§ 6.1.106 – L.R. 24 marzo 1997, n. 16.
Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:24/03/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Opere urgenti di edilizia scolastica).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1998).
Art. 4.  (Schede guida F.I.P.).
Art. 5.  (Integrazione all'elenco n. 1).
Art. 6.  (Integrazione all'elenco n. 2).
Art. 7.  (Fondi globali).
Art. 8.  (Disposizioni particolari).
Art. 9.  (Applicazione legge regionale 23 dicembre 1996, n. 92).
Art. 10.  (Deroga per consulenze).
Art. 11.  (Variazioni compensative).
Art. 12.  (Approvazione del Piano di Attività del Museo regionale di Scienze Naturali).
Art. 13.  (Cofinanziamenti).
Art. 14.  (Accordi di Programma).
Art. 15.  (Psichiatria).
Art. 16.  (Urgenza).


§ 6.1.106 – L.R. 24 marzo 1997, n. 16. [1]

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998.

(B.U. 26 marzo 1997, n. 12).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge costituisce provvedimento di rifinanziamento per l'anno 1997 degli interventi regionali nei Settori indicati nelle tabelle allegate, nei limiti complessivi di spesa corrente e di spesa in conto capitale ivi indicati.

 

     Art. 2. (Opere urgenti di edilizia scolastica).

     1. Per l'anno finanziario 1997 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.

     2. E' autorizzata l'istituzione con atto amministrativo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui decennali contratti da enti locali per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica", con la dotazione stabilita al comma uno.

     3. Agli oneri si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15860.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1998).

     1. Per l'anno finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 109 miliardi e 169 milioni come risulta dalle tabelle di cui all'articolo 1.

     2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15910 e 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, "tranche" 1998.

 

          Art. 4. (Schede guida F.I.P.).

     1. Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Sviluppo viene estesa all'anno finanziario 1997 la procedura prevista dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - F.I.P.).

     2. Le schede guida di cui all'allegato A), per la presentazione dei progetti al Fondo Investimenti Piemonte F.I.P., sono approvate con la presente legge.

     3. Le disponibilità accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 74 miliardi, sono destinate come sotto specificato:

 

Turismo                                        16.500.000.000

Termalismo                                      6.000.000.000

Edilizia residenziale agevolata                25.000.000.000

Valorizzazione dei prodotti agricoli           13.500.000.000

Commercio                                       5.000.000.000

Presidi socio assistenziali                     8.000.000.000

Complessivamente                               74.000.000.000

 

     4. Le disponibilità per l'agricoltura e i presidi socio-assistenziali sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1996, nei termini previsti dalle rispettive schede ma non finanziate per carenza di fondi.

     5. Le disponibilità per il turismo e il termalismo sono utilizzabili anche per completare il finanziamento delle istanze pervenute in attuazione dell'analogo intervento previsto per l'anno 1996.

     6. Il termine per la presentazione delle nuove domande, ove consentito dalle schede dei singoli settori, è fissato in novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

     Art. 5. (Integrazione all'elenco n. 1).

     1. Nell'elenco n. 1, allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, è aggiunto il capitolo n. 11867.

 

     Art. 6. (Integrazione all'elenco n. 2).

     1. L'elenco n. 2 "Capitoli dello stato di previsione della spesa alla cui gestione si può provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della Regione", allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997), è integrato dai seguenti capitoli:

     11353 - 11355 - 11357 - 11390 - 11400 - 11430 - 11431 - 11440 - 11450

- 11490 - 11510 - 11530 - 11540 - 11550 - 11551 - 11555 - 11556 - 11560 -

11561 - 12880 - 12980 - 12990 - 15198 - 15223 - 15225 - 15250 - 15748 -

24079.

 

     Art. 7. (Fondi globali).

     1. L'elenco n. 5 approvato dalla L.R. 12/1997 è sostituito dal seguente:

     Elenco n. 5 capitolo n. 27170

 

D.D.L. Funivia Stresa Mottarone      lire          3.000.000.000

D.D.L. T.U. Artigianato              lire          1.000.000.000

D.D.L. Interventi per la fame nel    lire          1.800.000.000

mondo

D.D.L. Distretti Industriali         lire          3.000.000.000

D.D.L. Interventi per strutture      lire         12.000.000.000

sanitarie

D.D.L. Interventi per presidi        lire          8.000.000.000

socio-ass.li

D.D.L. Aumenti di capitale           lire          1.696.377.041

COMPLESSIVAMENTE                     lire         30.496.377.041

 

     2. Il fondo globale iscritto al capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, è destinato come segue:

     Elenco N. 4 capitolo N. 15910

 

D.D.L. Interventi per la famiglia    lire          5.000.000.000

COMPLESSIVAMENTE                     lire          5.000.000.000

 

     3. Il fondo globale iscritto al capitolo n. 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, è destinato come segue:

     Elenco n. 5 capitolo n. 27170

 

D.D.L. Distretti industriali         lire          9.000.000.000

D.D.L. Interventi per                lire          4.500.000.000

l'occupazione

D.D.L. Interventi per i territori    lire          3.000.000.000

collinari

D.D.L. Interventi per strutture      lire         20.000.000.000

sanitarie

COMPLESSIVAMENTE                     lire         36.500.000.000

 

     Art. 8. (Disposizioni particolari).

     1. Le sanzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province), non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, a versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi abbiano provveduto a saldare la differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/10/1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

 

     Art. 9. (Applicazione legge regionale 23 dicembre 1996, n. 92).

     1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 92 (Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo), è trasferita all'anno 1997.

 

     Art. 10. (Deroga per consulenze).

     1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'anno 1997, sui capitoli di spesa 10872, 15230 e 15236 sono autorizzati impegni che riguardino attività disciplinate dalla legge citata.

 

     Art. 11. (Variazioni compensative).

     1. Fra le seguenti coppie di capitoli: 23710 e 24080; 23640 e 23980 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997, variazioni fra loro compensative mediante provvedimenti amministrativi.

 

     Art. 12. (Approvazione del Piano di Attività del Museo regionale di Scienze Naturali).

     1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali) il piano di attività per l'anno 1997 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato B) alla presente legge.

 

     Art. 13. (Cofinanziamenti).

     1. E' autorizzata la costituzione del fondo di cui al capitolo n. 27165 per consentire il cofinanziamento del DOCUP 2081/93, periodo 1997- 1999, dei programmi comunitari 2052/88 e 2082/93.

     2. E' autorizzata, sulla base dei programmi di cui al comma 1, il prelievo del fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire capitoli di spesa o integrare le dotazioni di capitoli già istituiti per consentire il cofinanziamento regionale integrativo delle quote nazionali e di quelle comunitarie.

 

     Art. 14. (Accordi di Programma).

     1. E' autorizzata la costituzione del fondo di cui al capitolo n. 27167 per la partecipazione finanziaria ad Accordi di Programma di interesse delle Province, scelti tra le proposte pervenute alla Regione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli accordi sono finalizzati alla sperimentazione di procedure di programmazione e di raccordo con gli enti locali, con riferimento all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) e all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43: Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali e 1 marzo 1996, n. 10: Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997). Le proposte sono selezionate con criteri di rapida fattibilità e di sostegno all'occupazione.

     2. E' autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire gli appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.

 

     Art. 15. (Psichiatria).

     1. Le aziende sanitarie locali sono tenute, per gli esercizi finanziari 1997, 1998, 1999 a destinare almeno il 2 per cento delle assegnazioni regionali alla psichiatria.

     2. L'assessorato regionale alla sanità rendiconta annualmente al Consiglio regionale sui fondi spesi per la psichiatria Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13..

     3. Il Consiglio regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prende atto dei modelli di rendicontazione della spesa sanitaria per la psichiatria predisposti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e, dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegato B [2]

Scheda FIP Edilizia residenziale agevolata

Obiettivo

     1. Acquisizione, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale da concedere a cittadini in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Regione per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata:

     a) di aree pubbliche nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", nonché acquisizione di aree localizzabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247 "Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale" e di aree sulle quali possano essere localizzati gli interventi di edilizia agevolata;

     b) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente, individuate secondo le modalità dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 "Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457", nonché di fabbricati contenuti nell'ambito dei piani di recupero formati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela e uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 51 della l.r. 56/1977 nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della l. 167/1962 e delle aree sulle quali sono localizzati gli interventi di edilizia per i quali si richiedono le provvidenze previste dalla presente scheda.

Dotazione finanziaria

     1. Per l'anno 1997: 25 miliardi ripartiti sulla base del fabbisogno teorico di abitazioni di cui alla tabella A allegata.

     2. In ogni ambito territoriale devono essere riservate risorse finanziarie tali da consentire il soddisfacimento della richiesta di abitazioni da concedere in locazione permanente.

     3. Tali contributi possono essere integrati con quelli previsti da altre disposizioni finanziarie, al fine di ridurre l'onere complessivamente a carico degli assegnatari ai valori previsti per la locazione permanente dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia agevolata.

     4. Qualora in uno o più ambiti territoriali si verifichi una eccedenza di fondi ed in altri ambiti non sia stato possibile soddisfare le richieste, i fondi eccedenti sono utilizzati negli altri ambiti territoriali in relazione alle percentuali di ripartizione di cui alla tabella A allegata, per soddisfare le richieste di abitazioni.

     5. In ogni comune le risorse attribuibili a ciascun operatore devono essere determinate tenendo conto della posizione assunta conseguentemente all'applicazione dei criteri di selezione e del soddisfacimento dell'apporto di locazione permanente nelle percentuali previste ai criteri di selezione per ciascun ambito territoriale.

     6. Ai fini dell'attribuzione delle risorse tra operatori sono individuate le seguenti categorie da soddisfare come segue:

     a) locazione permanente, in base al soddisfacimento della richiesta;

     b) proprietà: imprese e loro consorzi; cooperative e loro consorzi; consorzi misti di coordinamento, in base all'attribuzione a ciascuna di tali categorie, di un terzo delle risorse da utilizzare per la proprietà.

     7. Qualora tra una o più categorie di operatori si verifichi una eccedenza di fondi e non sia stato possibile soddisfare le richieste di altre categorie, i fondi eccedenti sono utilizzati a favore delle categorie ancora da soddisfare, operando in relazione alle richieste rispettivamente presentate.

Beneficiari

     1. Comuni e loro consorzi che prevedano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura di comuni o loro consorzi; Agenzie territoriali per la casa (ATC); cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà divisa o loro consorzi; imprese di costruzione e cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi; con particolare riguardo al recupero di aree urbane dismesse, alla riqualificazione nonché al completamento di tessuti urbani edificati.

     2. Gli interventi sono da attuare nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di edilizia agevolata.

     3. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente scheda, i programmi fruenti o assegnatari di provvidenze pubbliche in cui sono già state definite le entità delle unità abitative, da attuare in edilizia residenziale pubblica ed in edilizia autofinanziata che l'operatore si è impegnato a realizzare anche in misura superiore ad eventuali minimi.

     4. Il beneficio è destinato dai soggetti attuatori di cui al comma 1 del presente paragrafo ai cittadini in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia agevolata.

Tipo ed entità dei contributi

     1. I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano di zona formato ai sensi della l. 167/1962 approvato, ovvero, adottato e non ancora approvato, sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica", come modificato dall'articolo 1 del d.l. 115/1974, convertito dalla l. 247/1974 o della spesa totale prevista nella relazione finanziaria degli strumenti urbanistici esecutivi, ovvero che si riconosce in sede di convenzione comunale, o del 100 per cento del costo di acquisizione dell'immobile definito dall'Ufficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento di recupero del patrimonio edilizio o urbano esistente.

     2. La misura massima del finanziamento concedibile, di cui al comma 1 del presente paragrafo, è da considerarsi comprensiva dell'indennità provvisoria per l'occupazione d'urgenza delle aree.

     3. Il contributo massimo concedibile è rapportabile alle unità abitative indicate nel programma e per ciascuna di esse, in relazione alla superficie utile realizzata, non può eccedere il valore di 50 milioni.

     4. La superficie utile massima ammissibile a contributo per le unità abitative non può eccedere i 75 metri quadrati. Il contributo concesso è a rimborso decennale a rate costanti annuali e l'importo di finanziamento da retrocedere deve essere rivalutato sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua anticipazione e la relativa restituzione.

     5. Qualora la rivalutazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione da restituire con la rata annuale del contributo assuma valori superiori all'andamento dei tassi medi di interesse applicati dagli Istituti di Credito per gli interventi di edilizia agevolata, la Giunta regionale è delegata a stabilire il limite della percentuale di rivalutazione che rimane costante per tutta la durata della restituzione.

     6. I contributi previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 4 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per: 1) interessi, diritti, commissioni; 2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle; 3) oneri fiscali e vari; 4) spese accessorie e rimborso del capitale;

     nella misura superiore al 2,50 per cento annuo per le operazioni contratte alle migliori condizioni di mercato.

     7. Il limite massimo di contributo regionale concedibile applicato alle operazioni a tasso fisso non deve superare il valore del tasso medio di riferimento previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale", relativo al semestre precedente all'ammissione a finanziamento, diminuito di un punto.

     8. Il contributo massimo concedibile è decrementato di una quota, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, del differenziale fra il miglior tasso accertato con apposita procedura di rilevazione delle condizioni di mercato e il tasso effettivamente stipulato per ciascuna operazione.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono applicabili esclusivamente per i mutui la cui entrata in ammortamento è successiva al 30 giugno 1997.

     10. L'onere complessivo a carico dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 4 della stessa l.r. 28/1976, relativamente, ai mutui che erano in ammortamento da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" è elevato al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Caratteristiche delle opere

     1. Tipologie edilizie previste dal piano regolatore generale (PRG), ovvero dallo strumento urbanistico esecutivo.

Tempi

     1. Inizio dei lavori entro quattro mesi dalla comunicazione regionale ai soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.

     2. Ultimazione lavori nei successivi diciotto mesi.

     3. Qualora non si pervenga all'inizio lavori entro i sei mesi successivi al termine di inizio lavori in precedenza stabilito, il contributo è revocato di diritto.

Domanda

     1. Documentazione da allegare alla domanda:

     a) deliberazione dell'organo comunale competente, con la quale vengono definite le aree da utilizzare, ovvero gli edifici da recuperare, nonché individuazione dei soggetti attuatori e dichiarazione che l'area o l'immobile su cui si realizza l'intervento non beneficia di contributi statali finalizzati all'acquisizione ed urbanizzazione delle aree o all'acquisto di fabbricati, nella misura del 100 per cento della spesa;

     b) planimetria relativa allo stato di fatto, alle previsioni urbanistiche corredata degli elementi necessari per stabilire l'entità del contributo;

     c) impegno del soggetto attuatore a sottoscrivere precedentemente all'erogazione del contributo, fideiussione bancaria o assicurativa, così come previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 178-2108 del 9 ottobre 1995;

     d) per tutti gli interventi di edilizia residenziale programmati a valere sul FIP, deve essere stipulata, antecedentemente all'erogazione del contributo, da parte degli operatori, polizza assicurativa all risk e postuma decennale, con primarie compagnie assicurative di comprovata esperienza nel ramo danni, nel rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Giunta regionale, per garantire la qualità di esecuzione dell'intervento e a salvaguardia degli acquirenti o degli assegnatari; a tali condizioni minime devono conformarsi, precedentemente all'erogazione del contributo, le polizze eventualmente già stipulate;

     e) dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del soggetto attuatore, che per la realizzazione dell'intervento non sono stati concessi finanziamenti pubblici a totale copertura del costo dello stesso ed impegno a non richiederne, pena la restituzione di quanto erogato incrementato delle rivalutazioni previste nella presente scheda per la retrocessione del finanziamento.

     2. Qualora il comune intenda attuare direttamente l'intervento, ovvero il soggetto attuatore sia l'ATC, deve essere presentata la documentazione di cui al comma 1 del presente paragrafo oltre a deliberazione dell'organo competente con la quale si esplicita tale volontà.

     3. L'assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Settore Regionale interessato

ed a cui presentare le domande

     1. Settore Edilizia residenziale agevolata e speciale.

Criteri di selezione dei programmi

d'intervento e punteggio attribuibile

     1. Interventi di recupero da realizzare, finalizzati al restauro e risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia previsti per una pluralità di fabbricati esistenti, individuati in uno strumento urbanistico esecutivo che interessa porzioni del centro storico ovvero aree periferiche e marginali da riqualificare anche con interventi di completamento, nonché interventi di riuso di aree produttive e terziarie obsolete, o irrazionalmente dislocate o dismesse, individuate anch'esse in uno strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da più soggetti attuatori, anche con forme miste di finanziamento e che prevedano la realizzazione di alloggi con superficie utile inferiore o uguale a 50 metri quadrati, punti 12. In assenza di pluralità di soggetti attuatori o forme di finanziamento miste, punti 10; in assenza di entrambe le condizioni, punti 8. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a 50 metri quadrati per almeno un terzo dell'intervento devono essere detratti 3 punti.

     2. Interventi di recupero da realizzare, finalizzati al restauro e risanamento conservativo ed alla ristrutturazione edilizia di singoli fabbricati, punti 5. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a 50 metri quadrati per almeno un terzo dell'intervento devono essere detratti 3 punti.

     3. Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", punti 3.

     4. Interventi di nuova costruzione da realizzare nei piani di zona nonché nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 115/1974 convertito dalla l. 247/1974 da una pluralità di soggetti attuatori anche con forme miste di finanziamento, punti 8. In assenza di pluralità di soggetti attuatori o forme miste di finanziamento, punti 6; in assenza di entrambe le condizioni, punti 4. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a 50 metri quadrati per almeno un terzo dell'intervento devono essere detratti 3 punti.

     5. Programmi presentati da:

     a) comuni capoluogo di provincia, punti 10;

     b) comuni compresi nell'area metropolitana torinese con esclusione di Torino, punti 8;

     c) comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, punti 6;

     d) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, punti 4;

     e) consorzi di comuni, punti 8;

     f) comuni appartenenti alle Comunità Montane, punti 8.

     6. I punteggi di cui al comma 5 del presente paragrafo non sono cumulabili tra loro.

     7. Programmi nei quali l'intervento privato, inteso come unità abitative da realizzare, è pari o superiore all'intervento pubblico, punti 10.

     8. Programmi nei quali l'intervento privato, inteso come al comma 7, è non inferiore ad un terzo dell'intervento pubblico, punti 4.

     9. Programmi compresi nei comuni dell'area metropolitana e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nei quali si supera per almeno due terzi la soglia minima di seguito indicata di abitazioni assistite da contribuzione pubblica da destinare alla locazione permanente, prevedendo anche, entro il 50 per cento dell'incremento, forme di locazione con patto di futura vendita, punti 14:

     a) del 40% per la città di Torino e l'area metropolitana torinese;

     b) del 30% per la città di Alessandria ed il resto della provincia;

     c) del 25% per la città di Asti ed il resto della provincia;

     d) del 30% per la città di Biella ed il resto della provincia;

     e) del 25% per la città di Cuneo ed il resto della provincia;

     f) del 30% per la città di Novara ed il resto della provincia;

     g) del 25% per la provincia di Torino, con esclusione del capoluogo e dell'area metropolitana;

     h) del 30% per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

     i) del 30% per la città di Vercelli ed il resto della provincia.

     10. Nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti possono essere rispettate le soglie minime di cui al comma 9 del presente paragrafo, a seguito di specifiche motivazioni da parte

dell'Amministrazione comunale.

     11. Programmi di recupero di aree urbane dismesse da realizzare ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, lettera e) della l.r. 56/1977, nei quali il soggetto attuatore si impegna a realizzare non meno del 30 per cento delle abitazioni in locazione permanente e concentra su tali unità immobiliari il contributo previsto nella presente scheda, nel limite massimo stabilito dalla stessa per ogni alloggio, punti 15.

     12. Programmi nei quali si prevede la realizzazione di terziario commerciale e direzionale in misura pari o superiore ad un quinto della volumetria complessiva prevista, punti 4.

     13. Programmi oggetto di accordi di programma approvati ai sensi della normativa vigente alla data del 26 marzo 1997 ovvero nei trenta giorni successivi, punti 2.

     14. Programmi da realizzare da una pluralità di soggetti attuatori, che determinino nuove assunzioni ovvero il rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni (CIG), almeno per l'intero periodo di realizzazione degli interventi, per non meno del 10 per cento delle unità regolarmente assunte alla data di pubblicazione sul BUR della presente scheda: punti 4. Se il rientro dalla CIG o le nuove assunzioni rappresentano almeno il 20 per cento delle unità assunte come al precedente periodo, punti 6.

     15. Programmi da realizzare in comuni nei quali è in corso la procedura di unione o fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali" e successive modifiche ed integrazioni, punti 1.

     16. Programmi prontamente cantierabili in quanto conformi alle norme del PRG, punti 20.

     17. Le aree o gli immobili per cui si realizzano i programmi sono di proprietà del soggetto proponente o di suoi associati:

     a) interventi destinati alla proprietà, punti 20;

     b) interventi destinati alla locazione permanente: impegno assunto in sede di deliberazione di approvazione del programma, di assegnare l'area entro i successivi quattro mesi dalla comunicazione ufficiale di finanziamento.

     18. Al fine dell'attivazione degli interventi di cui al comma 17 può essere richiesta la promozione di un accordo di programma.

     19. Programmi da realizzare da parte di soggetti attuatori che abbiano già ottenuto finanziamenti disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle l. 457/1978 e 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", punti 4.

     20. Programmi presentati al comune da consorzi di cooperative edilizie o consorzi di imprese di costruzione edili o di cooperative di produzione e lavoro ai quali aderiscono:

     a) per i consorzi di cooperative edilizie un numero di associati non inferiore a dieci cooperative edilizie;

     b) per i consorzi di imprese o di cooperative di produzione e lavoro un numero di associati non inferiore a quattro imprese edili o cooperative di produzione lavoro, punti 5. Deve comunque essere indicata la cooperativa o l'impresa che effettivamente realizza l'intervento.

     21. Programmi i cui soggetti attuatori sono cooperative edilizie a proprietà divisa ed indivisa o loro consorzi, imprese di costruzioni edili o cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi:

     a) regolarmente iscritti:

     1) per le cooperative, al registro prefettizio ed all'albo nazionale delle cooperative di abitazione;

     2) per le imprese edili e le cooperative di produzione e lavoro alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto la costruzione o il recupero di immobili di edilizia abitativa;

     b) con un numero di addetti regolarmente iscritti a libro paga:

     1) per le cooperative:

     1.1) n. 1 addetto, punti 3;

     1.2) n. 2 addetti, punti 6;

     1.3) n. 3 addetti, punti 9;

     1.4) oltre 3 addetti, punti 12;

     2) per le imprese o per le cooperative di produzione e lavoro:

     2.1) da 5 a 20 addetti, punti 3;

     2.2) da 21 a 30 addetti, punti 6;

     2.3) da 31 a 60 addetti, punti 9;

     2.4) oltre 60 addetti, punti 12.

     22. Programmi proposti da consorzi di imprese o di produzione lavoro, ovvero da consorzi di cooperative edilizie che dispongano di addetti regolarmente iscritti a libro paga:

     a) n. 1 addetto, punti 3;

     b) n. 2 addetti, punti 6;

     c) n. 3 addetti, punti 9;

     d) oltre 3 addetti, punti 12.

     23. Il numero dei dipendenti rappresenta la media aritmetica delle maestranze regolarmente iscritte a libro paga negli ultimi cinque anni. I dipendenti a tempo parziale vengono calcolati sulla base del numero di ore lavorative realmente effettuate, calcolando come una unità lavorativa numero quaranta ore settimanali per cinquantadue settimane all'anno.

     24. Qualora il programma proposto dal comune preveda quale soggetto attuatore un consorzio di coordinamento tra una molteplicità di soggetti attuatori, il punteggio finale riferito al consorzio è determinato dalla media aritmetica dei punteggi tra i singoli soggetti. In caso di parità si considerano:

     a) per le imprese, le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:

     1) sede legale nelle province in cui si realizza l'intervento. In subordine il numero dei dipendenti;

     b) per le cooperative o loro consorzi:

     1) numero dei soci con residenza o attività lavorativa nel comune sede di intervento. In subordine il numero dei soci presentati dall'operatore.

 

Tabella A)

(Omissis)

 

 

Allegati B e C

(Omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16.