§ 6.1.160 – L.R. 3 settembre 2001, n. 21.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:03/09/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Variazioni).
Art. 2.  (Autorizzazione a contrarre mutui).
Art. 3.  (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000).
Art. 4.  (Trasferimento di autorizzazioni di spesa).
Art. 5.  (Residui perenti).
Art. 6.  (Elenco spese obbligatorie).
Art. 7.  (Integrazione elenco 4)
Art. 8.  (Integrazione elenco 6).
Art. 9.  (Variazioni compensative).
Art. 10.  (Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2001-2003 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
Art. 11.  (Interventi urgenti di edilizia sanitaria).
Art. 12.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.160 – L.R. 3 settembre 2001, n. 21. [1]

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).

 

Art. 1. (Variazioni).

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

     2. Negli stati di previsione per l'anno finanziario 2001 sono inserite le ulteriori variazioni indicate nell'allegato A I°.

     3. Nel bilancio pluriennale 2001 - 2003, tranche 2002, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato A II°.

 

     Art. 2. (Autorizzazione a contrarre mutui).

     1. L'autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo, recata dall'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2001, n. 10 (Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001 - 2003), è ridotta di lire 150 miliardi a seguito delle riduzioni introdotte dall'articolo 1.

 

     Art. 3. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000).

     1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 applicato al bilancio di previsione per l'anno 2001, nell'ammontare di lire 1.046.471.267.779 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all'allegato B.

 

     Art. 4. (Trasferimento di autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa specificate nell'allegato C colonna 2 sono trasferite all'anno 2002 per gli importi indicati a fianco di ciascun capitolo.

     2. Gli impegni assunti sui capitoli inseriti nell'allegato C, sino all'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità giuridica, fatto salvo il trasferimento sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario 2002.

     3. Agli oneri conseguenti si provvede mediante incremento, di pari importo complessivo, del capitolo di entrata n. 2705.

 

     Art. 5. (Residui perenti).

     1. I fondi iscritti ai capitoli n. 15940 e n. 27190 sono utilizzati per integrare gli stanziamenti di capitoli già istituiti o da istituire per il pagamento di residui perenti.

 

     Art. 6. (Elenco spese obbligatorie).

     1. L'elenco n. 1 relativo all'individuazione dei capitoli di spese obbligatorie, approvati dall'articolo 9 della l.r. 10/2001, è integrato con il capitolo 16005.

 

     Art. 7. (Integrazione elenco 4)

 

     1. L'elenco 4 del bilancio di previsione 2001 è modificato nell'intestazione sostituendo "DDL" con "Provvedimenti legislativi in corso" ed è integrato con i seguenti progetti di legge:

     "Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Piemonte".

     "Istituzione del 'Libretto della casa' e della 'Anagrafe funzionale dei fabbricati'".

     "Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani piemontesi".

     "Introduzione della zona di salvaguardia dei boschi e delle Rocche del Roero".

     "Finanziamento ai Comuni per l'istituzione del corpo di Polizia municipale di prossimità ed altri interventi per la sicurezza dei cittadini e dei territori".

     "Fondo per il sostegno ai cittadini vittime della criminalità comune.

 

     Art. 8. (Integrazione elenco 6).

     1. L'elenco n. 6 è integrato con il seguente accordo di programma: "Campionati mondiali di canoa 2002 - Valsesia".

 

     Art. 9. (Variazioni compensative).

     1. All'elenco A approvato dall'articolo 28 della l.r. 10/2001 sono aggiunte le seguenti leggi:

     - l.r. 95/1995: per i capitoli 12615, 21072, 21104, 21107, 22815;

     - l.r. 57/1997: per i capitoli 14088, 14114, 14116;

     - l.r. 20/1998: per i capitoli 13280, 21425;

     - l.r. 13/1999: per i capitoli 12785, 13145;

     - l.r. 20/1999: per i capitoli 13132, 13134, 21020;

     - l.r. 21/1999: per i capitoli 12655, 21037, 21039, 21045,21047.

     2. In corrispondenza della l.r. 63/1978, già inserita nell'allegato A, sono aggiunti i seguenti capitoli: 12780 - 12990 - 13070 - 13100 - 13260 - 13330 - 13470 - 13480 - 13750 - 20950 - 21390 -21420 - 21655 - 21930 - 22030 - 22050 - 23530.

 

     Art. 10. (Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2001-2003 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

     1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale sul capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti nella misura complessiva di lire 18.500 milioni per l'anno 2001, di lire 55.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 55.000 milioni per l'anno 2003 con le seguenti finalità :

     a) a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale. (PSR) 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:

     - esercizio 2001 Lire 18.500 milioni

     - esercizio 2002 Lire 24.000 milioni

     - esercizio 2003 Lire 28.000 milioni.

     Tali spese verranno versate all'AGEA e successivamente all'Organismo Pagatore regionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni);

     b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di Stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento CE n. 1257/1999 e previsti al capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:

     - esercizio 2002 Lire 36.500 milioni

     - esercizio 2003 Lire 56.000 milioni.

     2. Sul bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003 è istituito il seguente capitolo denominato "Contributi a favore di imprenditori agricoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), i), j), n), p), q), r), s), t) e u) del Piano di Sviluppo rurale (PSR) 2000-2006. Aiuti di Stato aggiuntivi - Somme versabili all'Organismo Pagatore regionale. (articolo 52 del regolamento CE n. 1257/1999)".

     3. Tali somme verranno versate dall'Organismo Pagatore regionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 165/1999; fino alla costituzione dell'Organismo Pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

 

     Art. 11. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria).

     1. L'integrazione dello stanziamento del capitolo 20795 del bilancio per l'anno finanziario 2001, rispetto a quanto autorizzato dalle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67) e 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra), pari a lire 26 miliardi, è destinato all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

     2. L'integrazione dello stanziamento del capitolo 20795 del bilancio per l'anno finanziario 2002, rispetto a quanto autorizzato dalle leggi regionali n. 24 e n. 25 del 24 marzo 2000, pari a lire 25 miliardi, è destinato alle Aziende sanitarie e alle Aziende ospedaliere con provvedimento da assumere sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.