§ I.6.2 - L.R. 20 dicembre 1973, n. 27.
Norme sul referendum abrogativo e consultivo .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:20/12/1973
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse contenute.
Art. 2.  Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, [...]
Art. 3.  La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente.
Art. 4.  La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. [...]
Art. 5.  Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata la [...]
Art. 6.  La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali a norma dell'art. 1, comma 3, deve contenere la indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone [...]
Art. 7.  Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera alla unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa con [...]
Art. 8.  La richiesta, qualora sia ritenuta ammissibile, è trasmessa immediatamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al Presidente della Corte di Appello di Bari. Entro i due giorni [...]
Art. 9.  Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, [...]
Art. 10.  La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
Art. 11.  I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati a gli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum.
Art. 12.  In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale, composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive [...]
Art. 13.  Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e [...]
Art. 14.  Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive [...]
Art. 15.  Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del [...]
Art. 16.  L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede [...]
Art. 17.  Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli Uffici provinciali o all'Ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica [...]
Art. 18.  Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dall'art. 16, qualora risulti che la richiesta sottoposta a referendum è stata approvata, provvede con proprio decreto [...]
Art. 19.  Qualora i risultati del referendum siano contrari all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione di esso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 20.  Se prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge su cui il referendum è richiesto, l'Ufficio centrale per [...]
Art. 21.  Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Art. 22.  [3]
Art. 23.  Il Presidente della Corte d'Appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di Ufficio centrale per il [...]
Art. 24.  Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede [...]
Art. 25.  Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'Ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere [...]
Art. 26.  Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 27.  Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con [...]
Art. 28.  Le disposizioni penali contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
Art. 29.  La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentito dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni [...]
Art. 30. 
Art. 31.  (Omissis).
Art. 32.  (Omissis).


§ I.6.2 - L.R. 20 dicembre 1973, n. 27.

Norme sul referendum abrogativo e consultivo [1].

(B.U. 21 dicembre 1973, n. 33)

 

Art. 1. Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse contenute.

     Non è ammesso referendum popolare per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto regionale, di leggi tributarie e di bilancio.

     Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

     Il referendum abrogativo è richiesto da almeno cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio regionale, ovvero da due Consigli provinciali, ovvero da dieci Consigli comunali.

 

     Art. 2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, riportando la seguente formula «volete che sia abrogata» seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.

     Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale di una legge, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche la indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

     Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre l'indicazione della legge dell'articolo di cui ai precedenti commi, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

     Ogni richiesta di referendum deve riguardare un unico oggetto. La normativa di cui si chiede la soppressione può essere contenuta in più leggi.

     In calce alla formula prevista dai commi precedenti, i moduli devono contenere l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi artt. 4, 5, 8, 12, 15 e 17.

     La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 3. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente.

     Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

     La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale.

     L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

     Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

     Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

 

     Art. 4. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 2. Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti.

     Nello stesso verbale è altresì indicato, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte.

 

     Art. 5. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata la legittimità della richiesta ai sensi del successivo art. 8.

     Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della richiesta devono far domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. La domanda deve essere presentata insieme alla richiesta.

 

     Art. 6. La richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali a norma dell'art. 1, comma 3, deve contenere la indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone l'abrogazione.

     Le delibere consiliari che approvano la richiesta sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza da parte dell'ultima Amministrazione provinciale o dell'ultimo Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1, terzo comma.

     La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della delibera del primo Consiglio comunale o provinciale che ha approvato la proposta.

     Il primo Consiglio che ha approvato la proposta è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi artt. 8, 12, 15 e 17.

 

     Art. 7. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera alla unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa con riferimento alla osservanza di quanto disposto dall'art. 1, primo e secondo comma, della presente legge.

     Qualora manchi l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 8. La richiesta, qualora sia ritenuta ammissibile, è trasmessa immediatamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al Presidente della Corte di Appello di Bari. Entro i due giorni successivi a tale trasmissione, il Presidente designa una sezione della Corte che assume le funzioni di «Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali della Puglia».

     Appena costituito, l'Ufficio centrale procede all'esame della richiesta presentata, con riferimento all'osservanza delle norme contenute negli artt. 1 (comma 3), 2, 3, 4 e 6.

     Le operazioni di verifica e di computo delle firme devono essere completate dall'Ufficio centrale entro i venti giorni successivi al suo insediamento. Di tutta le operazioni è redatto verbale.

     Alle operazioni dell'Ufficio centrale possono assistere, su loro richiesta, i promotori del referendum o loro rappresentanti.

     Qualora risultino osservate le norme di cui agli artt. 1 (comma 3), 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'Ufficio centrale dà atto con ordinanza della legittimità della richiesta presentata. L'ordinanza è immediatamente comunicata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

     Qualora non risulti osservata la normativa citata nel comma precedente, l'Ufficio centrale dà atto di tale mancata osservanza con ordinanza che è affissa nell'albo della Corte d'Appello e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indice con decreto il referendum. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.

     I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l'anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 10 settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

 

     Art. 10. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. La ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge del testo unico delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati a gli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum.

     I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

 

     Art. 12. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale, composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

     Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o dal segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum; per l'Ufficio centrale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

 

     Art. 13. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     Esse contengono il quesito formulato a termini dell'art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

     L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

     Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

     Nel caso previsto dal precedente comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.

 

     Art. 14. Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum.

     Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente.

     Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

     Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutini, degli Uffici di sezione e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

     I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 16. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'Appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario di Governo.

     L' Ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

     Art. 17. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli Uffici provinciali o all'Ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

     Art. 18. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dall'art. 16, qualora risulti che la richiesta sottoposta a referendum è stata approvata, provvede con proprio decreto all'abrogazione della legge o delle singole disposizioni in essa contenute.

     L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al comma precedente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. Qualora i risultati del referendum siano contrari all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione di esso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     In questo caso non potrà essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizioni di legge, prima che siano svolte le elezioni per il Consiglio regionale, e in ogni caso non prima di tre anni.

 

     Art. 20. Se prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge su cui il referendum è richiesto, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara con ordinanza che le operazioni relative non hanno più corso.

 

     Art. 21. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

     Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

     La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

     Per popolazioni interessate si intendono:

 

     Istituzioni di nuovi comuni

     a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;

     b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

 

     Mutamento di circoscrizione comunale

     c) nel caso di incorporazione di un Comune in un altro contermine: gli elettori del comune da incorporare;

     d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad un Comune contermine: gli elettori del territorio da distacca re;

     e) nel caso di ampliamento del territorio di un Comune al quale viene incorporata parte del territorio contermine di un altro Comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del Comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

     f) nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini quando manca l'accordo dei Comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta [2];

 

     Mutamenti di denominazione comunale

     g) nel caso di mutamento di denominazione comunale; gli elettori del Comune interessato.

 

          Art. 22. [3]

     1. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

     2. La data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.

     3. I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il l° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo periodo non vengono computati agli effetti del termine previsto dal comma 2.

     4. La data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato.

     5. I referendum consultivi non possono aver luogo nell’anno solare di cessazione della legislatura.

     6. Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal comma 4, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

     7. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 27/1973. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

 

     Art. 23. Il Presidente della Corte d'Appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo.

     I verbali di scrutinio ed i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'Ufficio centrale per il referendum dagli Uffici di sezione dei Comuni interessati.

     L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, o comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d'Appello.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello.

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 24. Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

     L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

 

     Art. 25. Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'Ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

 

     Art. 26. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 27. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 28. Le disposizioni penali contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

     Le sanzioni previste dagli artt. 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum, o voti o astensione di voto relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.

     Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

 

     Art. 29. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentito dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

     Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati in unico complesso.

     In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

 

     Art. 30. [4]

1. Per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione esclusivamente le seguenti spese:

a) forniture degli stampati e delle schede;

b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei seggi;

c) spese per i componenti l’Ufficio centrale per il referendum consultivo della competente Corte di appello.

2. Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali.

3. Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità.

 

     Art. 31. (Omissis).

 

     Art. 32. (Omissis).

 

 


[1] Modificata dalle LL.RR. n. 40/1974, n. 20/1981, e n. 20/1986.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2010, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole: «quando manca l’accordo dei Comuni interessati».

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2013, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 maggio 2011, n. 7.