§ 6.1.69 – L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:10/01/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio.
Art. 2.  Urgenza.


§ 6.1.69 – L.R. 10 gennaio 1995, n. 6. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2).

 

Art. 1. Esercizio provvisorio.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1995, il bilancio della Regione sulla base della legge regionale 19 aprile 1994, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994», limitatamente ad un dodicesimo per mese per gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli di spesa corrente purché la relativa autorizzazione di spesa sia ancora in essere per il 1995. Per gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli per le spese in conto capitale l'esercizio provvisorio è limitato ai seguenti capitoli: 23600; 23710; 24080; 27190.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, le suddette limitazioni non si pongono in essere per spese o trasferimenti legati ad interventi tesi ad affrontare le situazioni di emergenza e il ripristino dei danni provocati dall'alluvione del mese di novembre 1994.

     3. Non si applicano i limiti di cui ai commi precedenti nei casi di impegni su somme il cui ammontare viene stornato dai capitoli 15950 e 5965.

     4. Non si applicano limiti sui provvedimenti derivanti dalla gestione degli stanziamenti di cassa.

     5. Quanto previsto dai commi precedenti ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere approvato con legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 2. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.