§ 6.1.142 - Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:27/01/2000
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 6.1.142 - Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 2 febbraio 2000, n. 5).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, contenuti nel Disegno di legge n. 628 "Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002" approvato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 1999, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.

     2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità.

 

     Art. 2. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).

     1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 55/1981 e in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.

     2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della l.r. 55/1981 l'esercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.