§ 6.1.113 – L.R. 1 settembre 1997, n. 52.
Disposizioni finanziarie per gli anni 1997, 1998, 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:01/09/1997
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazioni di spesa).
Art. 2.  (Applicazione del F.I.P.).
Art. 3.  (Integrazione all'elenco numero uno).
Art. 4.  (Integrazione dell'elenco numero due).
Art. 5.  (Variazioni compensative).
Art. 6.  (Deroga per consulenze).
Art. 7.  (Devoluzione).
Art. 8.  (Rideterminazione del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo 1996).
Art. 9.  (Urgenza).


§ 6.1.113 – L.R. 1 settembre 1997, n. 52. [1]

Disposizioni finanziarie per gli anni 1997, 1998, 1999.

(B.U. 10 settembre 1997, n. 36 - Suppl.).

 

     Art. 1. (Autorizzazioni di spesa).

     1. Per gli anni 1997, 1998, 1999 sono autorizzate le entrate e le spese indicate negli allegati A, per l'anno 1997, e B per gli anni 1998 e 1999.

 

     Art. 2. (Applicazione del F.I.P.).

     1. Il F.I.P. di cui al capitolo n. 27160 è aumentato di lire 40 miliardi che vengono destinati come segue:

     Turismo, 10.000.000.000

     Edilizia residenziale agevolata, 5.000.000.000

     Poli integrati di sviluppo (PIS), 25.000.000.000

     Totale, 40.000.000.000

     2. Le disponibilità per il Turismo e per l'Edilizia residenziale agevolata sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze presentate in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998).

     3. La scheda prevista per gli interventi volti all'ottimizzazione dello sviluppo territoriale basato sulla realizzazione di Poli integrati di sviluppo (PIS) è approvata con la presente legge (allegato C).

     4. E' consentito che le domande di contributo presentate dai Comuni in riferimento alla "Scheda Commercio", approvata con l.r. 16/1997, pervenute nei termini e corredate da documentazione ritenuta in fase progettuale preliminare, per importo ammissibile pari o superiore a lire 50 milioni, possono considerarsi ammissibili a contributo alla sola condizione di essere integrate dal progetto definitivo di cui al punto C.2 della suddetta scheda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. I termini previsti dall'articolo 14, commi 3 e 4, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) e successive modifiche ed integrazioni, così meglio specificati dal punto F. della summenzionata scheda "Commercio", decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle integrazioni di cui al comma 4.

 

     Art. 3. (Integrazione all'elenco numero uno).

     1. Nell'elenco numero uno, allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 approvato con legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), è aggiunto il capitolo numero 26080.

 

     Art. 4. (Integrazione dell'elenco numero due).

     1. L'elenco numero due "Capitoli dello stato di previsione della spesa alla cui gestione si può provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della Regione", allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 approvato con l.r. 12/1997 è integrato dai seguenti capitoli: 20296, 21605.

 

     Art. 5. (Variazioni compensative).

     1. Fra la seguente coppia di capitoli: 10920 e 10970 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997, variazioni fra loro compensative mediante provvedimenti amministrativi.

 

     Art. 6. (Deroga per consulenze).

     1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'anno 1997, sul capitolo di spesa 10740 sono autorizzati impegni che riguardino attività disciplinate dalla legge citata.

 

     Art. 7. (Devoluzione).

     1. Le somme assegnate alla Regione, iscritte nello stato di previsione della spese del bilancio della Regione per l'anno 1997, non utilizzate per esaurimento delle domande o degli interventi previsti, sono devolute ad altri interventi secondo le indicazioni della tabella "Devoluzioni" allegata alla presente legge (allegato D).

 

     Art. 8. (Rideterminazione del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo 1996).

     1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 17 luglio 1997 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997) è ridotta da lire 170 miliardi a lire 44 miliardi.

     2. La differenza di lire 126 miliardi di cui al comma precedente viene apportata in aumento all'autorizzazione a contrarre mutui a copertura del disavanzo 1997 ed iscritta al capitolo n. 2700 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1997.

 

     Art. 9. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.