§ II.2.6 - L.R. 24 settembre 2010, n. 11.
Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:24/09/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Destinazione a spese sanitarie delle compressioni sugli impegni e altre disposizioni di finanziamento degli enti del SSR
Art. 2.  Efficacia della legge


§ II.2.6 - L.R. 24 settembre 2010, n. 11.

Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)

(B.U. 27 settembre 2010, n. 149)

 

Art. 1. Destinazione a spese sanitarie delle compressioni sugli impegni e altre disposizioni di finanziamento degli enti del SSR

1. A valere sul bilancio di previsione 2010, le somme resesi disponibili a seguito dell’applicazione della sanzione di cui al comma 15, lettera a), dell’articolo 77-ter (Patto di stabilità delle regioni e delle province autonome) del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge. 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate a copertura delle perdite d’esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari a euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti indisponibili all’impegno derivanti dall’applicazione della predetta normativa, sono ricompresi nell’allegato tabulato e, in parte spesa, finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di nuova istituzione (C.N.I) - unità previsionale di base (upb) 05.05.03 “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente”.

 

2. A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa ai sensi del comma 3 dell’articolo 77-ter del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011 per un ammontare pari a euro 22.770.000,00 con corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, da effettuarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito C.N.I. - upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3 dell’articolo 77-ter del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008”.

 

3. A valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui, e individuate con gli stessi criteri di cui al comma 4-octies dell’articolo 4 del decreto legge. 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari a euro 12.593.000,00. Detto importo viene iscritto, per competenza e cassa, su apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con risparmi da minori interessi per mutui”.

 

     Art. 2. Efficacia della legge [1]

[1. La presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), nei termini fissati dall’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), e prorogati con l’articolo 2, comma 2, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore trasporti e disposizioni in materia finanziaria).]

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

LEGGE REGIONALE

“NORME PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

 

ALLEGATO A

(Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.