§ II.1.R/16 - R.R. 20 giugno 2008, n. 8.
Modifica al Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3 ‘Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di Valutazione e delle attività di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/06/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1. I commi 9. e 10. dell’art. 4 sono soppressi.
Art. 2. Dopo l’art. 4 è introdotto il seguente articolo:


§ II.1.R/16 - R.R. 20 giugno 2008, n. 8.

Modifica al Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3 ‘Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di Valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle Strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali’.

(B.U. 27 giugno 2008, n. 102)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

- Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

- Visto il Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 3;

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 990 del 13 giugno 2008 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1.

I commi 9. e 10. dell’art. 4 sono soppressi.

 

     Art. 2.

Dopo l’art. 4 è introdotto il seguente articolo:

 

“Art. 4 bis. (COMPENSI)

Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso forfettario annuale pari allo stipendio tabellare annuale ed alla retribuzione di posizione annuale dei dirigenti di settore secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, da erogarsi mensilmente.

Tale compenso è omnicomprensivo di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle attività derivanti dall’incarico.”

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.