dal sindaco del comune capoluogo di regione. Nell’ambito del Consiglio è assicurata la presenza di non più di un sindaco per ciascuna provincia, di almeno un sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e di almeno un sindaco di comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 30 mila abitanti. Ogni sindaco esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del comune risultanti dall’ultimo censimento. La Giunta regionale emana apposito regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio direttivo, nel rispetto dei vincoli demografici e territoriali di cui al presente articolo. Il Consiglio dura in carica tre anni.

2. La decadenza, la rimozione e l’impedimento permanente, da qualunque causa determinati, o il decesso del sindaco determinano la decadenza dalla carica di consigliere. Per il periodo residuo di durata del mandato subentra, sino a nuove elezioni, a seconda delle diverse cause di cui sopra, il vicesindaco o il commissario prefettizio. La sospensione dalla carica di sindaco, ai sensi dell’articolo 59 (Sospensione e decadenza di diritto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), determina la sospensione dalla carica di consigliere per il periodo di durata di tale stato. In tal caso, per il periodo residuo di durata del mandato subentra il vicesindaco.

3. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell’Autorità, e il Vicepresidente.

4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:

a) l’Assessore regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;

b) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione;

c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;

d) il Direttore generale dell’Autorità;

e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con funzioni di segretario;

f) il Direttore tecnico dell’Autorità [1].

5. Sulla base dei risultati dell’elezione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il Consiglio direttivo e fissa la data della prima riunione, che è presieduta dal componente più giovane.

6. Nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in particolare:

a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell’azione dell’Autorità sul territorio regionale;

b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);

c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;

d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui alla lettera c);

e) approva il regolamento di cui all’articolo 3.

f) approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;

g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell’affidamento della gestione;

h) affida la gestione del servizio idrico integrato;

i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;

j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;

k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;

l) nomina il Direttore generale [2].

7. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 devono essere adottate entro il 31 dicembre di ogni anno, pena lo scioglimento automatico del Consiglio direttivo.

8. La delibera di cui alla lettera d) del comma 6 deve essere adottata entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, pena lo scioglimento automatico del Consiglio direttivo.

9. Ai componenti del Consiglio non compete alcun compenso o rimborso spese a carico dell’Autorità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio medesimo.

10. Il Consiglio assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione il voto si considera valido a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero quello del Vicepresidente.

 

     Art. 5. Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con provvedimento motivato del Consiglio direttivo dell’Autorità e il relativo contratto di lavoro è sottoscritto dal Presidente.

2. Il Direttore generale è individuato tra i soggetti in possesso di diploma di laurea e documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e comprovante l’esercizio quinquennale di qualificata attività di direzione amministrativa o tecnica in enti, strutture pubbliche o private di livello complesso. Dell’avvio del procedimento di selezione deve essere data adeguata pubblicità; dallo spirare del termine per la presentazione delle candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dell’Autorità idrica pugliese.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta, è a tempo pieno ed è incompatibile con quello di membro del Parlamento europeo o nazionale, di Presidente regionale e provinciale, di Assessore e Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco, Assessore e consigliere di comune e con qualsiasi incarico di vertice o dirigenziale in enti, uffici, organi, società o aziende variamente denominati.

4. Non possono ricoprire la carica di Direttore generale, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione.

5. Il Direttore generale è responsabile della gestione, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i compiti connessi alla scelta e all’impiego dei mezzi più idonei ad assicurare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività.

6. In particolare il Direttore generale:

a) predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, il regolamento previsto dall’articolo 3, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

b) adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo 9;

c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;

d) predispone il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto;

e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;

f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;

g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l’autorità e il gestore del servizio idrico integrato;

h) esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della convenzione da parte del gestore;

i) promuove l’adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;

j) effettua, con l’ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull’attività del soggetto gestore verificando l’attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa [3].

7. Il Consiglio direttivo, con il provvedimento di nomina, determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale, nei limiti del 50 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia, lo schema di contratto di lavoro, nonché le condizioni in ragione delle quali il Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, può revocare l’incarico. La decadenza, per qualsiasi causa, del Direttore generale determina la cessazione dell’incarico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico.

8. Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

 

     Art. 6. Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, con provvedimento motivato del Direttore generale dell’Autorità, che ne sottoscrive altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dell’articolo 5.

2. Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività amministrative, finanziarie e contabili.

3. Al Direttore amministrativo si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 5.

4. Il Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo trattamento economico del Direttore amministrativo nel limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.

5. Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore amministrativo è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

 

     Art. 7. Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, con provvedimento motivato del Direttore generale dell’Autorità, che ne sottoscrive altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dell’articolo 5.

2. Il Direttore tecnico coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività tecniche di cui all’articolo 2.

3. Al Direttore tecnico si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 5.

4. Il Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo trattamento economico del Direttore tecnico nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia.

5. Il dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore tecnico è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

 

     Art. 8. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con provvedimento della Giunta regionale, che ne definisce il relativo trattamento economico, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente. Dell’avvio del procedimento di nomina dei revisori dei conti deve essere data adeguata pubblicità. Dallo spirare del termine per la presentazione delle candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dell’Autorità.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Autorità e trasmette al Consiglio direttivo una relazione trimestrale sull’attività svolta.

3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Autorità, ne riferiscono immediatamente al Presidente dell’Autorità, che nel termine perentorio di dieci giorni convoca l’Assemblea dei sindaci per l’assunzione delle determinazioni conseguenti. La mancata convocazione dell’Assemblea nel termine perentorio previsto determina l’immediata decadenza del Presidente dell’Autorità dal Consiglio direttivo e la sua surroga con il primo dei non eletti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4.

 

     Art. 9. Atto di organizzazione

1. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’Autorità sono disciplinati dall’atto di organizzazione adottato dal Direttore generale, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 3.

2. Le norme di contabilità dell’Autorità sono definite in analogia a quanto stabilito per il bilancio regionale dalla legge regionale del 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).

3. Per l’eventuale personale con funzioni dirigenziali individuato dal regolamento di cui all’articolo 3 e/o dall’atto di organizzazione, si applicano le incompatibilità e i divieti previsti per il Direttore generale, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 5.

 

     Art. 10. Controllo dei comuni

1. Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo, è facoltà di almeno quindici comuni rappresentativi di almeno tre province richiedere all’Autorità, con istanza opportunamente motivata, il riesame degli atti che comportano impegni di spesa. Sugli atti oggetto di richiesta di riesame il Direttore generale dell’Autorità si pronuncia nel termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale l’atto osservato si intende nullo.

 

     Art. 11. Personale

1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all’articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all’Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs. 165/2001 [4].

2. L’Autorità può avvalersi del personale distaccato dagli Uffici regionali o da enti pubblici finanziati con risorse regionali o da altri enti pubblici, in possesso di adeguata esperienza professionale attinente al posto da ricoprire in relazione alla qualifica dagli stessi rivestita.

3. L’Autorità può avvalersi di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa, nei limiti del Piano consulenze allegato al bilancio annuale dell’Autorità.

 

     Art. 12. Liquidazione dell’Autorità d’ambito della Puglia

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, nomina il liquidatore della Autorità d’ambito della Puglia (ATO Puglia), che trasferisce entro i successivi quindici giorni la dotazione finanziaria di ATO Puglia all’Autorità, al netto delle prevedibili spese di procedura. Il liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’ATO Puglia e il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il liquidatore propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte dell’Autorità delle attività di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, la Giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e dispone il trasferimento all’Autorità del patrimonio residuo di ATO Puglia. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni.

3. L’Autorità subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dell’Autorità d’Ambito.

 

     Art. 13. Norma finanziaria

1. Le spese per il funzionamento dell’Autorità sono a carico dei Comuni della regione Puglia in proporzione al numero degli abitanti.

2. Il contributo a carico di ciascun Comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento demografico dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Una quota massima del 20 per cento delle spese per il funzionamento dell’Autorità può essere a carico della tariffa del servizio idrico integrato, a condizione che tale quota sia compatibile con le previsioni del piano d’ambito.

4. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. Abrogazione e sostituzione di norme

1. Gli articoli 3, 5, commi 3 e 4, e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 16, commi 1-bis e 1-ter, della l.r. n. 28/1999 sono abrogati.

2. All’articolo 2 della l.r. 28/1999 è abrogato il seguente periodo: “In sede di prima attuazione della presente legge”.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 ottobre 2011, n. 27.