§ II.1.8 - L.R. 12 aprile 1977, n. 10. - Norme per l'inquadramento nel
ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/04/1977
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell'Ente soppresso «Gioventù Italiana» con [...]
Art. 2.  Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18 ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno [...]
Art. 3.  Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ II.1.8 - L.R. 12 aprile 1977, n. 10. - Norme per l'inquadramento nel

ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana.

 

Art. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell'Ente soppresso «Gioventù Italiana» con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

     La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è così modificata ed integrata:

     a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella «A» sono incrementate di:

     1 unità del livello 6°

     13 unità del livello 5°

     6 unità del livello 4°

     5 unità del livello 3°

     23 unità del livello 2°;

     b) la tabella «C» allegata alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana al sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione Regionale:

 

 

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Livello retributivo      Carriere e qualifiche di provenienza

e funzionale della       del Personale di ruolo ex G.I.

Amm.ne Regionale

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       6°                 Carriera direttiva: Capo Ufficio-

                          Segretario di 1°, 2° e 3° classe.

       5°                 CARRIERA DI CONCETTO:

                          Ruolo Ragioneria: Capo servizio -

                          Ragioniere principale - Primo ragioniere

                          Ragioniere - Ragioniere aggiunto - Vice

                          ragioniere.

                          Ruolo tecnico: Primo geometra, Geometra

                          - Geometra Aggiunto - Vice Geometra.

                          Ruolo Direttori: Direttore di 1ª, 2ª e

                          3ª classe.

       4°                 CARRIERA ESECUTIVA:

                          Archivista capo - Primo Archivista -

                          Archivista Applicato - Alunno d'ordine.

       3°                 Carriera ausiliaria:

                          Ruolo autisti: Capo agente tecnico -

                          Agente tecnico.

       2°                 Carriera ausiliaria: Commesso - Usciere

                          capo - Usciere - Inserviente.

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Livello retributivo       Mansioni o qualifica posseduta alla data

e funzionale della        del trasferimento dal personale

Amm.ne Regionale          avventizio od a contratto-appalto [1].

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       5°                 Economo - Capo Istitutore Segretario -

                          Istitutore - Assistente.

       4°                 Istitutore addetto mensa.

       3°                 Cuoco - guardarobiere - autista.

       2°                 Custode - inserviente - addetto servizi

                          vari - addetto guardaroba e lavanderia.

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     Art. 2. Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18 ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

 

     Art. 3. Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

     La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Tab. aggiunta dalla L.R. n. 5/1978.