§ 6.1.131 – L.R. 20 gennaio 1999, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:20/01/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 1 bis. 
Art. 2.  (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 6.1.131 – L.R. 20 gennaio 1999, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 21 gennaio 1999, n. 3 - suppl.).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 1999, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, secondo gl stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, contenuti nel Disegno di legge n. 479 recante "Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999 - 2001" approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 1998, stampato in data 27 novembre 1998 e presentato al Consiglio regionale in data 30 novembre 1998 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti iscritti ai capitoli inseriti nell'elenco allegato A alla presente legge.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 l'importo iscritto al capitolo 14.600 del disegno di legge n. 479 (Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999 - 2001) può essere autorizzato nei limiti di lire un miliardo.

 

     Art. 2. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).

     1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 55/1981 ed in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 304), ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1999, il bilancio di previsione pre l'anno finanziario 1999, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, con riferimento agli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

ALLEGATO A (Omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 2.