§ 6.1.83 – L.R. 26 gennaio 1996, n. 8.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1996 per gli Enti dipendenti della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:26/01/1996
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti della Regione).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.83 – L.R. 26 gennaio 1996, n. 8. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1996 per gli Enti dipendenti della Regione.

(B.U. 31 gennaio 1996, n. 5).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti della Regione).

     1. Gli Enti dipendenti della Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del Bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento alle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1996, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.