§ II.1.R/7 - R.R. 20 marzo 2001, n. 3.
Disciplina delle modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/03/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Moduli organizzativi).
Art. 3.  (Attribuzioni).
Art. 4.  (Composizione e Nomina).
Art. 4 bis.  (Compensi)
Art. 5.  (Funzionamento del Nucleo).
Art. 6.  (Rapporti con la dirigenza regionale).
Art. 7.  (Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione).
Art. 8.  (Ulteriori Rapporti).
Art. 9.  (Gli elementi di riferimento per la valutazione).
Art. 10.  (Gli elementi qualificativi dei risultati).
Art. 11.  (Valutazione della prestazione dirigenziale).
Art. 12.  (La relazione dei dirigenti).
Art. 13.  (Le valutazioni del Nucleo).
Art. 14.  (Procedure, modalità e tempi).
Art. 15.  (Struttura di Supporto).
Art. 16.  (Prima Applicazione).
Art. 17.  (Esclusioni).
Art. 18.  (Dirigenti cessati dal servizio durante il ciclo di valutazione).


§ II.1.R/7 - R.R. 20 marzo 2001, n. 3.

Disciplina delle modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali.

(B.U. 9 aprile 2001, n. 54).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21 comma 7, della legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7, le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti.

 

     Art. 2. (Moduli organizzativi).

     1. All'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente Regolamento, il Nucleo di valutazione nonché la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'Area di coordinamento della "Giunta Regionale", unitamente alle corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento (indicate d'ora in poi come strutture preposte al controllo interno di gestione).

     2. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica.

TITOLO I

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

     Art. 3. (Attribuzioni).

     1. Il Nucleo ha il compito di esprimere agli organi di direzione politica della Regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture dirigenziali, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed ai possibili rimedi. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.

     2. Compete al Nucleo di valutazione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio previsti dall'art. 45 del D.L.vo n. 29 del 3.2.93 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Annualmente il nucleo di valutazione elabora un rapporto di gestione da trasmettere al Presidente della G.R.

     4. Competono, altresì, tutte le altre procedure alle disposizioni normative o contrattuali potranno attribuire ai Nuclei di valutazione.

 

     Art. 4. (Composizione e Nomina).

     1. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, esterni all'Amministrazione regionale.

     2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante convenzione con ditte o Società specializzate.

     3. E' nominato con deliberazione della G.R., assunta di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e rimane in carica per un periodo di tre anni, salvo rinnovo.

     4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il Nucleo opera in regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e Regolamenti vigenti in materia.

     5. In caso di dimissioni di un componente la Giunta regionale procede, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla sostituzione per l'ulteriore periodo in cui il Nucleo resta in carica.

     6. In caso di dimissioni di due componenti o dell'intero Nucleo di valutazione, la Giunta procede a rinnovare il Nucleo secondo le procedure di cui al precedente punto 3 e fermo restando quanto disposto dal punto 5.

     7. Le dimissioni vanno inoltrate al Presidente della Giunta regionale ed al Nucleo di valutazione.

     8. La nomina a componente del Nucleo è incompatibile con altri incarichi che confliggano, con il ruolo e le attribuzioni del Nucleo, da parte dell'Amministrazione regionale.

     9. [Ai componenti del Nucleo è corrisposta una indennità di funzione e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai Consiglieri della Regione Puglia, da erogarsi trimestralmente] [1].

     10. [In aggiunta alla indennità sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle attività e commisurate a quelle previste per i Consiglieri regionali (sulla base delle vigenti tabelle ACI)] [2].

 

     Art. 4 bis. (Compensi) [3]

     Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso forfettario annuale pari allo stipendio tabellare annuale ed alla retribuzione di posizione annuale dei dirigenti di settore secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, da erogarsi mensilmente.

     Tale compenso è omnicomprensivo di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle attività derivanti dall’incarico.

 

     Art. 5. (Funzionamento del Nucleo).

     1. Durante la prima riunione, i componenti nominano il coordinatore del Nucleo, al quale spetta, d'intesa con i componenti del Nucleo il compito di fissare le date delle riunioni del Nucleo;

     - formulare l'ordine del giorno delle sedute;

     - convocare i componenti;

     - coordinare i lavori;

     - curare i rapporti con gli organi di direzione politica, con la dirigenza regionale e con le strutture preposte al controllo interno di gestione;

     - sovraintendere e dirigere le attività affidate alla struttura di supporto di cui al successivo art. 15.

     2. Ordinariamente il Nucleo si riunisce in due sessioni: autunnale e primaverile.

     Nella sessione autunnale determina annualmente, anche su indicazione della Giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali.

     Elabora, inoltre, il rapporto di gestione, relativo all'anno precedente da inviare al Presidente della Giunta perché lo illustri al Consiglio regionale in sede di discussione del documento di bilancio.

     Nella sessione primaverile, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai Dirigenti Coordinatori di Area e, per l'Area del Consiglio, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il tramite della Giunta Regionale, procede ad esaminare l'attività di ogni Dirigente e a trasmettere i risultati alla Giunta Regionale.

     3. Il Nucleo si riunisce, altresì:

     - su richiesta della Giunta Regionale;

     - per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva e integrativa con i vincoli di bilancio;

     - ogni qualvolta i componenti del Nucleo lo ritengano necessario.

     4. Le decisioni del Nucleo sono valide con la presenza di due componenti.

     5. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore del Nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

 

     Art. 6. (Rapporti con la dirigenza regionale).

     1. I dirigenti regionali annualmente collaborano con il Nucleo all'individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il Nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili.

     2. Il Nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del conseguimento del risultato. La relazione finale, di cui al successivo art. 13 deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.

     3. I Dirigenti regionali sono tenuti a riferire al Nucleo, se richiesto, oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati dal Nucleo stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni che il Nucleo riterrà necessarie allo svolgimento della propria attività.

 

     Art. 7. (Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione).

     1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area della Giunta regionale, trasmette al Nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali e il controllo di gestione.

     Con cadenza trimestrale, trasmette altresì, l'evoluzione della spesa regionale, con specifico riferimento ai capitoli del Bilancio di previsione regionale.

     Il Nucleo può altresì, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti strumenti ed attività di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla propria attività.

     2. Il Nucleo di Valutazione può richiedere alla struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area della Giunta regionale ed alla struttura di cui all'ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati dalla G.R. e dai dirigenti regionali, nonché elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa, sia in modo sintetico che analitico.

     3. I Coordinatori di Area devono trasmettere al Nucleo di valutazione, prima dell'approvazione della legge di Bilancio, le proposte di previsione afferenti i Capitoli di competenza.

     Devono, altresì, trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente la richiesta, l'ammontare iscritto in Bilancio, la somma impegnata e quella liquidata.

     4. Il Nucleo di valutazione può richiedere alle strutture di monitoraggio delle singole Aree elementi conoscitivi ed integrativi, utili per la propria attività, anche in ordine all'andamento della spesa.

 

     Art. 8. (Ulteriori Rapporti).

     1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che delle relazioni annuali dei dirigenti, il Nucleo si avvale:

     - di relazioni e/o di comunicazioni trasmesse dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato;

     - di note dei componenti gli organi di direzione politica;

     - di note degli organismi bilaterali, amministrazione - OO.SS., costituiti ai sensi del contratto collettivo nazionale vigente.

     2. Il Nucleo, inoltre,

     - ha accesso ai documenti amministrativi;

     - può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici;

     - può richiedere relazioni integrative;

     - può procedere ad audizioni informative, anche in contraddittorio;

     - può effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della Giunta regionale.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

 

     Art. 9. (Gli elementi di riferimento per la valutazione).

     1. Il Nucleo assume, quali elementi di riferimento della valutazione:

     - i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;

     - la dimensione e la qualità dei referenti e dei destinatari interni ed esterni, dell'attività della struttura;

     - i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali, coordinati, per le strutture funzionali alle Aree, dai responsabili di queste ultime;

     - il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture dirigenziali;

     - il bilancio delle risorse finanziarie, articolato per capitoli, assegnate alle strutture dirigenziali;

     - i procedimenti amministrativi e le disposizioni di legge e regolamentari rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

     - il carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali;

     - la relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura sovraordinata in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ostacolino il loro regolare conseguimento, copia delle quali è inoltrata per conoscenza al Nucleo di valutazione;

     - le relazioni annuali dei singoli dirigenti di Settore e dei Coordinatori di Area previste dai commi 4 e 5 dell'art. 21 della L.R. n. 7/97;

     - gli elaborati del monitoraggio eseguito delle strutture preposte al controllo interno di gestione.

     2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti, anche con l'ausilio di sistemi informatici, dalle strutture preposte al controllo interno di gestione, ai fini della costituzione e dell'alimentazione del dossier di valutazione.

     3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente l'attività inerente l'esercizio di riferimento.

 

     Art. 10. (Gli elementi qualificativi dei risultati).

     1. Sono considerati elementi fondamentali per la rilevazione del risultato i parametri di valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli obiettivi programmati, nonché l'eventuale coefficiente correttivo di tolleranza ai fini della registrazione di conseguimento del risultato. Tale coefficiente correttivo è predeterminato dal Nucleo in base alla considerazione delle condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a perseguire il risultato atteso.

 

     Art. 11. (Valutazione della prestazione dirigenziale).

     1. Il Nucleo, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti, anche con riferimento a specifici istituti contrattuali. Nell'attuazione di tale compito può avvalersi della collaborazione dei coordinatori di Area.

     2. Per la valutazione della prestazione dirigenziale, il Nucleo assume a riferimento, tra gli altri eventuali, i seguenti fattori:

     - capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni tecnologiche e procedimentali, con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;

     - capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

     - quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;

     - contributo all'integrazione tra diversi Settori e Uffici e capacità di adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi od emergenze od a processi di cambiamento organizzativo.

 

     Art. 12. (La relazione dei dirigenti).

     1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 21 della l.r. 7/97, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge medesima. Per consentire l'adempimento del responsabile del Settore, il dirigente di Ufficio o di posizione di studio e ricerca o di altra articolazione organizzativa del Settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio.

     Il Nucleo di valutazione, per straordinarie esigenze organizzative, può anticipare, dandone congruo termine di avviso ai Dirigenti, la data di trasmissione della relazione.

     2. La relazione annuale di cui al primo comma è redatta al fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati, secondo il punto di vista del dirigente.

     3. Le strutture preposte al controllo interno di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Nucleo di valutazione, definiscono gli schemi di riferimento per l'elaborazione delle relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro.

     4. Le relazioni dei coordinatori delle Aree sono trasmesse direttamente, nei termini di legge, al Nucleo di valutazione tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o funzioni istituzionali con nomina del Consiglio regionale sono rimesse al competente coordinatore dell'Area del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Nucleo; le relazioni dei dirigenti responsabili degli enti strumentali della Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati con nomina della Giunta regionale o dei singoli componenti la Giunta, sono rimesse al coordinatore dell'Area secondo la materia di competenza, per il successivo inoltro al Nucleo. Alla scadenza dei termini le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione dell'avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al Nucleo di valutazione.

     5. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono portate a conoscenza, a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.

 

     Art. 13. (Le valutazioni del Nucleo).

     1. Il Nucleo di valutazione esprime mediante una relazione intermedia, da redigere entro il 31 luglio, proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.

     2. Il documento di valutazione finale o "rapporto di gestione" si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa, e in un allegato contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale. Il rapporto di gestione è trasmesso al Presidente della Giunta per la successiva illustrazione al Consiglio Regionale.

     3. L'allegato contenente le valutazioni specifiche è trasmesso alla Giunta regionale e, per le parti di competenza, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale è inserita nel relativo fascicolo personale a cura della competente Area ed è comunicata in via riservata a ciascun dirigente.

     4. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per altri scopi.

 

     Art. 14. (Procedure, modalità e tempi).

     1. Le strutture preposte al controllo interno di gestione ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione della proposta di bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

     2. Le strutture preposte al controllo interno di gestione danno comunicazione al Nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal Nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati.

     3. Entro il 31 marzo il Nucleo dà comunicazioni preventiva, agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati della indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione. Tale comunicazione è effettuata tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Gli organi di direzione politica con proprio provvedimento possono accogliere la proroga di giorni 30 su motivata richiesta del Nucleo di valutazione.

     4. Nel corso dell'anno, con analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni.

     5. Le attività gestionali dei dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione degli organi. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti è disposto apposito accertamento da parte delle strutture preposte al controllo interno di gestione su indicazione del Nucleo di valutazione.

     6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della qualità delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di approvare eventuali modifiche al presente Regolamento.

     7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, contenute nell'articolo 20 del D.L.vo n. 29 del 1993, nello articolo 23 del CCNL dell'area della dirigenza e nell'articolo 21 della L.R. 7/97 in quanto compatibili.

     8. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della L.R. 7/97, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, altre procedure, modalità e tempi per la valutazione.

 

     Art. 15. (Struttura di Supporto).

     1. Il Nucleo di Valutazione si avvale della Segreteria Tecnica, comprendente un adeguato contingente di personale, costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, per il disbrigo dei seguenti affari:

     a) cura la tenuta degli atti relativi alle nomine dei singoli componenti il Nucleo di Valutazione e attivazione del procedimento di rinnovo delle nomine stesse con la predisposizione di apposito schema di provvedimento dal sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

     b) verifica le condizioni di eleggibilità e della sussistenza di cause di incompatibilità in relazione alle nomine dei componenti del Nucleo;

     c) cura la raccolta e la tenuta dei verbali originali del Nucleo di Valutazione;

     d) cura la tenuta della relazione intermedia elaborata dal Nucleo di Valutazione e di quella finale o "rapporto di gestione" di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 14, ivi compresi gli allegati contenenti la valutazione dei risultati e delle prestazioni di ciascun Dirigente;

     e) provvede alla esecuzione dei deliberati del Nucleo notificando copia delle decisioni ai Dirigenti delle strutture interessate;

     f) rilascia, sulla base di apposita e motivata richiesta, la copia conforme all'originale, dei verbali del Nucleo o di stralci di essi;

     g) cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo di Valutazione;

     h) procede alla convocazione dei Dirigenti e del personale regionale sulla base delle disposizioni impartite dal nucleo;

     i) verifica la conferenza tra la documentazione richiesta dal Nucleo e quella trasmessa dai Dirigenti e ne chiede eventualmente l'integrazione;

     j) cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richiesta dal Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate;

     k) provvede ad assistere il Nucleo relativamente agli affari inerenti i compensi e il rimborso delle spese dovute ai singoli componenti predisponendo tutti gli atti necessari. A questo fine predispone annualmente uno schema rappresentativo della spesa presunta;

     l) cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo;

     m) cura la diramazione delle convocazioni dei Dirigenti;

     n) provvede alla verifica di competenza tra la documentazione richiesta e trasmessa dai Dirigenti inerenti le attività del Nucleo;

     o) cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate ed in fusione dei parametri e dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta regionale su proposta del Nucleo di valutazione.

     2. Il Responsabile della Segreteria Tecnica partecipa alle sedute del Nucleo di Valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante e in tale veste sottoscrive i relativi verbali.

     Il personale assegnato alla Segreteria Tecnica dipende funzionalmente dal nucleo di Valutazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. (Prima Applicazione).

     1. In sede di prima applicazione, il Nucleo di valutazione è nominato, per i cicli di valutazione relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

     2. Per il ciclo di valutazione relativo all'esercizio 1999 e 2000 si applicano le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili con la data di costituzione del Nucleo di valutazione.

     3. Fino alla istituzione delle Aree di Coordinamento ed alla nomina dei Dirigenti Coordinatori, le funzioni e competenze previste dal presente Regolamento per i Dirigenti Coordinatori di Area, sono attribuite ai Dirigenti di Settore.

     4. Fino alla istituzione della struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area di Coordinamento della Giunta regionale e delle corrispondenti strutture strumentali di ciascuna Area di coordinamento, le competenze e funzioni previste sono assolte per quanto compatibili, dai Settori.

     5. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della piena attuazione della legge regionale 7/97, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli Uffici ed ai Dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione delle valutazioni affidate.

 

     Art. 17. (Esclusioni).

     1. Il provvedimento di valutazione disciplinato dal presente Regolamento non si applica ai dirigenti regionali in aspettativa, fuori ruolo o comandati presso altri enti od amministrazioni.

 

     Art. 18. (Dirigenti cessati dal servizio durante il ciclo di valutazione).

     1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento 30 giorni prima della data di cessazione.

     2. Per i casi di cui al precedente comma, il Nucleo formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.

     3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso del ciclo di valutazione sono consegnati agli stessi dai Coordinatori giusta comunicazione al Nucleo.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 20 giugno 2008, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 20 giugno 2008, n. 8.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 del R.R. 20 giugno 2008, n. 8.