§ 6.1.85 – L.R. 28 marzo 1996, n. 11.
Prima integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:28/03/1996
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Ad integrazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono approvati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 6.1.85 – L.R. 28 marzo 1996, n. 11. [1]

Prima integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».

(B.U. 3 aprile 1996, n. 14).

 

Art. 1.

     1. Ad integrazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono approvati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», così come modificata dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 41, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 dei seguenti Enti:

     a) Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte;

     b) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

     c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa;

     d) Riserva naturale speciale Parco Burcina «Felice Piacenza»;

     e) Parco fluviale del Po e dell'Orba;

     f) Parco naturale Val Troncea;

     g) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;

     h) Ente Parco Lame del Sesia;

     i) Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali del Lago Maggiore;

     l) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè;

     m) Parco naturale del Monte Fenera;

     n) Ente di gestione delle Aree protette della Collina Torinese;

     o) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Cuneese;

     p) Ente regionale per il diritto allo studio universitario;

     q) Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese;

     r) Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

     s) Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario Domodossola;

     t) Ente di gestione dei Parchi e riserve naturali astigiani;

     u) Parco naturale Alpi Marittime;

     v) Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea;

     z) Ente di gestione Parco naturale Valle del Ticino;

     aa) Parco naturale Stupinigi;

     bb) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po

- tratto Torinese;

     cc) Parco naturale Laghi di Avigliana;

     dd) Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé;

     ee) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.