§ 6.1.153 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:22/01/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Esercizio provvisorio degli enti dipendenti).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 6.1.153 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 3. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.

(B.U. 26 gennaio 2001, n. 4 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 2001, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, contenuti nel disegno di legge "Bilancio di previsione 2001" approvato dalla Giunta regionale in data 5 dicembre 2000, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti [2].

     2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo nonché gli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002) e 27 novembre 2000, n. 55 (Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.

     3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

 

     Art. 2. (Esercizio provvisorio degli enti dipendenti).

     1. Gli enti dipendenti dalla Regione sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 55/1981 e in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'approvazione del relativo bilancio da parte della Regione, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2000, n. 47 (Modifiche urgenti all'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 'Norme di contabilità regionale ') e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità .

     2. Per gli enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della l.r. 55/1981 l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il termine del 31 marzo 2001 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2001 dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 2001, n. 6.